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Circolare

Circolare numero 163 del 04-12-2014

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e il Sindacato Italiano Lavoratori e Pensinati ACAI (S.I.L.P.A.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 16/10/2014 con il Sindacato italiano Lavoratori e Pensionati ACAI (S.I.L.P.A.), approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014, per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti. Vengono richiamati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di rilascio, decorrenza e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità, il codice INPS assegnato e le istruzioni contabili. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e l’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Convenzione INPS-S.I.L.P.A. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-S.I.L.P.A. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 16 ottobre 2014 tra INPS e Sindacato italiano Lavoratori e Pensionati ACAI (S.I.L.P.A.), approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. L’accordo disciplina la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni degli iscritti e contiene le regole operative, economiche e contabili per la gestione del servizio.

Durata e rinnovo

La convenzione ha efficacia fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

L’articolo 1 della convenzione individua i pensionati legittimati a chiedere la trattenuta del contributo sindacale. Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Rientrano inoltre, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, anche i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.

Resta esclusa l’applicazione dell’art. 23 octies della legge n. 485/72 ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma si riferisce espressamente a pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e deve riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

La convenzione prevede inoltre che l’Organizzazione trasmetta i dati della delega all’INPS con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto, e invii anche la delega in formato digitale, conservando l’originale firmato con le modalità richieste.

Decorrenza della delega

Quando la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati della delega sono inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la trasmissione della domanda di prestazione.

Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, gli effetti decorrono dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, gli effetti decorrono dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto provvede nel più breve tempo possibile alla lavorazione della domanda.

Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova autorizzazione produce effetti solo dopo la revoca di quella esistente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione.

Operatività delle procedure telematiche

La circolare precisa che le modalità telematiche previste dalla convenzione diventano operative dal 1 gennaio 2015. Fino a tale data, la gestione delle deleghe e delle revoche continua a essere effettuata secondo le modalità allora vigenti.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale va calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima mensilità, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:

  • 0,50% sugli importi compresi entro il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e non eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

I rapporti finanziari tra INPS e organizzazione sindacale sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e vengono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’organizzazione.

I costi del servizio di riscossione, determinati sulla base delle risultanze della contabilità analitica dell’esercizio 2013, sono quantificati come segue:

  • nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
  • revoca delega telematizzata: € 0,74;
  • variazione, intesa come revoca e acquisizione di nuova delega: € 1,48;
  • gestione delega: € 0,04.

Esonero da responsabilità e poteri dell’Istituto

Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il pensionato e l’organizzazione sindacale, nonché alle vicende connesse a tale rapporto.

L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto dell’accordo da creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione sindacale si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute nelle controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, previa presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge da parte dell’associazione o qualora intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario l’adozione di un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può anche recedere unilateralmente nei casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.

Codice INPS e istruzioni contabili

All’organizzazione è attribuito il codice INPS Q1.

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali vengono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25441, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27441, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

I rapporti finanziari con l’organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale; nell’allegato n. 2 sono riportati i conti sopra indicati.

Punti principali

Ambito soggettivo della delega

Possono avvalersi della trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di altri fondi obbligatori di previdenza gestiti dall’INPS, nonché i titolari di pensione amministrata dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.

Modalità di rilascio e trasmissione della delega

La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Organizzazione deve trasmettere i dati in via telematica secondo le specifiche INPS e inviare anche la delega in formato digitale, conservando l’originale firmato.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un soggetto già pensionato, ha effetto dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, oppure, per la Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega. Se viene presentata una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, questa produce effetti solo dopo la revoca della precedente, che deve indicare l’organizzazione revocata e gli estremi di un documento valido del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione.

Operatività delle procedure telematiche

Le modalità telematiche previste dalla convenzione sono operative dal 1 gennaio 2015; nelle more, la gestione delle deleghe e delle revoche continua secondo le modalità allora vigenti.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il minimo e non oltre il doppio del minimo FPLD; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del minimo FPLD.

Costi del servizio e rapporti finanziari

I rapporti finanziari sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestiti a livello centrale. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2013, sono: nuova delega su domanda di pensione € 0,04; nuova delega su pensione esistente € 0,74; revoca delega telematizzata € 0,74; variazione (revoca + nuova delega) € 1,48; gestione delega € 0,04.

Esonero da responsabilità e facoltà dell’INPS

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione. L’Istituto è sollevato da responsabilità per l’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata; inoltre deve ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie relative ai rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, sui poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può anche recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e contabilità

All’organizzazione è assegnato il codice INPS Q1. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25441, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27441, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Durata della convenzione

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.

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