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Circolare

Circolare numero 164 del 04-12-2014

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la Confederazione Europea Sindacati Autonomi Lavoratori e Pensionati (C.E.S.A.L.P.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 28 ottobre 2014 con la C.E.S.A.L.P. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, valida fino al 31 dicembre 2017 e rinnovabile con richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza. Vengono indicati i pensionati che possono rilasciare la delega, le modalità di acquisizione e trasmissione telematica, la decorrenza delle deleghe e delle revoche, la misura percentuale del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità, il codice INPS e i conti contabili da utilizzare.

Convenzione INPS-C.E.S.A.L.P. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-C.E.S.A.L.P. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 28 ottobre 2014 con la Confederazione Europea Sindacati Autonomi Lavoratori e Pensionati (C.E.S.A.L.P.), approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014. L’accordo disciplina la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti, con validità fino al 31 dicembre 2017 e richiesta di rinnovo da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

La convenzione richiama l’articolo 23-octies della legge n. 485/72 e individua i soggetti legittimati a chiedere la trattenuta. Possono aderire i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Rientrano inoltre i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.

Resta esclusa l’applicazione ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma riguarda esclusivamente prestazioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata utilizzando il testo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il modello deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e corredato dagli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega e trasmissione telematica

Quando la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati relativi alla delega devono essere inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Se la delega è rilasciata da un soggetto già titolare di pensione, gli effetti decorrono dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, la decorrenza è fissata dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

L’Organizzazione sindacale deve trasmettere i dati della delega in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto e inviare anche la delega in formato digitale, conservando sempre l’originale sottoscritto.

Revoca della delega

L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. L’Istituto cura l’elaborazione della domanda nel più breve tempo possibile.

Nel caso in cui pervenga una nuova delega su una prestazione per la quale risulta già attiva una delega a favore di altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca della delega ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione. La circolare precisa inoltre che le modalità telematiche previste dalla convenzione saranno operative dal 1 gennaio 2015; fino a tale data la gestione di deleghe e revoche continua secondo le modalità vigenti.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, tredicesima compresa, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono le seguenti:

  • 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio di tale misura;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Gli articoli 6 e 7 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari e i relativi adempimenti, che sono regolati a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali, determinati sulla base della contabilità analitica per l’esercizio 2013, sono indicati come segue:

  • nuova delega su domanda di pensione: 0,04 euro;
  • nuova delega su pensione esistente: 0,74 euro;
  • revoca delega telematizzata: 0,74 euro;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): 1,48 euro;
  • gestione delega: 0,04 euro.

Esonero da responsabilità e poteri dell’INPS

La circolare precisa che dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale, nonché alle vicende ad esso collegate.

L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nelle controversie giudiziarie relative o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione di iscrizione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure per perdita dei requisiti richiesti per la stipula o per sopravvenute disposizioni normative e regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. Resta altresì salva la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla C.E.S.A.L.P. è assegnato il codice INPS P3. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni sono istituiti i conti:

  • GPA25446, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27446, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale, come già precisato nella circolare.

Punti principali

Ambito soggettivo della delega

Possono autorizzare la trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di altri fondi obbligatori gestiti dall’INPS, nonché i titolari di pensioni amministrate dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici. La disciplina non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, perché riferita a pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Rilascio della delega e trattamento dati

La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere firmata dal pensionato e riportare gli estremi di un documento di identità valido.

Decorrenza e trasmissione della delega

Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un soggetto già pensionato, decorre dalla prima rata utile non estratta alla data di ricezione; per la Gestione Dipendenti Pubblici decorre dal primo giorno utile per la lavorazione informatizzata della rata corrente. L’Organizzazione deve trasmettere i dati in via telematica secondo le specifiche INPS e inviare anche la delega in formato digitale, conservando l’originale firmato.

Revoca della delega

Il pensionato può revocare la delega comunicandolo direttamente all’INPS, che provvede alla lavorazione nel più breve tempo possibile. Se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova ha effetto solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e del documento di identità del revocante. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione. Le modalità telematiche previste dalla convenzione diventano operative dal 1 gennaio 2015; fino ad allora restano valide le procedure vigenti.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, tredicesima compresa, con esclusione degli assegni/trattamenti di famiglia comunque denominati. Sono previste tre aliquote: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il minimo e fino al doppio del minimo FPLD; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo FPLD.

Rapporti finanziari e costi del servizio

I rapporti finanziari e gli adempimenti sono gestiti centralmente tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2013, sono: nuova delega su domanda di pensione 0,04 euro; nuova delega su pensione esistente 0,74 euro; revoca delega telematizzata 0,74 euro; variazione (revoca + nuova delega) 1,48 euro; gestione delega 0,04 euro.

Esonero da responsabilità e facoltà dell’Istituto

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato. L’Istituto è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta. In caso di contenzioso sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione deve inoltre ristorare l’INPS per le spese sostenute in controversie connesse ai rapporti associativi. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti o sopravvenienze normative; può anche recedere unilateralmente se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

È assegnato alla C.E.S.A.L.P. il codice INPS P3. Per la rilevazione contabile delle trattenute sindacali sulle pensioni sono istituiti i conti GPA25446, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27446, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari saranno definiti direttamente dalla Direzione generale.

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