Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7392/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pescara (6/7/2023) che aveva annullato il sequestro preventivo di n. 1.400.000 azioni della "Molino e Pastificio De Cecco" intestate nominativamente ai tre De Cecco, disposte a seguito dell'accertata apocrifia della firma di girata contestata quali reati di falso. Il PM denunciava vizio di motivazione e violazione di legge principalmente per avere il Tribunale escluso il periculum in mora nonostante la disponibilità e le ripetute alienazioni delle azioni da parte degli indagati; le persone offese impugnavano invece la mancata ammissione all'intervento nel riesame e contestavano la validità della transazione (atto con cui i coeredi Verna avrebbero rinunciato a pretese civili/penali) ritenendola nulla o inefficace.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i ricorsi delle persone offese (Verna e Rosanova), condannandoli alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha invece accolto il ricorso del pubblico ministero con riferimento alla mancata valutazione, da parte del Tribunale, del periculum in mora: il Tribunale aveva riconosciuto il fumus del reato ma poi aveva escluso il pericolo di dispersione in ragione della transazione; la Corte ha rilevato che il Tribunale ha confuso le conseguenze penali del falso con le ricadute patrimoniali civili e non ha adeguatamente valutato se la disponibilità delle azioni, acquisite per effetto del reato, potesse aggravare o protrarre le conseguenze del delitto. Di conseguenza la statuizione del Tribunale è stata censurata nella parte relativa al periculum in mora e la causa è stata rimessa per nuovo esame (con indicazione di valutare il periculum alla luce delle osservazioni del PM).

Norme richiamate

  • art. 476 cod. pen.

    Norma sul delitto di falso in scrittura privata; la corte ha riconosciuto che il fumus commissi delicti era ravvisabile in relazione alla presunta apocrifia della girata

  • art. 479 cod. pen.

    Norma che disciplina l'aggravamento della falsificazione mediante autenticazione notarile; richiamata nella contestazione originaria

  • art. 2021 cod. civ.

    Stabilisce la legittimazione del possessore di titolo nominativo; la Corte ha ritenuto che i De Cecco, in assenza di girata/annotazione, restavano legittimati a chiedere il riesame perché i titoli risultavano ancora a loro intestati

  • art. 2022 cod. civ.

    Regola le formalità (transfert) per l'efficacia pubblicitaria del trasferimento dei titoli; la Corte ha distinto tra effetto traslativo e funzione certificativa/pubblicitaria

  • art. 2023 cod. civ.

    Disciplina il trasferimento mediante girata: il momento traslativo e la rilevanza della girata piena sul titolo nominativo sono stati richiamati per valutare la legittimazione al riesame

  • art. 1972 cod. civ.

    Regola la transazione; la Corte ha osservato che la valutazione sulla validità della transazione attiene primariamente al giudice civile e alla serietà della controversia

  • art. 1973 cod. civ.

    Prevede l'annullabilità della transazione se fondata su dolo o su documenti falsi; richiamata nelle censure delle persone offese ma la Corte ha ritenuto la questione rimessa al civile se la controversia è seria

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Regola il sequestro preventivo; la Corte ha precisato che nel valutare il periculum va considerato se la disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Indica i soggetti legittimati al riesame (imputato, il suo difensore, la persona cui le cose sono state sequestrate e chi avrebbe diritto alla restituzione); utilizzato per valutare la legittimazione all'intervento

  • art. 324, comma 8, cod. proc. pen.

    Prevede la rimessione al giudice civile delle questioni sulla proprietà delle cose sequestrate; la Corte ha ricordato che il giudice penale deve valutare la serietà della controversia prima di rimettere gli atti

  • art. 263 cod. proc. pen. (e comma terzo richiamato)

    Norma richiamata in giurisprudenza sulla rimessione al giudice civile in caso di controversia sulla restituzione; la Corte ha ribadito che la rimessione richiede una valutazione della serietà della controversia

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma sul diritto di informazione della persona offesa; citata nel contesto delle qualità processuali delle persone offese nel procedimento

Massime di principio

  • Chi chiede il riesame di un sequestro avente ad oggetto titoli nominativi deve risultare effettivamente titolare o possessore del titolo nominativo: l'assenza di girata o di annotazione sul libro soci può conservare la legittimazione al richiedente fintanto che il titolo risulti ancora a suo nome
  • Il giudice penale, prima di rimettere la questione della proprietà al giudice civile, deve valutare la serietà e il fondamento della controversia civile; non è obbligato a rimettere atti ove la controversia appaia manifestamente infondata
  • La validità di una transazione che preclude pretese civili deve essere valutata con attenzione: se le parti hanno rinunciato espressamente a futuri diritti conoscendo l'oggetto della controversia, ciò può incidere sulla possibilità di opporre le pretese, ma l'accertamento definitivo compete al giudice civile se la controversia è seria
  • Nella valutazione del periculum in mora ai fini del sequestro preventivo occorre considerare non solo il danno civile eventuale ma anche se la disponibilità del bene ottenuto tramite il reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato medesimo (es. dispersione, alienazioni ripetute)
  • La presenza di una transazione non esonera automaticamente il giudice penale dall'accertare il pericolo di dispersione dei beni pertinenti al reato; il PM può impugnare la revoca del sequestro quando il giudice di merito non abbia valutato compiutamente il periculum in mora

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.