Sentenza n. 1122/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 14.03.2024, emesso dal Prefetto di Caltanissetta, con il quale è stata respinta l’istanza volta ad ottenere la revoca del provvedimento prefettizio contenente il divieto di detenzioni armi e munizioni e materiali esplodenti, nonché di tutti gli atti annessi, connessi, presupposti e successivi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio del 14 marzo 2024 con cui è stata respinta l'istanza di revoca del precedente divieto di detenzione di armi, adottato nel 2021 in relazione a contestazioni penali per atti persecutori, percosse e violenza privata. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, lamentando di essere stato privato della possibilità di presentare osservazioni e documenti. Ha inoltre denunciato difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato la sua personalità, i precedenti lavorativi e gli esiti favorevoli del procedimento penale, conclusosi con assoluzione per il reato di atti persecutori e con il venir meno dell'imputazione per percosse a seguito della remissione di querela. Con il secondo motivo ha sostenuto che la valutazione prefettizia, pur avente natura prognostica, avrebbe dovuto accertare e motivare l'esistenza di un pericolo attuale di abuso delle armi e che tale verifica non sarebbe stata svolta. L'amministrazione si è costituita con atto formale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato il potere prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S. come cautelare, preventivo e ampiamente discrezionale, finalizzato a impedire la detenzione di armi da parte di soggetti che, sulla base di una valutazione complessiva e prognostica della condotta, non offrano sufficienti garanzie di affidabilità. Non è necessario un abuso concreto o attuale delle armi, né una condanna penale recente o direttamente riferita all'uso delle armi: possono rilevare circostanze idonee a porre in dubbio equilibrio, prudenza e rispetto delle regole. Il giudice ha ritenuto che gli esiti del procedimento penale non costituissero un mutamento sostanziale, concreto e documentato della situazione soggettiva. In particolare, il venir meno dell'imputazione per percosse derivava dalla remissione della querela e non incideva sulla storicità del fatto; inoltre, la contestazione per violenza privata non risultava interessata da alcuna sopravvenienza favorevole. La Prefettura aveva quindi legittimamente valorizzato il contesto complessivo di forte tensione e conflitto, autonomo rispetto all'accertamento penale, e aveva ritenuto persistente l'inaffidabilità del ricorrente. La motivazione, sebbene sintetica, è stata giudicata sufficiente perché rendeva comprensibili gli elementi fattuali e la prognosi di inaffidabilità, senza necessità di esaminare puntualmente ogni deduzione difensiva. Il TAR ha escluso anche la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990: nel procedimento di riesame di una misura inibitoria ex art. 39 T.U.L.P.S. il preavviso di rigetto non è necessario, poiché il diniego conferma l'atto originario e la rivalutazione avviene già sulla base delle osservazioni presentate dall'interessato con l'istanza di revoca. Le spese sono state compensate per l'assenza di difese sostanziali dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti
Il potere prefettizio è cautelare, preventivo e ampiamente discrezionale; può fondarsi su una valutazione complessiva e prognostica dell'affidabilità del soggetto e non richiede un abuso concreto o attuale delle armi.
art. 10-bis l. 241/1990
Non è necessario nel procedimento di riesame di una misura inibitoria ex art. 39 T.U.L.P.S., poiché il diniego conferma l'atto originario e l'interessato ha già formulato osservazioni e deduzioni mediante l'istanza di revoca.
art. 582 c.p.
Il riferimento al reato contestato rileva nella ricostruzione del contesto fattuale; il procedimento è stato definito per remissione di querela, ritenuta non decisiva ai fini della valutazione amministrativa dell'affidabilità.
art. 612-bis c.p.
L'assoluzione penale per insussistenza del fatto non impedisce autonomamente la valutazione prefettizia preventiva dell'affidabilità e del rischio di abuso delle armi.
art. 610 c.p.
La mancata considerazione di sopravvenienze favorevoli relative a tale imputazione è stata valorizzata dal TAR nel ritenere persistenti i profili di inaffidabilità.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ex art. 39 T.U.L.P.S. costituisce una misura cautelare e preventiva, fondata su una valutazione complessiva e prognostica dell'affidabilità del soggetto, e non una sanzione amministrativa.
- Per adottare o mantenere il divieto di detenzione di armi non è necessario accertare un abuso concreto o attuale delle armi, né occorre una condanna penale recente o direttamente connessa al loro impiego; è sufficiente che la condotta complessiva non offra adeguate garanzie di prudenza, equilibrio e rispetto delle regole.
- Gli esiti favorevoli di un procedimento penale non determinano automaticamente la revoca del divieto di armi, poiché la valutazione amministrativa di affidabilità e rischio di abuso è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e può considerare la storicità dei fatti e il contesto complessivo.
- La revoca o il riesame di una misura prefettizia in materia di armi richiede un mutamento sostanziale, concreto e documentato della situazione soggettiva dell'interessato, idoneo a modificare la prognosi di affidabilità; il privato non vanta un diritto soggettivo alla rimozione del divieto, ma un interesse legittimo alla rivalutazione.
- In materia di divieto di armi, la motivazione prefettizia è sufficiente anche se non analitica quando individua gli elementi fattuali rilevanti e consente di comprendere la prognosi di inaffidabilità; non è necessario rispondere puntualmente a ogni deduzione difensiva.
- Nel procedimento di riesame di un divieto di detenzione di armi ex art. 39 T.U.L.P.S. non è necessario il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, quando la decisione conferma la misura originaria e la rivalutazione si fonda anche sulle osservazioni già formulate dall'interessato nell'istanza di revoca.
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