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Sentenza

Sentenza n. 1122/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 14.03.2024, emesso dal Prefetto di Caltanissetta, con il quale è stata respinta l’istanza volta ad ottenere la revoca del provvedimento prefettizio contenente il divieto di detenzioni armi e munizioni e materiali esplodenti, nonché di tutti gli atti annessi, connessi, presupposti e successivi;

Giustizia amministrativa202400716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio del 14 marzo 2024 con cui è stata respinta l'istanza di revoca del precedente divieto di detenzione di armi, adottato nel 2021 in relazione a contestazioni penali per atti persecutori, percosse e violenza privata. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, lamentando di essere stato privato della possibilità di presentare osservazioni e documenti. Ha inoltre denunciato difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato la sua personalità, i precedenti lavorativi e gli esiti favorevoli del procedimento penale, conclusosi con assoluzione per il reato di atti persecutori e con il venir meno dell'imputazione per percosse a seguito della remissione di querela. Con il secondo motivo ha sostenuto che la valutazione prefettizia, pur avente natura prognostica, avrebbe dovuto accertare e motivare l'esistenza di un pericolo attuale di abuso delle armi e che tale verifica non sarebbe stata svolta. L'amministrazione si è costituita con atto formale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato il potere prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S. come cautelare, preventivo e ampiamente discrezionale, finalizzato a impedire la detenzione di armi da parte di soggetti che, sulla base di una valutazione complessiva e prognostica della condotta, non offrano sufficienti garanzie di affidabilità. Non è necessario un abuso concreto o attuale delle armi, né una condanna penale recente o direttamente riferita all'uso delle armi: possono rilevare circostanze idonee a porre in dubbio equilibrio, prudenza e rispetto delle regole. Il giudice ha ritenuto che gli esiti del procedimento penale non costituissero un mutamento sostanziale, concreto e documentato della situazione soggettiva. In particolare, il venir meno dell'imputazione per percosse derivava dalla remissione della querela e non incideva sulla storicità del fatto; inoltre, la contestazione per violenza privata non risultava interessata da alcuna sopravvenienza favorevole. La Prefettura aveva quindi legittimamente valorizzato il contesto complessivo di forte tensione e conflitto, autonomo rispetto all'accertamento penale, e aveva ritenuto persistente l'inaffidabilità del ricorrente. La motivazione, sebbene sintetica, è stata giudicata sufficiente perché rendeva comprensibili gli elementi fattuali e la prognosi di inaffidabilità, senza necessità di esaminare puntualmente ogni deduzione difensiva. Il TAR ha escluso anche la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990: nel procedimento di riesame di una misura inibitoria ex art. 39 T.U.L.P.S. il preavviso di rigetto non è necessario, poiché il diniego conferma l'atto originario e la rivalutazione avviene già sulla base delle osservazioni presentate dall'interessato con l'istanza di revoca. Le spese sono state compensate per l'assenza di difese sostanziali dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti

    Il potere prefettizio è cautelare, preventivo e ampiamente discrezionale; può fondarsi su una valutazione complessiva e prognostica dell'affidabilità del soggetto e non richiede un abuso concreto o attuale delle armi.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non è necessario nel procedimento di riesame di una misura inibitoria ex art. 39 T.U.L.P.S., poiché il diniego conferma l'atto originario e l'interessato ha già formulato osservazioni e deduzioni mediante l'istanza di revoca.

  • art. 582 c.p.

    Il riferimento al reato contestato rileva nella ricostruzione del contesto fattuale; il procedimento è stato definito per remissione di querela, ritenuta non decisiva ai fini della valutazione amministrativa dell'affidabilità.

  • art. 612-bis c.p.

    L'assoluzione penale per insussistenza del fatto non impedisce autonomamente la valutazione prefettizia preventiva dell'affidabilità e del rischio di abuso delle armi.

  • art. 610 c.p.

    La mancata considerazione di sopravvenienze favorevoli relative a tale imputazione è stata valorizzata dal TAR nel ritenere persistenti i profili di inaffidabilità.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi ex art. 39 T.U.L.P.S. costituisce una misura cautelare e preventiva, fondata su una valutazione complessiva e prognostica dell'affidabilità del soggetto, e non una sanzione amministrativa.
  • Per adottare o mantenere il divieto di detenzione di armi non è necessario accertare un abuso concreto o attuale delle armi, né occorre una condanna penale recente o direttamente connessa al loro impiego; è sufficiente che la condotta complessiva non offra adeguate garanzie di prudenza, equilibrio e rispetto delle regole.
  • Gli esiti favorevoli di un procedimento penale non determinano automaticamente la revoca del divieto di armi, poiché la valutazione amministrativa di affidabilità e rischio di abuso è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e può considerare la storicità dei fatti e il contesto complessivo.
  • La revoca o il riesame di una misura prefettizia in materia di armi richiede un mutamento sostanziale, concreto e documentato della situazione soggettiva dell'interessato, idoneo a modificare la prognosi di affidabilità; il privato non vanta un diritto soggettivo alla rimozione del divieto, ma un interesse legittimo alla rivalutazione.
  • In materia di divieto di armi, la motivazione prefettizia è sufficiente anche se non analitica quando individua gli elementi fattuali rilevanti e consente di comprendere la prognosi di inaffidabilità; non è necessario rispondere puntualmente a ogni deduzione difensiva.
  • Nel procedimento di riesame di un divieto di detenzione di armi ex art. 39 T.U.L.P.S. non è necessario il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, quando la decisione conferma la misura originaria e la rivalutazione si fonda anche sulle osservazioni già formulate dall'interessato nell'istanza di revoca.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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