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Sentenza

Sentenza del 03/02/2020 n. 370 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Sottoscrizione avviso di accertamento - delega di firma - impiegato delegato qualificato - è ammessa. Plusvalenze isolate - redditi diversi - sono tali. Cessione di un edificio - riqualificazione come cessione del terreno edificabile sottostante - non è ammessa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione, nel 2009, di un fabbricato ad uso abitativo per €285.000. Questioni sollevate: (i) nullità/irregolarità procedurale dell'avviso per firma apposta da un funzionario (dr G.G.) indicato solo con la qualifica di "capo ufficio controlli" senza allegata delega; (ii) qualificazione sostanziale dell'operazione: se la vendita riguardasse un edificio ovvero il terreno edificabile sottostante, posto che le parti avevano concordato demolizione e ricostruzione con aumenti di volumetria e che il permesso edilizio è stato intestato all'acquirente dopo il preliminare.

La decisione

La CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. Sulla questione procedurale, l'Amministrazione ha fornito in giudizio l'atto di nomina del dr G. e l'ordine di servizio, ritenendo sufficiente l'indicazione della qualifica per dimostrare la delega di firma; pertanto la sottoscrizione dell'avviso è stata ritenuta legittima. Nel merito la CTR ha deciso che la cessione era di un edificio e la plusvalenza va trattata secondo il regime degli "redditi diversi": l'Amministrazione non può riqualificare la vendita di un fabbricato in vendita del terreno edificabile sottostante, nemmeno se era previsto demolizione/ricostruzione con aumento di volumetria. Compensazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600 del 1973

    L'art. 42 disciplina la competenza interna degli uffici ai fini dell'accertamento; la CTR rileva che la delega a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ha natura di delega di firma e può essere attuata anche tramite ordini di servizio, purché sia individuabile la qualifica del delegato.

  • Codice Civile

    Articolo richiamato dall'Agenzia per una presunta riqualificazione negoziale; la giurisprudenza applicata dalla CTR avverte che l'ufficio finanziario non può esercitare una diversa qualificazione contrattuale per eludere i tassativi regimi fiscali previsti per cessioni di edifici e di terreni.

  • Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19190

    17/07/2019, Rv. 654755-01

    Principio secondo cui, se il contribuente contesta la legittimazione del firmatario dell'atto, l'Amministrazione deve dimostrare il corretto esercizio della delega producendo la relativa delega (principio della vicinanza della prova).

  • Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11013

    19/04/2019, Rv. 653414-01

    Conferma che la delega alla sottoscrizione è di firma (non di funzioni) e che, nell'organizzazione interna, è sufficiente l'indicazione della qualifica del delegato per consentire la verifica della corrispondenza con la delega stessa.

  • Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5088

    21/02/2019, Rv. 652599-01

    Affermato che la cessione di un edificio non può essere riqualificata dall'Amministrazione come cessione di terreno edificabile sottostante; l'alternativa tra 'edificato' e 'non edificato' è tassativa e l'Ufficio non può sostituirsi al legislatore nel prevedere un regime fiscale diverso.

Massime di principio

  • Se il contribuente contesta la legittimazione del firmatario di un avviso di accertamento, l'Amministrazione deve provare la delega: la produzione della delega (anche in secondo grado) è onere dell'Ufficio.
  • La delega alla sottoscrizione di atti fiscali ha natura di delega di firma; per l'attuazione è spesso sufficiente l'indicazione della qualifica del funzionario delegato e la documentazione interna (es. ordine di servizio) che ne attesti la nomina.
  • La mera intestazione successiva del permesso edilizio all'acquirente o il concordato impegno a demolire e ricostruire non consentono automaticamente all'Amministrazione di riqualificare una cessione di edificio come cessione di terreno edificabile.
  • Le plusvalenze derivanti da cessioni di terreni dichiarati edificabili rientrano tra i redditi diversi; tuttavia la distinzione tra cessione di edificio e cessione di terreno è rigida e non ammette una 'via di mezzo' fiscale.
  • In fase di contenzioso è cruciale verificare la natura oggettiva dell'operazione (contenuto reale del trasferimento) e la documentazione contrattuale: l'Ufficio non può modificare la qualificazione pattuita dalle parti se ciò determini l'applicazione di un regime fiscale diverso afatto dalla legge.
  • Per resistere a contestazioni procedurali relative alla firma, l'Amministrazione dovrebbe produrre tempestivamente atti di nomina/delega; il contribuente, se contesta, attiva l'onere probatorio a carico dell'Ufficio.

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