Sentenza del 03/02/2020 n. 370 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sottoscrizione avviso di accertamento - delega di firma - impiegato delegato qualificato - è ammessa. Plusvalenze isolate - redditi diversi - sono tali. Cessione di un edificio - riqualificazione come cessione del terreno edificabile sottostante - non è ammessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione, nel 2009, di un fabbricato ad uso abitativo per €285.000. Questioni sollevate: (i) nullità/irregolarità procedurale dell'avviso per firma apposta da un funzionario (dr G.G.) indicato solo con la qualifica di "capo ufficio controlli" senza allegata delega; (ii) qualificazione sostanziale dell'operazione: se la vendita riguardasse un edificio ovvero il terreno edificabile sottostante, posto che le parti avevano concordato demolizione e ricostruzione con aumenti di volumetria e che il permesso edilizio è stato intestato all'acquirente dopo il preliminare.
La decisione
La CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. Sulla questione procedurale, l'Amministrazione ha fornito in giudizio l'atto di nomina del dr G. e l'ordine di servizio, ritenendo sufficiente l'indicazione della qualifica per dimostrare la delega di firma; pertanto la sottoscrizione dell'avviso è stata ritenuta legittima. Nel merito la CTR ha deciso che la cessione era di un edificio e la plusvalenza va trattata secondo il regime degli "redditi diversi": l'Amministrazione non può riqualificare la vendita di un fabbricato in vendita del terreno edificabile sottostante, nemmeno se era previsto demolizione/ricostruzione con aumento di volumetria. Compensazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600 del 1973
L'art. 42 disciplina la competenza interna degli uffici ai fini dell'accertamento; la CTR rileva che la delega a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ha natura di delega di firma e può essere attuata anche tramite ordini di servizio, purché sia individuabile la qualifica del delegato.
Codice Civile
Articolo richiamato dall'Agenzia per una presunta riqualificazione negoziale; la giurisprudenza applicata dalla CTR avverte che l'ufficio finanziario non può esercitare una diversa qualificazione contrattuale per eludere i tassativi regimi fiscali previsti per cessioni di edifici e di terreni.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19190
17/07/2019, Rv. 654755-01
Principio secondo cui, se il contribuente contesta la legittimazione del firmatario dell'atto, l'Amministrazione deve dimostrare il corretto esercizio della delega producendo la relativa delega (principio della vicinanza della prova).
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11013
19/04/2019, Rv. 653414-01
Conferma che la delega alla sottoscrizione è di firma (non di funzioni) e che, nell'organizzazione interna, è sufficiente l'indicazione della qualifica del delegato per consentire la verifica della corrispondenza con la delega stessa.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5088
21/02/2019, Rv. 652599-01
Affermato che la cessione di un edificio non può essere riqualificata dall'Amministrazione come cessione di terreno edificabile sottostante; l'alternativa tra 'edificato' e 'non edificato' è tassativa e l'Ufficio non può sostituirsi al legislatore nel prevedere un regime fiscale diverso.
Massime di principio
- Se il contribuente contesta la legittimazione del firmatario di un avviso di accertamento, l'Amministrazione deve provare la delega: la produzione della delega (anche in secondo grado) è onere dell'Ufficio.
- La delega alla sottoscrizione di atti fiscali ha natura di delega di firma; per l'attuazione è spesso sufficiente l'indicazione della qualifica del funzionario delegato e la documentazione interna (es. ordine di servizio) che ne attesti la nomina.
- La mera intestazione successiva del permesso edilizio all'acquirente o il concordato impegno a demolire e ricostruire non consentono automaticamente all'Amministrazione di riqualificare una cessione di edificio come cessione di terreno edificabile.
- Le plusvalenze derivanti da cessioni di terreni dichiarati edificabili rientrano tra i redditi diversi; tuttavia la distinzione tra cessione di edificio e cessione di terreno è rigida e non ammette una 'via di mezzo' fiscale.
- In fase di contenzioso è cruciale verificare la natura oggettiva dell'operazione (contenuto reale del trasferimento) e la documentazione contrattuale: l'Ufficio non può modificare la qualificazione pattuita dalle parti se ciò determini l'applicazione di un regime fiscale diverso afatto dalla legge.
- Per resistere a contestazioni procedurali relative alla firma, l'Amministrazione dovrebbe produrre tempestivamente atti di nomina/delega; il contribuente, se contesta, attiva l'onere probatorio a carico dell'Ufficio.
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