Sentenza n. 1552/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 149/2024 emessa, in seno alla causa iscritta al n. 89/2024 r.g., dal Tribunale di Arezzo sezione lavoro, notificata anche ai fini esecutivi in data 23.04.2024 e passata in giudicato il 22/04/2024 come da relativa certificazione rilasciata in data 15/05/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, con mancato rilascio della carta del docente e mancato accredito delle somme riconosciute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, divenuta irrevocabile, che riconosceva il diritto al rilascio della carta del docente e al pagamento delle somme indicate nella pronuncia. Il ricorso era fondato sull'inadempimento del Ministero, che non aveva spontaneamente dato esecuzione alla sentenza. Nel corso del giudizio il Ministero ha provveduto al rilascio della carta del docente e all'accredito delle somme dovute; il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione ha spontaneamente adempiuto alla sentenza azionata in ottemperanza. Ha tuttavia condannato il Ministero alle spese di lite, ritenendo che, prima dell'adempimento, sussistessero tutti i presupposti sostanziali e processuali dell'azione e che il ricorso fosse fondato per l'inadempimento al pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza passata in giudicato. Le spese sono state liquidate in euro 800, oltre spese e oneri accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Massime di principio
- L'adempimento spontaneo dell'amministrazione alla sentenza azionata in ottemperanza, intervenuto nel corso del giudizio, determina l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.
- Anche quando il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile per adempimento sopravvenuto, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, verificando se al momento della proposizione dell'azione sussistessero i presupposti processuali e sostanziali e se l'inadempimento dell'amministrazione rendesse fondato il ricorso.
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