Cassazione Penale, Sentenza n. 20348/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di annullamento dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti e l'ordine di carcerazione. Il ricorrente deduceva principalmente: mancata notifica dell'ordine di esecuzione ai difensori di fiducia nominati nei procedimenti di cognizione (violazione artt. 655 e 656 c.p.p.), mancata notifica ai difensori nominati nel procedimento di esecuzione, omissione della preventiva notifica senza ritardo dell'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena, e omissione di sospensione dell'esecuzione in pendenza del procedimento di riconoscimento della continuazione delle pene.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto lecita la notifica dell'ordine di esecuzione al difensore d'ufficio perché: le nomine di difensori operate nei giudizi di cognizione non sono efficaci per la fase esecutiva salvo l'ipotesi particolare prevista dall'art. 656, comma 5, c.p.p.; il difensore di fiducia nominato nel procedimento di esecuzione per la revoca della sospensione condizionale (avv. Drassich) risultava cancellato dall'albo, con conseguente reviviscenza della nomina d'ufficio; la domanda di riconoscimento della continuazione è stata presentata dopo l'emissione dell'ordine di esecuzione, quindi non poteva impedire l'esecuzione; la revoca della sospensione condizionale è stata notificata senza ritardo e, quando la revoca è obbligatoria/automatica, il pubblico ministero può porre direttamente in esecuzione la pena, previa richiesta al giudice dell'esecuzione per la declaratoria di cui all'art. 674 c.p.p.; infine, il riconoscimento successivo della continuazione non annulla l'ordine di esecuzione né legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen.
La nomina del difensore di fiducia nel giudizio di cognizione non è generalmente efficace per la fase esecutiva, salvo la specifica ipotesi dell'art. 656, comma 5 (sospensione dell'esecuzione con termine per istanza di misure alternative) in cui la notifica deve essere effettuata anche al difensore del giudizio di cognizione.
art. 655 cod. proc. pen.
Norma generale sulle notifiche nella fase esecutiva; la Corte ha ritenuto che l'art. 656, comma 5, sia speciale rispetto a questa disciplina e ne definisca i limiti di efficacia in favore dei difensori nominati nei procedimenti di cognizione.
art. 674 cod. proc. pen.
Quando il pubblico ministero pone direttamente in esecuzione la pena a seguito di revoca automatica di un beneficio, è comunque necessario che il giudice dell'esecuzione pronunci la declaratoria prevista dall'art. 674 c.p.p.; tale procedura non impedisce l'immediata esecuzione quando la revoca sia prevista ex lege.
art. 168 cod. pen. (richiamato in giurisprudenza)
Esemplifica la fattispecie di revoca obbligatoria/automatica (sospensione condizionale revocata di diritto) che legittima l'intervento diretto del pubblico ministero per l'esecuzione della pena revocata.
Massime di principio
- La nomina di un difensore nel giudizio di cognizione non vale automaticamente per la fase esecutiva; per la fase esecutiva rileva la nomina effettuata specificamente per il procedimento esecutivo, salvo la particolare ipotesi dell'art. 656, comma 5, c.p.p.
- Se il difensore di fiducia nominato per la fase esecutiva è privo di effetti (ad esempio perché cancellato dall'albo), si rende necessaria la nomina d'ufficio e la notifica può legittimamente essere effettuata al difensore d'ufficio.
- La revoca automatica di un beneficio (es. sospensione condizionale) può essere eseguita direttamente dal pubblico ministero senza che ciò sia ostato da ritardi nelle notifiche, fermo restando l'adempimento formale davanti al giudice dell'esecuzione previsto dalle norme.
- La mera pendenza di un procedimento per il riconoscimento della continuazione, se instaurato dopo l'avvio dell'esecuzione, non sospende l'ordine di esecuzione né determina automaticamente l'annullamento dell'ordine emesso.
- Per evitare rischi processuali, chi intende opporsi all'esecuzione deve curare tempestivamente la nomina valida di difensori per la fase esecutiva e, se necessario, formulare istanze specifiche di sospensione cautelare prima dell'effetto esecutivo dell'ordine.
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