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Sentenza

Sentenza n. 13715/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 734/2025 pubbl. il 15/05/2025, emessa dal Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n. 4813/2024, mai impugnata, come da certificazione del 28.01.2026, notificata in copia conforme all'originale ex art. 475 c.p.c. in data 7.8.2025, recante condanna del MINISTERO DELL'Istruzione e del Merito, infra: a- accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della Carta del docente previsto dall'art 1 comma 121 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 22020/2021; 2021/2022; 2022/2023; - ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di attivare in favore della ricorrente la Carta docente su cui sarà accreditata la somma di € 1500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo; - condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, al pagamento delle spese di lite, in solido tra loro, in favore della ricorrente liquidate nella misura di € 1132,45 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario

Giustizia amministrativa202601718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e ordinato l'accredito di euro 1.500,00, oltre accessori, nonché il pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, mai impugnata e notificata all'Amministrazione presso la sede reale con le formalità previste per il titolo esecutivo. La sentenza aveva accertato il diritto della docente al beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici indicati nel titolo, ordinando l'attivazione della carta con accredito di euro 1.500,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, e condannando il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio alle spese del giudizio. La ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito formalmente senza contestare l'inottemperanza. Il TAR ha verificato la notifica del titolo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: il titolo era stato notificato all'Amministrazione presso la sede reale e tra tale notifica e la notifica del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Poiché la sentenza non era stata eseguita e tale circostanza non era controversa, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere gli atti necessari all'esecuzione. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il ricorso di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale in base alla quale il giudicato del giudice del lavoro aveva riconosciuto alla docente il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamata nel titolo ottemperando per la corresponsione del maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando l'Amministrazione non contesta che il giudicato non sia stato eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine perentorio, disponendo il pagamento delle somme giudizialmente dovute.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente competente per materia e attribuendogli, anche con facoltà di delega, il compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro il termine assegnato.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente competente può essere considerata compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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