Sentenza n. 4211/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento PG n. 358148/2025 del 03.07.2025, con cui il Comune di Milano ha disposto la “decadenza della concessione di posteggio sito in Via Renato Serra e la revoca della relativa autorizzazione n. 2818”; - del provvedimento comunale di avvio del procedimento Prot. 05/03/2025.0125511. U. del 28.02.2025; - del Rapporto di segnalazione della Polizia Annonaria e Commerciale del 24.01.2025 PG 73837/2025, citato nel provvedimento impugnato, ma allo stato non conosciuto dalla ricorrente e nei confronti del quale si spiega riserva di motivi aggiunti; - di ogni altro atto o provvedimento, nessuno escluso, preordinato, conseguente e/o comunque connesso al predetto decreto di sospensione, anche ove, eventualmente, allo stato non conosciuti e nei confronti dei quali si spiega riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza della concessione di posteggio e revoca dell'autorizzazione commerciale per assenza della Carta di esercizio e della relativa Attestazione annuale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 3 luglio 2025 con cui erano state disposte la decadenza della concessione di posteggio e la revoca dell'autorizzazione commerciale. Ha sostenuto, in via preliminare, che l'atto non fosse stato validamente comunicato perché inviato alla PEC ufficiale della società anziché all'indirizzo PEC indicato come domicilio digitale speciale in una precedente SCIA di subingresso, chiedendo la rimessione in termini per errore scusabile. Nel merito ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative e l'insussistenza dei presupposti per la decadenza. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha chiesto il rigetto. L'amministrazione aveva avviato il procedimento dopo avere accertato l'assenza della Carta di esercizio e della relativa Attestazione annuale, assegnando trenta giorni per la regolarizzazione e per la presentazione di osservazioni; non erano state formulate osservazioni. Il ricorso è stato notificato il 30 luglio 2026, oltre sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento effettuata via PEC il 4 luglio 2025 all'indirizzo risultante dalla visura camerale, dal registro INI-PEC e indicato dalla stessa società come proprio indirizzo nel modulo SCIA.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Ha ritenuto perfezionata la comunicazione del provvedimento mediante invio alla PEC ufficiale della società, risultante dalla visura camerale e dal registro INI-PEC. L'indirizzo sundati@pec.it era stato indicato esclusivamente quale domicilio digitale speciale per la pratica di subingresso, poi dichiarata irricevibile, e non sostituiva l'indirizzo PEC ufficiale per comunicazioni relative a procedimenti diversi. È stata respinta la richiesta di rimessione in termini ai sensi dell'art. 37 c.p.a., poiché non ricorrevano né un'obiettiva incertezza normativa né un grave impedimento di fatto non imputabile alla parte: il modulo chiariva espressamente che il domicilio speciale valeva soltanto per la specifica pratica. La tardività ha impedito l'esame dei motivi di merito relativi alla partecipazione procedimentale e ai presupposti della decadenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente di definire il giudizio con sentenza semplificata in sede cautelare quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e le parti non si oppongono alla definizione immediata.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini è istituto eccezionale, applicabile in presenza di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto, non imputabile alla parte, che renda più difficile l'esercizio del diritto di difesa.
art. 3-bis, comma 4-quinquies, d.lgs. 82/2005
domicilio digitale speciale
Il domicilio digitale speciale indicato nella pratica amministrativa vale per gli atti e le comunicazioni inerenti a quella specifica pratica e non sostituisce l'indirizzo PEC ufficiale della società per comunicazioni estranee al procedimento.
Massime di principio
- La comunicazione di un provvedimento amministrativo effettuata all'indirizzo PEC ufficiale dell'impresa, risultante dal registro INI-PEC e dalla visura camerale, è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione, anche quando l'impresa abbia indicato un diverso domicilio digitale speciale nell'ambito di una specifica pratica amministrativa.
- Il domicilio digitale speciale eletto per una singola pratica amministrativa produce effetti limitati agli atti e alle comunicazioni inerenti quella pratica e non impone all'amministrazione di utilizzarlo per provvedimenti relativi a procedimenti diversi.
- La rimessione in termini per errore scusabile costituisce una deroga eccezionale alla perentorietà dei termini di impugnazione e richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; la mera diversa interpretazione dell'ambito di efficacia di un domicilio digitale speciale non è sufficiente quando il modulo amministrativo ne delimiti chiaramente l'utilizzo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 2623/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 2478/2026 - Catania, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1017/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1533/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1534/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 4209/2026 - Milano, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →