Sentenza del 31/01/2017 n. 1001 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA DI REGISTRO - Enunciazione dell'atto di riconoscimento del debito e del contratto di accollo - Atti enunciati meramente confermativi di rapporti soggetti ad Iva - Tassazione proporzionale - Illegittima - Violazione del principio di alternatività Iva imposta di registro - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tassazione proporzionale è stata ritenuta illegittima. L'enunciazione del riconoscimento del debito e del contratto di accollo non deve scontare l'imposta di registro in misura proporzionale quando si limita a confermare rapporti già assoggettati a IVA. L'applicazione dell'imposta di registro in tali circostanze violerebbe il principio di alternatività IVA-imposta di registro.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, all'enunciazione di un atto di riconoscimento del debito e di un contratto di accollo. Il ricorrente ha sostenuto che tali atti erano meramente confermativi di rapporti obbligatori già sorti e precedentemente assoggettati a IVA. Di conseguenza, l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale avrebbe violato il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
Norme richiamate
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
Quando un'operazione o un rapporto è soggetto a IVA, non può essere nuovamente assoggettato a imposta di registro proporzionale per il solo fatto di essere enunciato in un atto successivo meramente confermativo.
Disciplina dell'imposta di registro sugli atti enunciati
L'enunciazione di un atto può comportare imposizione solo se l'atto enunciato ha un contenuto autonomo e rilevante ai fini tributari. Se l'atto è meramente ricognitivo o confermativo di rapporti già tassati con IVA, non è legittima l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale.
Massime di principio
- La mera ricognizione o conferma di un rapporto già assoggettato a IVA non costituisce, di per sé, un nuovo presupposto per l'imposta di registro proporzionale.
- Per stabilire il trattamento fiscale occorre verificare la sostanza dell'atto enunciato: se produce effetti giuridici nuovi e autonomi oppure si limita a documentare obbligazioni già esistenti.
- Il riconoscimento del debito e l'accollo possono essere esclusi dalla tassazione proporzionale quando hanno funzione esclusivamente ricognitiva e derivano da rapporti già soggetti a IVA.
- Il principio di alternatività impedisce una duplicazione impositiva sul medesimo rapporto economico, salvo che l'atto successivo presenti un contenuto autonomo non già compreso nell'operazione soggetta a IVA.
- In situazioni analoghe è necessario dimostrare sia l'effettiva assoggettabilità a IVA del rapporto originario sia la natura meramente confermativa dell'atto successivamente enunciato.
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