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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 1001 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA DI REGISTRO - Enunciazione dell'atto di riconoscimento del debito e del contratto di accollo - Atti enunciati meramente confermativi di rapporti soggetti ad Iva - Tassazione proporzionale - Illegittima - Violazione del principio di alternatività Iva imposta di registro - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tassazione proporzionale è stata ritenuta illegittima. L'enunciazione del riconoscimento del debito e del contratto di accollo non deve scontare l'imposta di registro in misura proporzionale quando si limita a confermare rapporti già assoggettati a IVA. L'applicazione dell'imposta di registro in tali circostanze violerebbe il principio di alternatività IVA-imposta di registro.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, all'enunciazione di un atto di riconoscimento del debito e di un contratto di accollo. Il ricorrente ha sostenuto che tali atti erano meramente confermativi di rapporti obbligatori già sorti e precedentemente assoggettati a IVA. Di conseguenza, l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale avrebbe violato il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

Norme richiamate

  • Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    Quando un'operazione o un rapporto è soggetto a IVA, non può essere nuovamente assoggettato a imposta di registro proporzionale per il solo fatto di essere enunciato in un atto successivo meramente confermativo.

  • Disciplina dell'imposta di registro sugli atti enunciati

    L'enunciazione di un atto può comportare imposizione solo se l'atto enunciato ha un contenuto autonomo e rilevante ai fini tributari. Se l'atto è meramente ricognitivo o confermativo di rapporti già tassati con IVA, non è legittima l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale.

Massime di principio

  • La mera ricognizione o conferma di un rapporto già assoggettato a IVA non costituisce, di per sé, un nuovo presupposto per l'imposta di registro proporzionale.
  • Per stabilire il trattamento fiscale occorre verificare la sostanza dell'atto enunciato: se produce effetti giuridici nuovi e autonomi oppure si limita a documentare obbligazioni già esistenti.
  • Il riconoscimento del debito e l'accollo possono essere esclusi dalla tassazione proporzionale quando hanno funzione esclusivamente ricognitiva e derivano da rapporti già soggetti a IVA.
  • Il principio di alternatività impedisce una duplicazione impositiva sul medesimo rapporto economico, salvo che l'atto successivo presenti un contenuto autonomo non già compreso nell'operazione soggetta a IVA.
  • In situazioni analoghe è necessario dimostrare sia l'effettiva assoggettabilità a IVA del rapporto originario sia la natura meramente confermativa dell'atto successivamente enunciato.

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