Cassazione Penale, Sentenza n. 3679/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per due motivi: (1) violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato a seguito della remissione della querela; (2) violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo fondato: dagli atti risultava che la persona offesa aveva rimesso la querela personalmente presso i Carabinieri di Caselle Torinese il 5 febbraio 2024 e che l'imputato aveva accettato la remissione il 6 febbraio 2024. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela. Per effetto dell'annullamento, le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato Bagari Wafae.
Norme richiamate
Remissione di querela (istituto previsto dal diritto penale)
La Corte ha ritenuto che la remissione della querela, avvenuta con atto personale della persona offesa e seguita dall'accettazione dell'imputato, estingue il reato perseguibile a querela di parte e determina l'annullamento della condanna senza rinvio.
art. 131-bis cod. pen.
Il motivo relativo all'art. 131-bis è stato assorbito: la Corte non ha affrontato nel merito la questione sull'applicazione di tale norma perché l'estinzione del reato per remissione di querela ha reso superflua la valutazione.
Massime di principio
- Se la persona offesa rimette la querela personalmente e l'imputato accetta la remissione, il reato perseguibile a querela di parte si estingue e la condanna deve essere annullata senza rinvio.
- L'intervenuta estinzione del reato per remissione assorbe e rende irrilevanti altri motivi di impugnazione relativi a questioni di pena o di applicazione di benefici (es. art. 131-bis), che quindi spesso non verranno esaminati dalla Corte di legittimità.
- Per far valere l'estinzione del reato è essenziale che la remissione sia documentalmente provata (atto personale della persona offesa) e che vi sia accettazione da parte dell'imputato; l'assenza di tali elementi può pregiudicare l'efficacia estintiva.
- In presenza di remissione accertata, il giudice può annullare la condanna senza rinvio; le spese processuali possono essere poste a carico del querelato, salvo diverso accordo tra le parti.
Testo integrale
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