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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2743/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tentori impugnava la sentenza di conferma d'appello, deducendo: (1) vizio di motivazione e assenza del sinallagma corruttivo — il versamento di €400 sarebbe stato una liberalità priva di correlazione temporale e di vantaggio concreto, con le segnalazioni di Policaro non coincidenti temporalmente al pagamento; (2) errata qualificazione dell'atto di Policaro come atto d'ufficio ai sensi dell'art. 319 c.p., sostenendo che la semplice raccomandazione/segna­lazione non rientra nelle funzioni proprie del pubblico ufficiale e che, al più, si sarebbe potuto configurare il reato di cui all'art. 318 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il ricorso inammissibile perché mirava a sovvertire la valutazione di merito senza indicare contraddittorietà o illogicità manifeste: la Corte ha confermato che la dazione di denaro, confermata dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni, andava ricondotta a un accordo corruttivo, tenuto conto delle ripetute segnalazioni operate da Policaro nell'esercizio delle sue funzioni. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato il rilievo giuridico: la segnalazione di un professionista, se inserita nel concreto esercizio della funzione e idonea a compromettere l'imparzialità e la trasparenza (art. 97 Cost.), può costituire atto contrario ai doveri d'ufficio e integrare il reato di corruzione ex art. 319 c.p. Conseguentemente la condanna per corruzione è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 319 cod. pen.

    Il reato di corruzione richiede un "mercimonio" riferibile a una condotta rientrante nella sfera di competenza o di influenza dell'ufficio; la Corte ha interpretato che la segnalazione di un professionista, se idonea a favorire privati e compromettere l'imparzialità, può costituire atto contrario ai doveri d'ufficio integrando l'art. 319 c.p.

  • art. 318 cod. pen.

    Norma relativa all'abuso d'ufficio o interventi funzionali diversi: i giudici hanno distinto questa fattispecie dall'art. 319, rilevando che in assenza di un atto funzionale specifico si potrebbe prospettare l'art. 318, ma nel caso concreto la segnalazione è stata ritenuta inserita nel contesto funzionale e contraria ai doveri d'ufficio, giustificando l'art. 319.

  • art. 97 Cost.

    Principi di imparzialità e trasparenza della pubblica amministrazione: la Corte ha ritenuto che il dovere di imparzialità comprende il divieto di favorire privati a scapito di altri e che la violazione di tale dovere può configurare atto contrario ai doveri d'ufficio rilevante ai fini della corruzione.

Massime di principio

  • La presenza di denaro scambiato tra privato e pubblico ufficiale, unita a ripetute condotte del pubblico ufficiale che favoriscono quel privato nell'ambito delle sue funzioni, può far presumere l'esistenza di un patto corruttivo anche in assenza di un guadagno effettivo immediato per il privato.
  • La qualificazione di una "segnalazione" o "raccomandazione" come atto d'ufficio dipende dalla sua collocazione nel concreto esercizio della funzione e dal suo impatto sull'imparzialità e sulla trasparenza; non è esclusa a priori e può integrare l'art. 319 c.p. se si dimostra che orienta le scelte dei privati o crea opportunità di lucro indebito.
  • In Cassazione i motivi che si limitano a rimettere in discussione la valutazione del merito senza indicare vizi formali o illogicità manifesta della motivazione sono di norma inammissibili; per ottenere accoglimento è necessario evidenziare errori giuridici o palesi contraddizioni nella motivazione dei giudici di merito.
  • Per la difesa è strategico produrre elementi concreti e temporali che smentiscano il nesso causal-copulativo tra pagamenti e atti dell'ufficio (es. prove che la segnalazione sia avvenuta prima del versamento, documentare amicizia o motivi leciti della dazione), perché la ricostruzione probatoria dei giudici si fonda su convergenza di indizi.
  • La distinzione tra art. 319 e 318 c.p. è fattuale: se la condotta del pubblico agente influisce direttamente sulla sfera funzionale e contrasta con i doveri d'ufficio (imparzialità/trasparenza) è applicabile l'art. 319; altrimenti può ritenersi più appropriata la configurazione prevista dall'art. 318.

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