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Sentenza

Sentenza n. 2508/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro n. 1493/2025, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e aveva condannato il Ministero a costituire la Carta con accredito complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi legali. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 27 luglio 2025, ma l’Amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione. La ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e ogni altro provvedimento utile all’attuazione del giudicato. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non ha allegato né provato fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo di adempiere.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando che il titolo era stato notificato presso la sede reale dell’Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato la persistente inesecuzione del giudicato e l’assenza di giustificazioni valide da parte del Ministero. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di costituire la Carta elettronica in favore della ricorrente e di accreditarvi euro 1.000,00, oltre interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnando al commissario un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 300,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È individuato dal TAR quale fondamento processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni era decorso tra la notificazione del titolo e la proposizione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    Il debitore che eccepisca l’estinzione, modificazione o impedimento del diritto deve provare il relativo fatto; nel caso concreto il Ministero non ha assolto tale onere.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato dal titolo esecutivo per il riconoscimento degli interessi legali sulle somme spettanti alla docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo all’adempimento di un credito riconosciuto da un titolo esecutivo, il creditore deve provare la fonte del diritto e la sua esigibilità, potendosi limitare ad allegare l’inadempimento; spetta invece al debitore provare l’avvenuto adempimento o gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
  • L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo sia stato ritualmente notificato presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Accertata la persistente inesecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’adempimento entro un termine e può disporre sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere individuato in un dirigente dell’Amministrazione obbligata, con facoltà di delega a un dipendente adeguatamente qualificato, e deve provvedere agli atti necessari all’esecuzione entro il termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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