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Sentenza

Sentenza n. 249/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1167 del 19.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023”; della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1204 del 26.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023 impegno spesa imposta di registro”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bertini Mauro il 13/3/2024: - della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1606 del 27 dicembre 2023 (doc. n. 14), recante ad oggetto «Differimento termini scadenza delle concessioni demaniali marittime ad esclusione di quelle in materia di produzione di beni»; nonché per accogliere le seguenti domande, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare il ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Piombino a rilasciare a favore del ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.

Giustizia amministrativa202200221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti del Comune di Piombino concernenti il differimento e l'estensione dei termini di efficacia delle concessioni demaniali marittime

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale comunale n. 1167 del 19 novembre 2021, relativa all'estensione dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2023, e la determina n. 1204 del 26 novembre 2021, concernente il relativo impegno di spesa per l'imposta di registro. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la determina n. 1606 del 27 dicembre 2023, relativa al differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime, con esclusione di quelle riguardanti la produzione di beni. Il ricorrente ha inoltre chiesto, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'accertamento della natura pluriennale e a durata indefinita del rapporto concessorio, l'inapplicabilità dei principi derivanti dalla sentenza Telaustria, della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 e dei principi affermati dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 17/2021, nonché la disapplicazione della normativa nazionale asseritamente incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ha domandato, infine, la condanna del Comune al rilascio di titoli concessori con previsione del rinnovo senza soluzione di continuità. Nelle more del giudizio ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse all'accoglimento della domanda. Il giudice ha ritenuto di non poter esaminare il merito delle censure, disporre d'ufficio ulteriori statuizioni o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Ha applicato il principio dispositivo in senso ampio, secondo cui il ricorrente può disporre dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e, dichiarando di non avere più interesse, impone al giudice una pronuncia di improcedibilità. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della mancata opposizione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    Richiamato nelle domande formulate dal ricorrente per ottenere accertamento e condanna dell'amministrazione; tali domande non sono state esaminate per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 3, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118

    Indicato dal ricorrente quale disposizione della cui applicabilità chiedeva l'esclusione; la questione non è stata esaminata.

  • direttiva 2006/123/CE

    Indicata dal ricorrente quale disciplina di cui contestava l'applicabilità al rapporto concessorio; la questione non è stata esaminata.

  • artt. 49, 56 e 63 TFUE

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della richiesta di disapplicazione della normativa nazionale; la questione non è stata esaminata.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle domande formulate; la questione non è stata esaminata.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Il principio dispositivo in senso ampio attribuisce al ricorrente la disponibilità dell'azione sino alla decisione; il giudice non può procedere d'ufficio nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire dopo una dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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