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Sentenza

Sentenza n. 7971/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del decreto prot. n. m pi. AOODGOSV. REGISTRO. UFFICIALE. U. 0046538. 20.11.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di istruzione, a mezzo del quale il Direttore Generale, Dott.ssa Antonella Tozza, ha disposto come segue: “l’attestato formativo dell’istante, Sig. Castellana Antonio nato il 10/10/1995 a Palermo (PA) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 10/05/2021 non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 17179 del 20/07/2021, come citata in premessa, è rigettata”, atto comunicato via mail in data 20.11.2024. - del conseguente provvedimento di esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Agrigento adottato dall’USR Sicilia- Ambito Territoriale di Agrigento prot. n. 0000281. del 09.01.2025, notificato in data 13.01.2025; - del conseguente e discendente provvedimento di risoluzione anticipata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato adottato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Francesco Giorgio” di Licata (AG), comunicato via mail in data 20.12.2024; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compresi il preavviso di rigetto formulato ai sensi 2 dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed i pareri endoprocedimentali negativi anche del MUR richiamati nel provvedimento di rigetto impugnato prot. 0046538. 20.11.2024;

Giustizia amministrativa202501208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento in Italia di un titolo formativo spagnolo per l'insegnamento di sostegno, con conseguente esclusione dalle GPS e risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il decreto ministeriale che aveva negato il riconoscimento, ai fini dell'insegnamento di sostegno in Italia, dell'attestato denominato "Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo", conseguito presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati. Erano stati impugnati anche l'esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Agrigento, la risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato e gli atti connessi, inclusi il preavviso di rigetto e i pareri endoprocedimentali negativi. Il testo non riporta l'esame dei motivi di illegittimità dedotti, poiché il ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo conseguito la specializzazione per il sostegno mediante la frequenza del percorso INDIRE.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35 c.p.a. La decisione è fondata sulla dichiarazione espressa del difensore circa l'assenza di un interesse attuale del ricorrente alla prosecuzione del giudizio, determinata dal conseguimento della specializzazione ambita attraverso il percorso INDIRE. In applicazione del principio dispositivo, il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità del diniego ministeriale né degli atti conseguenti. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione delle circostanze del caso e della sua peculiarità.

Norme richiamate

  • art. 35 c.p.a.

    Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35 c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nell'intestazione della sentenza, senza una specifica applicazione motivata nel testo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale base normativa del preavviso di rigetto impugnato, senza essere esaminato nel merito.

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa del difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • In applicazione del principio dispositivo, quando il ricorrente dichiara di non avere più un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito e deve pronunciare l'improcedibilità.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può derivare dal conseguimento, nel corso del giudizio, della situazione sostanziale perseguita mediante il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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