Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2531/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito della procura speciale contenente la dichiarazione/elezione di domicilio degli imputati dopo la sentenza di primo grado. I ricorrenti hanno dedotto violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. sostenendo che, essendo Roland dichiarato latitante e Albert dichiarato assente, il difensore non poteva contattare i clienti per ottenere una nuova procura con elezione di domicilio; hanno inoltre eccepito violazioni di carattere costituzionale e convenzionale (art.24 Cost., art.48 comma 2 CEDU, Protocollo n.7 CEDU, art.14 n.5 ICCPR) e richiesto l'applicazione della normativa previgente per la posizione di Albert, per effetto delle norme transitorie della riforma (art.89 d. lgs. n.162/2022).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.: il deposito della procura speciale contenente dichiarazione o elezione di domicilio, successiva alla sentenza di primo grado, è requisito necessario per la validità della notifica dell'atto introduttivo dell'appello quando l'imputato è stato giudicato in assenza. La finalità normativa è assicurare che l'imputato abbia effettiva conoscenza della sentenza e evitare impugnazioni inutili che verrebbero poi travolte dalla rescissione del giudicato. La Corte ha inoltre ritenuto applicabile la disciplina introdotta dalla riforma (art.89, comma 3, d. lgs. n.162/2022) alla fattispecie e ha respinto le censure di illegittimità costituzionale e le doglianze eurounitarie come manifestamente infondate. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Imposta il deposito della procura speciale contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, successiva alla sentenza di primo grado, come condizione per la regolare notificazione dell'atto introduttivo dell'appello quando l'imputato è stato giudicato in assenza; la Corte l'ha ritenuta applicabile e funzionale a garantire la conoscenza effettiva della sentenza.

  • art. 606, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per il motivo di ricorso in cassazione (violazione di legge); citata in relazione alla impugnazione per violazione dell'art. 581, comma 1-quater.

  • art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Disciplina relativa al regime speciale dell'imputato dichiarato assente e al termine di impugnazione più lungo; la Corte ha richiamato la coerenza tra il diverso trattamento procedurale dell'assenza e le discipline per l'impugnazione.

  • art. 89, d. lgs. n.162/2022 (disposizioni transitorie)

    La Corte ha ritenuto applicabile la disposizione transitoria (comma 3) che consente l'applicazione della nuova disciplina alla sentenza emessa il 03/02/2023; il richiamo della difesa al comma 1 (applicabile a situazioni diverse) è stato ritenuto improprio.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che ha consentito la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in cassazione.

  • Costituzione, art. 24

    Invocata dai ricorrenti per profilo di diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che l'equilibrio legislativo tra tutela dell'imputato e razionale impiego delle risorse giudiziarie non configuri violazione, anche in presenza di rimedi restitutori previsti.

  • Costituzione, art. 3

    Richiamato implicitamente nella questione di parità di trattamento; la Corte ha escluso che la differente disciplina possa configurare un illegittimo squilibrio costituzionale.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 48 comma 2 e Protocollo n.7

    Censure eurounitarie sollevate dai ricorrenti sono state ritenute infondate in ragione della finalità della norma e dei rimedi assicurati dal sistema processuale.

  • Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 14 n.5

    Richiamato nella prospettazione di violazione dei diritti di un giusto processo; la Corte ha ritenuto la contestazione non fondata alla luce del bilanciamento tra interessi e delle tutele alternative.

  • Direttiva 2016/343/UE

    Menziata nella motivazione come quadro di riferimento sul giudizio in absentia; la Corte ha ritenuto la normativa nazionale conforme nei profili rilevanti citati.

Massime di principio

  • Quando l'imputato è stato giudicato in assenza, per rendere valida la notifica dell'atto introduttivo dell'appello il difensore deve depositare la procura speciale contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio resa dopo la sentenza di primo grado; la mancanza comporta inammissibilità dell'appello.
  • La normativa introdotta dalla riforma (c.d. riforma Cartabia) si applica, secondo le disposizioni transitorie, ai procedimenti con sentenza successiva all'entrata in vigore; i richiami alla previgente disciplina devono essere calibrati sulle specifiche previsioni transitorie.
  • Le eccezioni di illegittimità costituzionale o di violazione dei diritti europei sono difficilmente accolte quando la norma è motivata da esigenze di effettiva conoscenza della sentenza da parte dell'imputato e sussistono rimedi restitutori che tutelano il diritto di difesa.
  • La condizione di 'latitanza' o 'assenza' dell'imputato non esonera il difensore dall'osservanza delle formalità richieste per l'impugnazione; ove sia impossibile ottenere un nuovo mandato o elezione di domicilio, è opportuno esperire tempestivamente i rimedi previsti o documentare le ragioni dell'impossibilità.
  • In situazioni analoghe è prudente che il difensore anticipi ogni possibile deposito di procura speciale e la relativa elezione di domicilio non appena sussistano elementi che facciano prevedere la necessità di impugnare, o comunque utilizzi i rimedi processuali previsti per evitare l'inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.