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Sentenza

Sentenza n. 531/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera consiliare che definisce il procedimento finalizzato alla possibile permuta tra un'area privata e un'area comunale, nonché il successivo accordo procedimentale ex art. 11 l. 241/1990

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la delibera del Consiglio comunale e il successivo accordo procedimentale stipulato tra il Comune e la società proprietaria dell'area privata, deducendo: conflitto di interessi degli amministratori coinvolti nell'iniziativa; carenza dei presupposti per il ricorso alla permuta e violazione dei principi di evidenza pubblica nella valorizzazione e alienazione del patrimonio comunale; illegittimità della prevista variante urbanistica; difetto di istruttoria e, più in generale, carenza dei presupposti per l'operazione. Hanno inoltre chiesto il rinvio dell'udienza per proporre motivi aggiunti contro futuri atti della procedura. L'accordo impugnato prevedeva soltanto un percorso complesso e incerto, comprendente stime dell'Agenzia delle Entrate, individuazione e valorizzazione urbanistica dei beni, bonifica dell'area privata, verifica della possibilità di rilascio dei permessi di costruire e, solo eventualmente, stipula dell'atto notarile di permuta.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio, ritenendo meramente futura e ipotetica l'esigenza di proporre motivi aggiunti, poiché non era certo che il procedimento preliminare giungesse alla permuta; ha quindi privilegiato la ragionevole durata del processo. Nel merito processuale ha dichiarato il ricorso inammissibile per insussistenza di un interesse concreto e attuale all'impugnazione: gli atti contestati hanno carattere essenzialmente propedeutico e l'accordo non produceva un pregiudizio effettivo, limitandosi a predisporre un percorso ad esito incerto. Pur ritenendo astrattamente impugnabili gli accordi ex art. 11 l. 241/1990 e riconoscendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il Collegio ha rilevato che mancavano ancora la stima dei beni, la loro esatta identificazione, la definizione della variante urbanistica e gli ulteriori passaggi necessari; la procedura avrebbe potuto arrestarsi per il mancato gradimento della stima o per altre problematiche. In via ulteriore, il TAR ha ritenuto infondati i motivi di merito: il dedotto conflitto di interessi non era riferibile ad amministratori che avessero partecipato alla discussione o votazione della delibera, né dimostrava che l'iniziativa del Sindaco avesse avuto un ruolo determinante; non vi era ancora una permuta formalizzata né beni definitivamente identificati cui applicare le censure sull'evidenza pubblica; la variante urbanistica era ancora a livello di intento; il dedotto difetto istruttorio coincideva con passaggi procedurali ancora in itinere o da avviare. Spese compensate per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 11 l. 241/1990

    Gli accordi procedimentali sono astrattamente impugnabili e rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; tuttavia, la loro impugnazione richiede un interesse concreto e attuale e un pregiudizio effettivo.

  • art. 60 c.p.a.

    Richiamato per distinguere l'ipotesi di definizione immediata del giudizio dalle fattispecie nelle quali il rinvio per motivi aggiunti può essere valutato ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

  • art. 73, comma 1-bis c.p.a.

    Il rinvio dell'udienza per la proposizione di motivi aggiunti può essere giustificato da ragioni di opportunità o economia processuale quando l'esigenza sia concreta e attuale, non meramente ipotetica.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    La ragionevole durata del processo giustifica il rigetto di una richiesta di rinvio fondata su futuri atti eventuali e non ancora adottati.

Massime di principio

  • Gli atti e gli accordi che si limitano a predisporre un percorso amministrativo complesso, subordinato a verifiche, stime, autorizzazioni e ulteriori determinazioni, non sono immediatamente impugnabili in assenza di un pregiudizio concreto e attuale per il ricorrente, anche se l'accordo è astrattamente impugnabile e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • L'interesse a ricorrere deve sussistere in termini concreti e attuali; non è sufficiente la prospettazione di effetti lesivi meramente eventuali, subordinati al successivo perfezionamento dell'operazione amministrativa.
  • Il rinvio dell'udienza per proporre motivi aggiunti può essere disposto per ragioni di opportunità o economia processuale solo quando l'esigenza di impugnare nuovi atti o dedurre nuove censure sia concreta e attuale; non giustifica il rinvio la mera possibilità che in futuro vengano adottati atti lesivi.
  • Il conflitto di interessi riferito all'iniziativa di un amministratore non determina automaticamente l'illegittimità della successiva deliberazione collegiale quando l'amministratore non abbia partecipato alla discussione e alla votazione; occorre dimostrare che l'iniziativa abbia avuto un peso determinante nella decisione collegiale.
  • Le censure relative alla violazione dell'evidenza pubblica, alla variante urbanistica e al difetto di istruttoria non possono essere utilmente esaminate come vizi attuali quando l'operazione patrimoniale, l'identificazione dei beni e la variante siano ancora da definire e subordinati a passaggi procedurali futuri.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliAccordi e attività consensualeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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