Cassazione Penale, Sentenza n. 14018/2025 del 09/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 30/10/2024 con cui il Tribunale di Sorveglianza aveva accolto il reclamo di Cozzolini nei confronti del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del 01/03/2024 solo nella parte relativa al semestre 11/06/2021-11/12/2021 e aveva rigettato la richiesta per i precedenti periodi, valorizzando il reato in materia di stupefacenti commesso il 5/01/2021 con sentenza irrevocabile. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 54 ord. pen., sostenendo illogicità e contraddittorietà nella diversa valutazione di periodi sostanzialmente analoghi, richiamando che dagli atti risulterebbe un reato anche nel 2023.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: ha richiamato il principio secondo cui la concessione della liberazione anticipata va valutata semestre per semestre (art. 54 ord. pen. e interpretazione della giurisprudenza e della Corte costituzionale) e che, ai fini negativi, rileva la trasgressione commessa successivamente al semestre valutato. Il Tribunale ha correttamente motivato il diniego per i semestri precedenti alla luce del reato del 5/01/2021 definitivamente accertato; la diversa valutazione per semestri successivi non è irragionevole perché l'eventuale reato del 2023 non è stato ancora accertato con sentenza irrevocabile e quindi non poteva influire sulla valutazione.
Norme richiamate
art. 54 ordinamento penitenziario
Stabilisce il presupposto temporale del semestre di partecipazione all'opera rieducativa; la sua applicazione richiede valutazione frazionata periodo per periodo.
art. 103, comma 2, D.P.R. 230/2000
la partecipazione del condannato "deve desumersi dell'impegno dimostrato dal detenuto nel trarre le opportunità che gli sono state offerte nel corso del trattamento e dal mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni di detenzione, con la famiglia esterna"
Il giudizio deve fondarsi su elementi interni al trattamento rieducativo e alla specifica esecuzione, valutando l'impegno e i rapporti durante il semestre valutato.
Corte costituzionale, sent. 267/1990
Conferma la necessità di valutazione del beneficio in riferimento a ogni singolo periodo di pena espiata senza introdurre elementi estranei rispetto al semestre.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015)
Confermano che la condotta rilevante per negare il beneficio è quella successiva al semestre in verifica; condotte anteriori o esterne al regime di detenzione non possono di per sé escludere la partecipazione al trattamento rieducativo.
Massime di principio
- La concessione della liberazione anticipata va valutata semestre per semestre; il giudizio è circoscritto al periodo specifico richiesto.
- Comportamenti o reati commessi prima del semestre richiesto e fuori dal regime di detenzione non possono, di per sé, precludere il riconoscimento del beneficio per quel semestre.
- La condotta sopravvenuta al semestre valutato è rilevante in senso negativo se dimostra la mancanza di reale adesione all'opera rieducativa; quindi solo atti successivi possono incidere retroattivamente sulla valutazione del semestre.
- Un reato commesso durante il periodo oggetto di verifica e accertato con sentenza irrevocabile può giustificare un giudizio negativo sul semestre; accuse o fatti non ancora definitivamente accertati non hanno lo stesso effetto.
- Il giudice deve motivare specificamente la rilevanza temporale e probatoria dei fatti utilizzati per negare il beneficio, richiamando principio di valutazione interna al trattamento rieducativo.
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