Cassazione Penale, Sentenza n. 29796/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva realizzato, quale titolare di una pizzeria, una sala per la somministrazione di alimenti e bevande in zona sismica, senza i necessari titoli abilitativi, con struttura portante in legno lamellare, pannelli isolanti, doghe in legno, chiusure laterali in alluminio anodizzato e vetrate, con superficie di circa 45 mq, altezza tra 2,45 e 2,60 m e volumetria di 113 mc. La Corte di appello lo aveva assolto solo per il taglio del preesistente muro di recinzione, confermando però la responsabilità per la restante parte di abuso edilizio e per le violazioni degli artt. 93 e 95 d.P.R. 380/2001, con riconoscimento delle attenuanti generiche e riduzione della pena. Nel ricorso per cassazione il difensore ha dedotto vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il ripristino dello stato dei luoghi dovesse incidere favorevolmente sulla valutazione di tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione ex art. 131-bis c.p. richieda un apprezzamento complessivo delle peculiarità del fatto, comprensivo anche della condotta susseguente al reato, ma che tale elemento debba essere considerato insieme agli altri parametri e non in modo isolato. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva implicitamente valorizzato la gravità del fatto, desunta dalla natura e dall'entità dell'opera abusiva, giudicando così recessivo il ripristino dello stato dei luoghi. La motivazione è stata ritenuta non manifestamente illogica né contraddittoria, quindi insindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001
norma incriminatrice richiamata per la parte di abuso edilizio confermata in appello; la Corte la menziona come base della contestazione relativa all'opera abusiva realizzata senza titolo.
art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001
disposizione violata per l'esecuzione di opere in zona sismica senza il rispetto degli adempimenti prescritti.
art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001
disposizione violata in relazione alle opere realizzate in zona sismica senza i necessari presupposti autorizzativi.
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno o del pericolo e, dopo la riforma Cartabia, anche della condotta susseguente al reato; tuttavia tale ultimo elemento non è decisivo se la gravità del fatto è tale da escludere la causa di non punibilità.
art. 133, primo comma, c.p.
parametro di riferimento per la valutazione complessiva della tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p.p.
fonte dell'obbligo per il ricorrente soccombente di pagare le spese processuali e, in caso di inammissibilità non non colpevole, una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto impone una valutazione complessiva e congiunta delle circostanze concrete del reato, secondo i criteri dell'art. 133, primo comma, c.p., senza che sia necessario esaminare analiticamente tutti gli indici se la motivazione individua quelli ritenuti decisivi.
- Dopo la riforma Cartabia, la condotta susseguente al reato è un ulteriore parametro di valutazione per l'art. 131-bis c.p., ma non ha efficacia automatica: può essere superata dalla gravità intrinseca del fatto, specie quando natura ed entità dell'opera o della condotta rendano non tenue l'offesa.
- In sede di legittimità, la censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile quando si risolva in una diversa lettura del fatto, se la motivazione di merito non è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Nel settore edilizio, la consistenza materiale dell'opera abusiva, la sua natura e la sua dimensione possono integrare un indice decisivo di gravità idoneo a escludere la particolare tenuità, anche a fronte del successivo ripristino dello stato dei luoghi.
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