Cassazione Civile, Ordinanza n. 19903/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Una società, già forma societaria semplice poi trasformata, aveva eseguito in appalto lavori di ampliamento di una scuola materna per la realizzazione di un asilo nido integrato per un comune. Nel giudizio di merito chiedeva il pagamento di maggiori somme per riserve iscritte in corso d'opera e il risarcimento di ulteriori danni. Il tribunale riconosceva solo una somma molto inferiore e poneva anche le spese di lite. In appello, la società otteneva un incremento del credito riconosciuto, mentre l'appello incidentale del comune sulle spese veniva rigettato. Tuttavia la sentenza d'appello, pur disponendo la rifusione delle spese legali, non statuiva espressamente su chi dovesse sopportare definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio. Con il ricorso per cassazione la società lamentava, con il primo motivo, violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia nel dispositivo sulla regolazione delle spese di C.T.U., sostenendo che non bastasse il richiamo implicito alle spese processuali e che l'interesse a impugnare permanesse anche dopo il rigetto dell'istanza di correzione materiale; con il secondo motivo, in via subordinata, deduceva violazione degli artt. 92 e 132 c.p.c. per contraddittorietà e carenza di motivazione in ipotesi di compensazione parziale delle spese di C.T.U. non esplicitata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'omessa indicazione, nella statuizione sulle spese di lite, della parte tenuta a sopportare definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio integri un vizio di omessa pronuncia e non possa ritenersi implicitamente compresa nella regolazione delle spese processuali. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla medesima Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, affinché provveda espressamente sul rimborso delle spese di C.T.U. secondo la regola della soccombenza. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata per difetto di attività difensiva del comune.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
la regolazione delle spese di lite deve comprendere anche la decisione su chi debba sopportare definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, secondo il criterio della soccombenza
art. 112 c.p.c.
la mancata pronuncia espressa nel dispositivo sulla sorte delle spese di C.T.U. integra omessa pronuncia
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese richiede una giustificazione esplicita; il motivo è però rimasto assorbito
art. 132 c.p.c.
richiamato per censurare la carenza motivazionale della pretesa compensazione delle spese di C.T.U.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma di riferimento dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 288 c.p.c.
richiamato con riferimento al tentativo di correzione materiale della sentenza, poi rigettato
art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002
menzionato in relazione alla liquidazione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio
Massime di principio
- Se la sentenza non indica espressamente quale parte debba sopportare definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, la statuizione sulle spese di lite è affetta da omessa pronuncia, non essendo sufficiente un rinvio implicito alle spese processuali in generale.
- La regolazione delle spese di C.T.U. deve essere espressa nel dispositivo e segue, salvo diversa disciplina, il criterio della soccombenza.
- Il rigetto dell'istanza di correzione materiale della sentenza non esclude l'interesse a proporre ricorso per cassazione quando permane un vizio decisorio non sanato.
- La compensazione delle spese, ove effettivamente disposta, deve risultare da una motivazione esplicita e coerente; la sua mancanza può integrare violazione dell'art. 92 c.p.c., ma la censura resta assorbita se viene accolto il motivo principale.
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