Cassazione Penale, Sentenza n. 05756/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del 05/03/2025 del Tribunale di Catania che lo aveva condannato, in composizione monocratica, per più violazioni del d.lgs. n.81/1980 (capo 1-7), ritenute in continuazione, alla pena complessiva di euro 3600 di ammenda. L'unico motivo dedotto in cassazione era la violazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p.: il giudice di merito, pur avendo ammesso la scelta del rito abbreviato, non applicava la riduzione della pena prevista per tale rito, irrogando la pena pecuniaria senza la diminuzione di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che il giudice di merito aveva determinato la pena base in euro 3000 di ammenda (prescindendo dalle altre valutazioni), aveva poi applicato un aumento per continuazione di euro 100 per ciascuna delle altre sei violazioni (portando la pena a euro 3600), ma non aveva applicato la riduzione prevista per il rito abbreviato. La Corte, richiamando il principio (Sez. U, 30/11/2017, Matrone) secondo cui, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può annullare senza rinvio e decidere ella stessa, ha ritenuto che la rideterminazione della pena fosse un mero calcolo aritmetico. Ai sensi dell'art. 620 lett. 1) c.p.p. ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena in euro 1800 di ammenda (applicando la riduzione prevista per il rito abbreviato alla pena complessiva determinata dal giudice di merito).
Norme richiamate
d.lgs. n.81/1980
Riferimento alla normativa cui si riferivano le contravvenzioni contestate (violazioni di sicurezza sul lavoro); la condanna in merito è stata confermata nei fatti ma il trattamento sanzionatorio è stato ricalcolato dalla Corte di cassazione.
art. 442, comma 2, c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente: prevede la riduzione della pena per la scelta del rito abbreviato. La Corte ha ritenuto sussistente la violazione per mancata applicazione di detta riduzione da parte del giudice di merito.
art. 81 cod. pen.
Applicato dal giudice di merito per l'aumento di pena per il concorso di reati in forma di continuazione (aumento di euro 100 per ciascuna delle sei violazioni aggiuntive). La Corte ha mantenuto l'aumento e vi ha poi applicato la riduzione prevista per il rito abbreviato nel calcolo finale.
art. 620 lett. 1) c.p.p.
Utilizzato dalla Corte di cassazione quale norma che consente, quando la questione si esaurisce in una mera ricalcolazione aritmetica e non richiede nuovi accertamenti di fatto, di annullare senza rinvio e di rideterminare la pena direttamente.
Giurisprudenza: Sez. U, 30/11/2017, Matrone
Principio richiamato dalla Corte: la Cassazione può pronunciare annullamento senza rinvio quando ritiene superfluo il rinvio e può decidere la regiudicanda sulla base degli elementi di fatto già accertati dal giudice di merito.
Massime di principio
- Se il giudice di merito ammette il rito abbreviato, deve applicare la riduzione della pena prevista dalla norma processuale; l'omissione configura violazione di legge correggibile in sede di legittimità.
- Quando l'errore riguarda solo il calcolo della pena (ad esempio mancata applicazione di una riduzione già prevista), la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena se non sono necessari nuovi accertamenti di fatto (art. 620 lett.1 c.p.p. e giurisprudenza consolidata).
- Ordine operativo corretto per il calcolo della pena: determinare la pena base per il fatto più grave, applicare gli aumenti (es. per continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p.), e successivamente applicare le eventuali riduzioni previste (es. per il rito abbreviato).
- La riduzione prevista per il rito abbreviato si applica anche alle pene pecuniarie inflitte per contravvenzioni, salvo diversa disposizione normativa; l'omessa applicazione può comportare la correzione in cassazione.
- Se la questione richiede valutazioni di fatto ulteriori o nuovi accertamenti probatori, la Corte di cassazione non potrà rideterminare la pena ma dovrà annullare con rinvio al giudice di merito.
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