Cassazione Penale, Ordinanza n. 18904/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito sul piano sostanziale, mantenendo ferma l'affermazione di responsabilità per ricettazione, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto il difetto di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza l'erroneità della ricostruzione dei fatti e della valutazione del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico e meramente ripropositivo delle censure già disattese in appello, perché privo di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata e tendente a sollecitare una nuova valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la sentenza di merito aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la non esiguità del danno e la personalità dell'imputato.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice del delitto di ricettazione, la cui configurabilità è stata ritenuta correttamente motivata dai giudici di merito.
art. 581 c.p.p.
I motivi di ricorso devono essere specifici; la loro mancanza comporta inammissibilità del ricorso.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta e può essere esclusa in ragione della non esiguità del danno e della personalità dell'imputato.
art. 133 c.p.
I criteri di valutazione della gravità del fatto, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo guidano il giudizio sulla particolare tenuità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello, o una critica generica e non specifica, determina inammissibilità.
- È inammissibile il ricorso che, sotto l'apparenza di un vizio motivazionale, miri a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare specifici travisamenti decisivi.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone una valutazione complessiva e congiunta delle circostanze concrete del fatto, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; il giudice può limitarsi agli elementi ritenuti rilevanti, purché motivi in modo non meramente apparente.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. sono rilevanti, tra gli altri, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza desumibile e l'entità del danno o del pericolo; la non esiguità del danno e la personalità dell'agente possono giustificare il diniego della causa di non punibilità.
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