Sentenza del 23/06/2016 n. 5556 - Comm. Trib. Prov. Milano
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Omessa comunicazione dell'avviso di presa in carico - Violazione dell'art. 29, comma 1, lett. b) d.l. 78/2010 - Non sussiste - Invalidità dei successivi atti della riscossione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 29, comma 1, lett. b), del d.l. 78/2010, sostenendo che l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima perché non era stata previamente comunicata la presa in carico delle somme mediante l'apposito avviso. Secondo la tesi del contribuente, l'omissione avrebbe dovuto determinare l'invalidità della successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e degli ulteriori atti della riscossione.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La raccomandata semplice relativa alla presa in carico è stata qualificata come una mera comunicazione, priva di contenuto e valore provvedimentale. La sua omissione può integrare, al più, una irregolarità, ma non determina l'invalidità degli atti successivi della riscossione. È stata quindi ritenuta legittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa senza la preventiva comunicazione dell'avviso di presa in carico.
Norme richiamate
Art. 29, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 78/2010
La mancata comunicazione dell'avviso di presa in carico non comporta, secondo la sentenza, l'invalidità automatica della successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, poiché tale avviso ha natura meramente informativa.
Art. 8, decreto-legge n. 16/2012
La comunicazione della presa in carico è considerata priva di valore provvedimentale; la sua omissione costituisce, al più, una mera irregolarità e non incide sulla validità degli atti successivi della riscossione.
Massime di principio
- Non ogni omissione procedurale comporta l'invalidità dell'atto successivo: occorre verificare se la formalità omessa abbia natura essenziale e valore provvedimentale.
- Una comunicazione avente funzione esclusivamente informativa, senza autonoma efficacia impositiva o esecutiva, normalmente non determina la nullità o l'annullabilità degli atti successivi se non viene effettuata.
- Per contestare una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è sufficiente dedurre l'omessa comunicazione della presa in carico; occorre dimostrare una specifica violazione normativa sostanziale o una concreta lesione del diritto di difesa.
- La validità degli atti della riscossione va valutata distinguendo tra irregolarità formali e vizi capaci di incidere sull'esistenza, sull'efficacia o sulle garanzie essenziali dell'atto.
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