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Sentenza

Sentenza del 23/06/2016 n. 391 - Comm. Trib. Prov. Savona

RISCOSSIONE - intimazione di pagamento - rideterminazione imposte e sanzioni in base a sentenza della C.T.P. sostitutiva di precedente intimazione conosciuta dal contribuente - difetto di motivazione - non sussiste - applicazione di sanzioni conseguenti ad accertamenti per distinte annualità - compete al giudice dell'ultima controversia - riconoscimento deduzione forfettaria ex art. 11 c. 4 D. L.vo 446/97 - compete - impugnabilità dell'intimazione solo per vizi propri - irrilevanza per contrasto con il principio costituzionale di capacità contributiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava l’intimazione di pagamento deducendo, in particolare, il difetto di motivazione della rideterminazione delle imposte e delle sanzioni, l’errata o non ancora definita applicazione delle sanzioni relative ad accertamenti riferiti a diverse annualità e il mancato riconoscimento della deduzione forfettaria prevista dall’art. 11, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 446/1997. Veniva inoltre contestata la pretesa secondo cui l’intimazione sarebbe impugnabile esclusivamente per vizi propri.

La decisione

La sentenza ha ritenuto non sussistente il difetto di motivazione, poiché l’intimazione indicava la rideterminazione delle imposte e delle sanzioni sulla base di una sentenza della C.T.P. e chiariva di annullare e sostituire una precedente intimazione già conosciuta dal contribuente. Per le sanzioni riferite a controversie riguardanti annualità diverse, la relativa applicazione è stata rimessa al giudice competente a decidere l’ultima controversia. È stato invece riconosciuto il diritto alla deduzione forfettaria prevista dall’art. 11, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 446/1997, anche perché la spettanza era stata sostanzialmente ammessa dall’Ufficio. Il limite dell’impugnabilità dell’intimazione ai soli vizi propri non è stato ritenuto decisivo, in quanto non può giustificare una pretesa tributaria contraria al principio di capacità contributiva né determinare un indebito arricchimento dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • Art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. n. 446/1997

    La deduzione forfettaria prevista dalla disposizione deve essere riconosciuta quando ne ricorrono i presupposti, anche se la relativa questione viene fatta valere nell’ambito dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento, soprattutto quando l’Amministrazione ne abbia sostanzialmente ammesso la spettanza.

  • Principio costituzionale di capacità contributiva

    Le regole processuali relative all’impugnabilità degli atti della riscossione non possono essere applicate in modo da imporre un prelievo non commisurato alla reale capacità contributiva del soggetto o da consentire un indebito arricchimento dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • Un’intimazione di pagamento è adeguatamente motivata se indica con chiarezza il calcolo della pretesa, il riferimento alla sentenza che ha rideterminato imposte e sanzioni e il fatto che sostituisce un precedente atto già conosciuto dal contribuente.
  • Quando le sanzioni dipendono da controversie relative ad annualità diverse, la loro definitiva applicazione deve essere coordinata dal giudice che decide l’ultima controversia, per evitare duplicazioni o risultati incoerenti.
  • Anche se l’intimazione è normalmente contestabile per vizi propri, il giudice può esaminare gli elementi necessari a evitare che venga riscossa una somma non dovuta, specialmente quando ciò comporterebbe violazione della capacità contributiva o un indebito arricchimento dell’Amministrazione.
  • Le agevolazioni o deduzioni fiscali spettanti devono essere riconosciute anche nella fase della riscossione quando risultino dai presupposti di legge o siano state sostanzialmente ammesse dall’Ufficio.
  • La riscossione deve riflettere l’importo effettivamente dovuto dopo le decisioni giudiziarie intervenute e non può limitarsi a riprodurre automaticamente importi precedenti senza recepire le rideterminazioni e le deduzioni riconosciute.

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