Sentenza del 23/06/2016 n. 163 - Comm. Trib. I grado di Trento
IRES - SOCIETÀ NON OPERATIVE - CONTRATTO AFFITTO DI AZIENDA - NON SUSSISTONO CONDIZIONI OGGETTIVE DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA - ONERE PROBATORIO A CARICO RICORRENTE NON ASSOLTO - LEGITTIMITÀ ACCERTAMENTO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto. È stata ritenuta legittima l'applicazione della normativa sulle società non operative e, conseguentemente, l'accertamento dell'Amministrazione finanziaria. La contribuente non ha assolto l'onere probatorio necessario per dimostrare l'esistenza di cause oggettive idonee a giustificare la disapplicazione della disciplina.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava l'applicazione della normativa sulle società non operative, sostenendo che il canone di affitto d'azienda percepito fosse inferiore ai valori di mercato per ragioni tali da giustificare la disapplicazione della disciplina. In particolare, veniva prospettata l'esistenza di circostanze idonee a spiegare oggettivamente il minor canone. La sentenza ha ritenuto che il canone ridotto derivasse invece da una libera scelta negoziale delle parti e non da condizioni oggettive e straordinarie. L'onere di provare tali condizioni gravava sulla contribuente e risultava ancora più rigoroso, poiché il rapporto tra affittuario e affittante non garantiva un effettivo conflitto d'interessi nella determinazione del canone.
Norme richiamate
Disciplina IRES delle società non operative
La disciplina può essere disapplicata solo quando il contribuente dimostri l'esistenza di situazioni oggettive, straordinarie e non imputabili alla propria volontà che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi o dei redditi presunti.
Massime di principio
- La mera scelta contrattuale di fissare un canone inferiore al valore di mercato, se riconducibile alla volontà delle parti, non costituisce di per sé una causa oggettiva idonea a escludere la disciplina sulle società non operative.
- Il contribuente che chiede la disapplicazione della normativa deve fornire una prova concreta, documentata e specifica delle circostanze oggettive e straordinarie che hanno determinato i ricavi inferiori a quelli presunti.
- L'onere probatorio è particolarmente gravoso quando le parti del contratto non sono realmente indipendenti o quando non emerge un effettivo conflitto d'interessi nella determinazione del canone.
- In presenza di rapporti tra soggetti collegati, la congruità del canone e le ragioni economiche della sua riduzione devono essere dimostrate con elementi esterni e verificabili, come perizie, comparabili di mercato, condizioni dell'immobile o documentazione attestante impedimenti oggettivi.
- L'Amministrazione finanziaria può legittimamente mantenere l'accertamento quando il contribuente si limita ad allegare la non congruità del canone senza provare che essa dipenda da fattori indipendenti dalla propria volontà.
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