Sentenza del 23/06/2016 n. 348 - Comm. Trib. Prov. Pavia
RISCOSSIONE - PRESCRIZIONE - Cartella di pagamento non opposta - Termine di prescrizione decennale - Non applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa l'applicazione del termine decennale di prescrizione. Il ruolo e la cartella di pagamento non costituiscono un titolo giudiziale e, pertanto, anche se la cartella non è stata impugnata, il credito conserva il termine di prescrizione originario, inclusa l'eventuale prescrizione breve prevista dalla legge. Il termine decennale dell'art. 2953 c.c. opera soltanto in presenza di una sentenza passata in giudicato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del termine di prescrizione applicabile a una cartella di pagamento relativa a un credito soggetto a prescrizione breve. La cartella non era stata impugnata ed era quindi divenuta definitiva, ma il contribuente sosteneva che tale definitività non la trasformasse in un titolo giudiziale e non consentisse di applicare analogicamente l'art. 2953 c.c., che prevede il termine decennale quando il diritto è accertato con sentenza passata in giudicato.
Norme richiamate
Art. 2953 del codice civile
La modifica del termine prescrizionale opera soltanto a seguito di sentenza passata in giudicato.
La norma non è applicabile analogicamente alla cartella di pagamento non opposta, perché questa non è un titolo giudiziale. La definitività amministrativa della cartella per omessa impugnazione non equivale al giudicato e non converte il termine di prescrizione breve in decennale.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella di pagamento la rende definitiva sotto il profilo della riscossione, ma non modifica automaticamente il termine di prescrizione sostanziale del credito.
- Il termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c. richiede normalmente un titolo giudiziale passato in giudicato; non può essere esteso per analogia a un ruolo o a una cartella di pagamento.
- Per stabilire se un credito è prescritto occorre individuare il termine previsto per la specifica tipologia di credito e verificare gli eventuali atti interruttivi notificati entro tale termine.
- La definitività della cartella per omessa opposizione non sana, di per sé, l'eventuale prescrizione maturata successivamente né autorizza l'ente a riscuotere oltre il termine originario applicabile.
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