Sentenza del 23/06/2016 n. 343 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
IRPEF - Imputazione delle ritenute operate dall'associazione professionale - Deroga rispetto alla imputazione proporzionale - Atto con data certa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di derogare all'imputazione proporzionale, tra i soci o associati, delle ritenute d'acconto operate sull'associazione professionale. La tesi contestata sosteneva, in sostanza, che le ritenute potessero essere attribuite secondo criteri diversi dalla proporzione anche sulla base di un accordo tra gli interessati. La sentenza ha chiarito che tale deroga è ammessa soltanto se prevista da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata avente data certa anteriore all'inizio del periodo d'imposta. La regola vale anche quando si tratta del periodo d'imposta iniziale, finale o speciale della vita dell'associazione o società di persone.
La decisione
La disciplina dell'imputazione per trasparenza delle ritenute è stata interpretata in senso rigoroso: in assenza di un atto pubblico o di una scrittura autenticata con data certa anteriore all'inizio del periodo d'imposta, le ritenute devono essere imputate proporzionalmente ai soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione agli utili. Non è stata riconosciuta alcuna deroga fondata sulla particolare natura del periodo d'imposta, né è stata ritenuta rilevante la distinzione tra periodo iniziale, finale o speciale.
Norme richiamate
Art. 5 TUIR
La norma disciplina l'imputazione per trasparenza dei redditi prodotti da società di persone e associazioni professionali.
Le ritenute e i redditi dell'associazione professionale devono essere imputati ai soci o associati secondo il criterio proporzionale collegato alla partecipazione agli utili, salvo una deroga formalizzata nei modi richiesti dalla legge.
Art. 22 TUIR
La norma disciplina lo scomputo delle ritenute d'acconto subite.
Le ritenute operate nei confronti dell'associazione professionale seguono l'imputazione trasparente ai soci o associati; l'eventuale attribuzione non proporzionale richiede un atto pubblico o una scrittura privata autenticata con data certa anteriore all'inizio del periodo d'imposta.
Massime di principio
- Per attribuire le ritenute tra soci o associati secondo criteri diversi dalla proporzione, è necessario predisporre preventivamente un atto pubblico o una scrittura privata autenticata con data certa.
- Un accordo informale, una scrittura non autenticata o un documento formato dopo l'inizio del periodo d'imposta non è sufficiente a dimostrare la deroga al criterio proporzionale.
- La regola si applica anche ai periodi d'imposta iniziali, finali o speciali: la natura particolare del periodo non elimina il requisito della formalizzazione preventiva.
- In assenza di una deroga valida e tempestiva, l'Amministrazione finanziaria può contestare l'attribuzione delle ritenute effettuata in modo non proporzionale e applicare il criterio legale ordinario.
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