Sentenza del 23/06/2016 n. 60 - Comm. Trib. II grado di Trento
IL PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TIA CONSISTE NELLA MISURAZIONE DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI EFFETTIVAMENTE CONFERITI - NON È UTILIZZABILE, IN VIA SURROGATORIA, IL METODO DI CALCOLO CHE SI FONDA SUL MERO NUMERO DEGLI SVUOTAMENTI DEI CASSONETTI - AI FINI DEL TRIBUTO NON HA ALCUNA RILEVANZA L'ONERE COMPORTAMENTALE DELL'UTENTE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato affermato che il presupposto per l'applicazione della TIA consiste nella misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Il metodo basato esclusivamente sul numero degli svuotamenti non può sostituire la misurazione del peso o della quantità effettiva dei rifiuti. Volume del cassonetto e quantità conferita devono essere coerenti e trovare corrispondenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della determinazione della TIA mediante un criterio fondato sul mero numero degli svuotamenti dei cassonetti, anziché sulla quantità di rifiuti effettivamente conferita. Secondo la tesi accolta, la tariffa deve essere commisurata ai rifiuti realmente prodotti e misurati, in particolare in termini di peso; non è quindi sufficiente utilizzare il numero degli svuotamenti come criterio surrogatorio. È irrilevante, ai fini tributari, il comportamento dell'utente nell'esporre o meno i cassonetti.
Norme richiamate
Art. 6, comma 2, D.P.R. n. 158 del 1999
Il tributo deve essere commisurato alle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze.
La norma è stata interpretata nel senso che la TIA deve essere determinata sulla base della quantità effettiva dei rifiuti conferiti, misurata in termini di peso o secondo un criterio effettivamente correlato alla quantità, e non sulla base del solo numero degli svuotamenti dei cassonetti.
Massime di principio
- Una tariffa sui rifiuti deve essere collegata, per quanto possibile, alla quantità effettivamente conferita dall'utenza; il solo numero degli svuotamenti non è sufficiente se non rappresenta in modo attendibile tale quantità.
- Il volume nominale del cassonetto può essere utilizzato solo se esiste una ragionevole corrispondenza tra volume disponibile e rifiuti realmente conferiti; in caso contrario, il criterio può risultare illegittimo o non adeguatamente motivato.
- Il comportamento dell'utente, come l'esposizione più o meno frequente del cassonetto, non costituisce di per sé una base valida per calcolare il tributo, se non è collegato alla quantità effettiva dei rifiuti.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare il regolamento applicato, il metodo di misurazione utilizzato, la disponibilità di dati sul peso o sul volume effettivo e la corrispondenza tra tali dati e l'importo richiesto.
- L'orientamento non implica necessariamente che ogni sistema basato su svuotamenti sia sempre escluso, ma richiede che tale parametro sia adeguatamente correlato e proporzionato alla quantità effettiva dei rifiuti conferiti.
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