Cassazione Civile, Ordinanza n. 35204/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito relativo alla contribuzione dovuta alla Gestione separata per l'anno 2010, con accessori. In primo grado la domanda dell'assicurata, diretta ad accertare la non debenza dei contributi, era stata accolta; la Corte d'appello di Bologna ha invece riformato la decisione, ritenendo dovuta la contribuzione e infondata l'eccezione di prescrizione, perché l'atto interruttivo notificato nel luglio 2016 era intervenuto entro cinque anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (settembre 2011). Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la parte ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in combinato disposto con l'art. 3 L. n. 335/1995, contestando l'orientamento secondo cui, in assenza di iscrizione alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla dichiarazione dei redditi, momento in cui l'INPS viene a conoscenza del credito. La ricorrente ha sostenuto che tale impostazione non è conforme a diritto, dovendo la prescrizione decorrere da quando i contributi diventano esigibili, cioè dalla scadenza dei termini di pagamento, e non dalla successiva dichiarazione fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto prevalente e consolidato il diverso orientamento per cui la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi stessi, e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché, nel caso concreto, tale scadenza era anteriore di oltre cinque anni rispetto alla notifica dell'atto interruttivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi alla Gestione separata, ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento e non con la dichiarazione dei redditi.
art. 3 L. n. 335/1995
La prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali alla Gestione separata si applica facendo decorrere il termine dalla loro esigibilità, non dalla successiva conoscenza del credito da parte dell'ente.
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata trattata con il rito camerale non partecipato previsto per la proposta del relatore.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento, perché è in quel momento che il credito è esigibile.
- La dichiarazione dei redditi del titolare della posizione assicurativa non costituisce presupposto del credito contributivo, avendo valore di mera manifestazione di scienza; non può quindi differire il dies a quo della prescrizione.
- In materia di prescrizione dei crediti previdenziali, il momento rilevante è quello in cui il creditore può esercitare il diritto, non quello in cui acquisisce una successiva conoscenza documentale del credito.
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