Cassazione Civile, Ordinanza n. 06363/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di lavoro subordinato a termine intercorso tra una lavoratrice e una società postale. In sede di rinvio la Corte d'appello aveva dichiarato nulla la clausola finale apposta al contratto, accertato la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato dalla data indicata nella decisione e ordinato il ripristino effettivo del rapporto, con condanna della società al pagamento di una indennità risarcitoria per il periodo intermedio e delle spese di lite. La lavoratrice ha proposto ricorso principale con tre motivi: 1) ha denunciato la violazione delle norme sul giudizio di rinvio sostenendo che, in un rinvio restitutorio/improprio, il giudice di appello avrebbe dovuto limitarsi a confermare, con diversa motivazione, le statuizioni già rese in primo grado sulla nullità del termine e sulla conversione del rapporto, senza trattare il giudizio come un nuovo esame su domande diverse; 2) ha dedotto la violazione della disciplina sopravvenuta sul contratto a termine e sull'indennità per il periodo intermedio, lamentando che la Corte territoriale avesse riconosciuto solo l'indennità omnicomprensiva senza accogliere la richiesta di pagamento delle retribuzioni successive alla conversione sino al ripristino effettivo del rapporto; 3) ha contestato la liquidazione delle spese, ritenuta unitaria, inferiore ai minimi e priva di adeguata motivazione sullo scaglione applicato. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la Corte d'appello avesse dichiarato inammissibile la domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, sostenendo invece che tale domanda era stata tempestivamente proposta nel giudizio di riassunzione ed era conseguenza dell'applicazione della normativa sopravvenuta.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che le censure sul tipo di rinvio e sulla funzione sostitutiva della decisione non fossero decisive rispetto alla ratio decidendi adottata dal giudice di merito. Ha invece accolto il secondo motivo della lavoratrice, affermando che il regime sopravvenuto sul lavoro a termine e sull'indennità per il periodo intermedio non poteva essere considerato estraneo alla materia del contendere e che la questione delle retribuzioni dovute fino all'effettivo ripristino del rapporto andava esaminata nel merito in sede di rinvio. È stato accolto anche il ricorso incidentale della società, poiché la domanda restitutoria risultava già tempestivamente proposta nel giudizio di riassunzione e non poteva essere dichiarata inammissibile per tardività. Il terzo motivo sul regolamento delle spese è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 383 c.p.c.
richiamato quale parametro sulla disciplina del giudizio di rinvio e sulla natura del nuovo esame demandato al giudice di merito
art. 384 c.p.c.
richiamato in relazione ai poteri del giudice di rinvio e agli effetti della cassazione
art. 392 c.p.c.
richiamato per il giudizio di riassunzione dopo cassazione
art. 437 c.p.c.
richiamato per i limiti del devolutum nel giudizio di appello in materia lavoristica
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per le censure di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per i vizi processuali e di nullità della sentenza
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in tema di motivazione apparente o mancante
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
art. 112 c.p.c.
richiamato a sostegno della doglianza sulla pronuncia di inammissibilità della domanda restitutoria
art. 32, commi 5 e 7, l. n. 183 del 2010
considerato il nuovo assetto rimediale per i contratti a termine, con indennità omnicomprensiva per il periodo intermedio e retribuzioni fino al ripristino effettivo del rapporto
art. 1, comma 13, l. n. 92 del 2012
richiamato in relazione alla disciplina applicativa dell'art. 32 della l. n. 183 del 2010
art. 91 c.p.c.
richiamato per la liquidazione delle spese di lite
art. 24 l. n. 794 del 1942
richiamato insieme alla disciplina tariffaria delle spese professionali
art. 2223 c.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulle spese
DM n. 55 del 2014
richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali
DM n. 37 del 2018
richiamato come modifica del DM n. 55 del 2014
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la portata del nuovo esame va apprezzata alla luce della ratio della cassazione: una doglianza è inammissibile se non incide sulla reale ragione decisoria posta a base della sentenza impugnata.
- Quando una disciplina sopravvenuta riformula il rimedio applicabile a un rapporto di lavoro a termine, il giudice non può ritenere estraneo alla materia del contendere il relativo regime se la domanda sostanziale già investe gli effetti economici della conversione e del mancato ripristino del rapporto.
- Se il nuovo assetto normativo distingue tra indennità per il periodo intermedio e retribuzioni dovute fino all'effettivo ripristino del rapporto, tali profili devono essere esaminati nel merito in sede di rinvio quando la vicenda li comprenda, anche in presenza di fatti sopravvenuti.
- La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi cassata è ammissibile se proposta tempestivamente nel giudizio di riassunzione; la sua fondatezza e l'eventuale quantificazione restano però da verificare nel merito.
- La liquidazione delle spese può essere censurata solo se risulta effettivamente priva di base normativa o di motivazione; tuttavia la relativa questione resta assorbita quando la sentenza viene cassata con rinvio per altri motivi decisivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06265/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06266/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06268/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06269/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06271/2024 del 08/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06275/2024 del 08/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →