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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06363/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro subordinato a termine intercorso tra una lavoratrice e una società postale. In sede di rinvio la Corte d'appello aveva dichiarato nulla la clausola finale apposta al contratto, accertato la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato dalla data indicata nella decisione e ordinato il ripristino effettivo del rapporto, con condanna della società al pagamento di una indennità risarcitoria per il periodo intermedio e delle spese di lite. La lavoratrice ha proposto ricorso principale con tre motivi: 1) ha denunciato la violazione delle norme sul giudizio di rinvio sostenendo che, in un rinvio restitutorio/improprio, il giudice di appello avrebbe dovuto limitarsi a confermare, con diversa motivazione, le statuizioni già rese in primo grado sulla nullità del termine e sulla conversione del rapporto, senza trattare il giudizio come un nuovo esame su domande diverse; 2) ha dedotto la violazione della disciplina sopravvenuta sul contratto a termine e sull'indennità per il periodo intermedio, lamentando che la Corte territoriale avesse riconosciuto solo l'indennità omnicomprensiva senza accogliere la richiesta di pagamento delle retribuzioni successive alla conversione sino al ripristino effettivo del rapporto; 3) ha contestato la liquidazione delle spese, ritenuta unitaria, inferiore ai minimi e priva di adeguata motivazione sullo scaglione applicato. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la Corte d'appello avesse dichiarato inammissibile la domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, sostenendo invece che tale domanda era stata tempestivamente proposta nel giudizio di riassunzione ed era conseguenza dell'applicazione della normativa sopravvenuta.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che le censure sul tipo di rinvio e sulla funzione sostitutiva della decisione non fossero decisive rispetto alla ratio decidendi adottata dal giudice di merito. Ha invece accolto il secondo motivo della lavoratrice, affermando che il regime sopravvenuto sul lavoro a termine e sull'indennità per il periodo intermedio non poteva essere considerato estraneo alla materia del contendere e che la questione delle retribuzioni dovute fino all'effettivo ripristino del rapporto andava esaminata nel merito in sede di rinvio. È stato accolto anche il ricorso incidentale della società, poiché la domanda restitutoria risultava già tempestivamente proposta nel giudizio di riassunzione e non poteva essere dichiarata inammissibile per tardività. Il terzo motivo sul regolamento delle spese è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato quale parametro sulla disciplina del giudizio di rinvio e sulla natura del nuovo esame demandato al giudice di merito

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato in relazione ai poteri del giudice di rinvio e agli effetti della cassazione

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato per il giudizio di riassunzione dopo cassazione

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato per i limiti del devolutum nel giudizio di appello in materia lavoristica

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato per le censure di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per i vizi processuali e di nullità della sentenza

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione apparente o mancante

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato a sostegno della doglianza sulla pronuncia di inammissibilità della domanda restitutoria

  • art. 32, commi 5 e 7, l. n. 183 del 2010

    considerato il nuovo assetto rimediale per i contratti a termine, con indennità omnicomprensiva per il periodo intermedio e retribuzioni fino al ripristino effettivo del rapporto

  • art. 1, comma 13, l. n. 92 del 2012

    richiamato in relazione alla disciplina applicativa dell'art. 32 della l. n. 183 del 2010

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la liquidazione delle spese di lite

  • art. 24 l. n. 794 del 1942

    richiamato insieme alla disciplina tariffaria delle spese professionali

  • art. 2223 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulle spese

  • DM n. 55 del 2014

    richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali

  • DM n. 37 del 2018

    richiamato come modifica del DM n. 55 del 2014

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la portata del nuovo esame va apprezzata alla luce della ratio della cassazione: una doglianza è inammissibile se non incide sulla reale ragione decisoria posta a base della sentenza impugnata.
  • Quando una disciplina sopravvenuta riformula il rimedio applicabile a un rapporto di lavoro a termine, il giudice non può ritenere estraneo alla materia del contendere il relativo regime se la domanda sostanziale già investe gli effetti economici della conversione e del mancato ripristino del rapporto.
  • Se il nuovo assetto normativo distingue tra indennità per il periodo intermedio e retribuzioni dovute fino all'effettivo ripristino del rapporto, tali profili devono essere esaminati nel merito in sede di rinvio quando la vicenda li comprenda, anche in presenza di fatti sopravvenuti.
  • La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi cassata è ammissibile se proposta tempestivamente nel giudizio di riassunzione; la sua fondatezza e l'eventuale quantificazione restano però da verificare nel merito.
  • La liquidazione delle spese può essere censurata solo se risulta effettivamente priva di base normativa o di motivazione; tuttavia la relativa questione resta assorbita quando la sentenza viene cassata con rinvio per altri motivi decisivi.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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