Cassazione Civile, Ordinanza n. 22551/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva chiesto alla Corte d'appello, ai sensi della legge Pinto, l'equo indennizzo per l'irragionevole durata di due procedimenti civili definiti dinanzi al Tribunale di Taranto. Il giudice monocratico aveva emesso decreto monitorio di accoglimento per euro 2.200,00. Il Ministero della Giustizia aveva proposto opposizione deducendo che il decreto era divenuto inefficace perché notificato oltre il termine di 30 giorni dal deposito/comunicazione previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 89/2001. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione rilevando che il Ministero non aveva documentato la tardività della notificazione. In cassazione il Ministero ha denunciato violazione degli artt. 5-ter, comma 3, della legge n. 89/2001 e 738, comma 3, c.p.c., sostenendo che, una volta rilevata la mancanza di prova sulla tempestività/tardività della notifica, il collegio avrebbe dovuto disporre d'ufficio l'acquisizione della relata o assegnare un termine per produrla, anziché rigettare l'opposizione. Ha inoltre insistito sulla prova, poi prodotta in sede di legittimità, della notifica avvenuta solo il 26 febbraio 2020, dunque oltre trenta giorni dal 24 gennaio 2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nel procedimento camerale di opposizione al decreto ex legge Pinto, a fronte dell'eccezione di tardiva notificazione del decreto monitorio, il giudice non potesse rigettare l'opposizione per la sola carenza documentale ove questa fosse superabile mediante i poteri officiosi di acquisizione; inoltre ha valorizzato che, quando si contesta la tempestività della notifica, l'onere di provarla grava sul notificante/beneficiario del decreto. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando l'inefficacia del decreto monitorio n. 101/2020 per tardività della notifica. Le spese sono state poste a carico della società controricorrente.
Norme richiamate
art. 2 L. n. 89/2001
richiamato come base della domanda di equa riparazione per durata irragionevole del processo
art. 3 L. n. 89/2001
richiamato per il ricorso volto a ottenere l'equo indennizzo
art. 5, comma 2, L. n. 89/2001
il decreto diventa inefficace se la notificazione non è eseguita nel termine di 30 giorni dal deposito in cancelleria
art. 5, comma 4, L. n. 89/2001
la comunicazione del decreto alle autorità indicate presuppone che la comunicazione debba essere eseguita anche alla parte
art. 5-ter L. n. 89/2001
l'inefficacia del decreto per tardiva notifica deve essere fatta valere con opposizione
art. 5-ter, comma 3, L. n. 89/2001
norma invocata per sostenere la disciplina dell'opposizione al decreto monitorio
art. 738, comma 3, c.p.c.
nel procedimento camerale il giudice può assumere informazioni e disporre acquisizioni documentali
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
denunciati i vizi di violazione di legge e nullità processuale
art. 372, comma 1, c.p.c.
richiamato per la produzione in cassazione della relata di notifica al fine di far valere la nullità/inefficacia del provvedimento impugnato
art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c.
consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 2697 c.c.
l'onere di provare la tempestività della notifica grava su chi la invoca/effettua
art. 644 c.p.c.
richiamato in via analogica per affermare che, in caso di contestazione dell'efficacia del titolo per tardiva notifica, l'onere della prova spetta al creditore/notificante
Massime di principio
- Nel procedimento camerale, il potere del giudice di assumere informazioni o disporre acquisizioni documentali è discrezionale in astratto, ma non può essere trascurato quando la decisione dipenda da una carenza probatoria agevolmente colmabile tramite l'esercizio di quel potere e la parte abbia sollevato un rilievo puntuale.
- Quando l'efficacia di un decreto monitorio è contestata per tardiva notificazione, l'onere di dimostrare la tempestività della notifica grava sul soggetto che ha effettuato la notificazione e che intende avvalersi del decreto.
- Nell'opposizione avverso decreto emesso ai sensi della legge Pinto, se viene dedotta la tardiva notificazione del decreto oltre il termine perentorio previsto dalla legge, il giudice deve verificare tale circostanza e, se il termine risulta effettivamente superato, dichiarare l'inefficacia del decreto senza esaminare il merito della pretesa indennitaria.
- La tardività della notifica del decreto monitorio, ove sia oggetto di specifica eccezione e risulti documentata, può essere fatta valere anche in sede di legittimità tramite produzione ex art. 372 c.p.c., se funzionale a dimostrare l'inefficacia del provvedimento impugnato.
- Il termine di 30 giorni per la notificazione del decreto ex legge Pinto decorre dalla comunicazione del provvedimento e non dal mero deposito, in coerenza con la ratio di tutela dell'effettività del diritto di difesa e con l'esigenza di evitare oneri processuali eccessivi in presenza di termini brevi.
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