Sentenza n. 3389/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento I) della comunicazione in data 18 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la quale la ricorrente è stata informata della inammissibilità della propria istanza per l'ottenimento dei contributi ex D.P.R. 146/2017; II) della graduatoria provvisoria, ex D.P.R. 146/2017, relativa alle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale, pubblicata con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in data 10 ottobre 2023; III) della nota in data 9 novembre 2023, di riscontro all'opposizione inviata alla ricorrente, di conferma dell'esclusione della ricorrente dalla graduatoria stessa per l'ottenimento dei contributi ex D.P.R. 146/2017; IV) della graduatoria definitiva, in data 14 novembre 2023, ex D.P.R. 146/2017, relativa alle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale, pubblicata con decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla procedura per l'ottenimento dei contributi 2023 ex d.P.R. 146/2017 e conseguente mancata inclusione nelle graduatorie provvisoria e definitiva
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la comunicazione ministeriale di inammissibilità della domanda di contributo, la graduatoria provvisoria, il riscontro negativo al reclamo e la graduatoria definitiva. L'esclusione è derivata dall'espunzione, dal computo dell'organico rilevante ai fini del punteggio e dell'ammissibilità, di un giornalista che l'amministrazione aveva inizialmente considerato dipendente, ma che, all'esito dei controlli con l'INPS e dell'istruttoria, è risultato legato all'emittente da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, quindi di natura parasubordinata e non subordinata. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 6 del d.P.R. 146/2017, sostenendo che non fosse prevista alcuna causa ostativa; violazione degli artt. 1, 3, 6, 7 e 8 della l. 241/1990 per istruttoria insufficiente, motivazione apparente e contraddittorio meramente formale; sviamento, falsità o insussistenza dei presupposti, erronea valutazione, travisamento, perplessità, illogicità e irrazionalità, nonché violazione dei principi di leale collaborazione e buona fede; violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità, buon andamento e affidamento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Ha rilevato anzitutto che le censure erano formulate in termini astratti e non contestavano concretamente la ragione sostanziale dell'esclusione. L'art. 4, comma 1, lett. a), del d.P.R. 146/2017 richiede il computo dei dipendenti, compresi i giornalisti; tale formulazione esclude dal novero i lavoratori autonomi e parasubordinati. Poiché il giornalista interessato era titolare di una collaborazione coordinata e continuativa, la sua esclusione dal computo era legittima. Tale espunzione aveva inoltre comportato il mancato raggiungimento del numero richiesto di dipendenti occupati nel biennio precedente, ragione ulteriore e autonoma dell'esclusione, rimasta non specificamente contestata. Il Collegio ha respinto anche la censura relativa al contraddittorio, osservando che il Ministero aveva richiesto più volte chiarimenti alla società e che quest'ultima aveva potuto presentare un reclamo, sicché l'interlocuzione procedimentale era stata effettiva. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, lett. a), d.P.R. 146/2017
dipendenti compresi i giornalisti
Il requisito considera i lavoratori subordinati, compresi i giornalisti, ed esclude dal computo i soggetti legati all'emittente da rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato.
art. 4, comma 2, d.P.R. 146/2017
La disposizione è richiamata in relazione al requisito numerico dei dipendenti e al mancato raggiungimento della soglia richiesta per l'ammissione al contributo.
art. 6 d.P.R. 146/2017
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma la sentenza non ne esplicita una distinta interpretazione.
artt. 1, 3, 6, 7 e 8 l. 241/1990
Le censure relative a istruttoria, motivazione e partecipazione sono state respinte poiché l'amministrazione aveva richiesto più volte chiarimenti e aveva consentito anche la presentazione di un reclamo.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di imparzialità e buon andamento non conduce all'illegittimità dell'esclusione, risultando correttamente applicato il requisito numerico previsto dalla disciplina dei contributi.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissione ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche, il riferimento normativo ai dipendenti, compresi i giornalisti, non consente di computare i collaboratori autonomi o parasubordinati, inclusi quelli titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
- L'espunzione di un lavoratore erroneamente computato come dipendente può legittimamente determinare l'inammissibilità della domanda di contributo quando, per effetto della riduzione dell'organico, non risulti raggiunto il numero minimo di dipendenti richiesto dalla disciplina applicabile.
- Un provvedimento di esclusione fondato su più autonome ragioni resta legittimo se anche una sola di esse è corretta e non è stata specificamente contestata dal ricorrente.
- Il contraddittorio procedimentale non è meramente apparente quando l'amministrazione richiede più volte chiarimenti all'interessato e gli consente un'ulteriore interlocuzione mediante una procedura di reclamo.
- La deduzione di violazioni generiche dei principi dell'azione amministrativa non è sufficiente a superare la legittimità di un'esclusione quando il ricorrente non contesta puntualmente il presupposto fattuale e normativo posto a fondamento dell'atto.
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