Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24614/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per imposte dirette e IVA nei confronti di una società operante nel settore edilizio, con recupero di maggiori ricavi per l'anno 2005 ritenuti derivare da vendite di unità immobiliari a prezzo parzialmente occultato. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR aveva accolto solo in parte l'appello della contribuente, confermando il recupero per euro 170.435,00 relativo a tre acquirenti sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi, della documentazione extracontabile e di ulteriori riscontri, ma annullando il recupero per euro 26.959,00 relativo a un altro acquirente per mancanza di elementi di prova. In cassazione la società deduceva, con un unico motivo, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., 24 Cost., 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva considerato la ritrattazione e l'inattendibilità delle dichiarazioni di una acquirente, né la congruità dei prezzi risultanti dagli atti di compravendita e la mancanza di riscontri per le somme asseritamente pagate in nero; inoltre censurava il mancato riconoscimento dei costi relativi ai ricavi omessi.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile sotto più profili. Ha affermato che la doglianza sulla valutazione delle prove non integra violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma, al più, un vizio motivazionale deducibile nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha richiamato il principio per cui il travisamento della prova è rimedio revocatorio solo quando vi sia svista sul fatto probatorio in sé, mentre qui la censura investiva la valutazione di merito. Ha poi osservato che la ricorrente non aveva denunciato l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma chiedeva una nuova valutazione del materiale probatorio, inammissibile in cassazione. Ha aggiunto che, comunque, la motivazione della CTR era sorretta da più elementi convergenti, non solo dalle dichiarazioni degli acquirenti ma anche da documentazione extracontabile e da un quadro investigativo che evidenziava un sistematico sovrapprezzo in nero. Quanto ai costi, la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della CTR, fondata anche sulla novità della richiesta in appello e sull'assenza di riscontri circa l'effettivo sostenimento dei costi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non configura di regola un vizio di violazione processuale ex n. 4, ma, se riguarda la valutazione delle prove, va ricondotta al vizio motivazionale nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo ex n. 5.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento opera sul piano del merito ed è insindacabile in cassazione, salvo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo o l'inesistenza del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione può essere censurata in cassazione solo quando manchi il minimo costituzionale, ossia in caso di motivazione apparente, perplessa, incomprensibile o del tutto assente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La carenza assoluta di motivazione determina nullità della sentenza.

  • art. 54 del d.l. n. 83 del 2012

    Ha ristretto il vizio di motivazione al solo omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • L. n. 134 del 2012

    Ha convertito il d.l. n. 83 del 2012, rendendo applicabile la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. alle sentenze successive all'11 settembre 2012.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando sia svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto.

  • artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Chi denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione processuale e la sua decisività.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non assunto come fondamento decisorio autonomo della Corte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare la mera insufficienza o inadeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: tale censura, se proposta come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è inammissibile e, ove ammissibile, deve tradursi nel rigoroso vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia stato discusso tra le parti e che, se valutato, avrebbe potuto condurre a una decisione diversa; non è più ammesso contestare la sufficienza logica della motivazione o sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio.
  • Il travisamento della prova è censurabile in cassazione solo quando non si controverta sulla lettura del contenuto probatorio, ma vi sia una svista oggettiva sul fatto probatorio in sé; altrimenti il rimedio è, nei casi consentiti, la revocazione per errore di fatto.
  • La censura sul mancato riconoscimento di costi o componenti negative deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con gli accertamenti di merito sull'effettiva prova del loro sostenimento; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • In presenza di plurimi elementi convergenti, la prova presuntiva o documentale può sorreggere il recupero a tassazione di maggiori ricavi occultati, senza che sia decisivo il solo rilievo sulla attendibilità di una singola dichiarazione se la motivazione del giudice di merito si fonda anche su ulteriori riscontri.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.