Cassazione Civile, Ordinanza n. 25170/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due finanziamenti in ECU concessi nel 1989 da un istituto di credito a favore di una società del gruppo Tirrena Assicurazioni, con garanzia mediante lettere di patronage rilasciate da più compagnie del gruppo, tra cui la società resistente. Dopo l'inadempimento della debitrice principale e il fallimento di quest'ultima, la banca ha chiesto l'ammissione al passivo della società garante in liquidazione coatta amministrativa per l'intero credito. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione allo stato passivo della banca, ritenendo anche che la resistente non potesse profittare delle transazioni concluse dalla banca con un'altra coobbligata. In appello, però, la domanda della banca è stata respinta. La precedente cassazione con rinvio aveva chiarito che andava accertato se le transazioni con la coobbligata riguardassero l'intero debito oppure solo la quota di quest'ultima, poiché solo nel primo caso gli altri debitori solidali avrebbero potuto profittarne ex art. 1304 c.c. La Corte d'appello di rinvio ha poi riformato il primo grado, escludendo il credito della banca dal passivo. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omessa pronuncia e violazione delle regole sul giudicato e sull'onere di specificità dell'appello, sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto verificare se il capo sulla mancanza di diritto di profittamento fosse coperto da giudicato interno; 2) motivazione apparente e per relationem, perché la sentenza si sarebbe limitata a trascrivere altra decisione senza autonoma valutazione e senza rispondere alle critiche della banca; 3) violazione dell'art. 1304 c.c., degli artt. 1292, 1311, 1322, 1325, 1343, 1418 e 1965 c.c. e dell'art. 101, co. 2, c.p.c., per avere il giudice posto a fondamento la nullità di alcune clausole transattive e per avere mal applicato i principi sulla transazione del creditore con uno dei debitori solidali; 4) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali (artt. 1362, 1363, 1366 c.c.) nell'interpretare le transazioni come riguardanti l'intero credito, nonostante il tenore letterale e il contenuto complessivo facessero propendere per una transazione limitata alla posizione della sola coobbligata stipulante; 5) censura sulle spese di lite. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché già nella precedente decisione rescindente era stato dato per incontroverso che la resistente avesse manifestato sin dal primo grado l'intento di profittare della transazione. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, rilevando che la motivazione della sentenza di rinvio era solo apparente, costruita per mera trascrizione di altra pronuncia senza un autonomo percorso argomentativo, senza adeguata considerazione delle difese e senza adattamento al caso concreto. Inoltre ha affermato che, in tema di art. 1304 c.c., occorre un accertamento concreto della volontà delle parti e del contenuto delle clausole per stabilire se la transazione riguardi l'intero debito o solo la quota del coobbligato transigente; non è sufficiente valorizzare in modo astratto il fatto che l'importo pagato sia superiore alla quota interna o che la lite originaria riguardasse l'intero credito. La Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite secondo cui la transazione pro quota non produce effetti esterni verso gli altri debitori, mentre solo la transazione sull'intero debito consente il profittamento ex art. 1304 c.c. Il quinto motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, dichiarando assorbito il quinto. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi richiamati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio è stata censurata perché priva di motivazione autonoma e perché ha interpretato le transazioni in modo non conforme ai canoni legali di ermeneutica e ai principi sull'art. 1304 c.c., senza un effettivo accertamento della comune volontà delle parti.
Norme richiamate
art. 1304 c.c.
La norma si applica solo alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito; la transazione limitata alla quota del coobbligato stipulante non consente agli altri debitori solidali di profittarne, salvo la riduzione del debito nei limiti di quanto pagato dal transigente.
art. 342 c.p.c.
L'atto di appello deve avere specificità sufficiente a devolvere la questione al giudice di secondo grado; l'assenza di una specifica impugnazione può determinare giudicato interno, ma nel caso concreto la Corte ha escluso che tale questione fosse decisiva.
art. 112 c.p.c.
È censurabile l'omessa pronuncia su questioni devolute al giudice, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata decisione circa il profittamento della transazione.
art. 132 c.p.c.
La sentenza deve contenere motivazione effettiva e non meramente apparente; la motivazione per relationem è ammissibile solo se rende percepibile il percorso decisionale autonomo del giudice.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve esporre in modo chiaro le ragioni della decisione; una mera trascrizione di altra sentenza senza adattamento al caso concreto non è sufficiente.
art. 111 Cost.
Il principio del giusto processo richiede una motivazione non apparente e un effettivo confronto con le difese delle parti.
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale va rispettato, ma nel caso concreto non risultava formato il giudicato interno invocato dalla ricorrente sulla questione del profittamento.
art. 324 c.p.c.
Il giudicato interno si forma solo sulle statuizioni non specificamente impugnate; nel caso concreto la Corte ha escluso che fosse decisivo ai fini della decisione di rinvio.
art. 329 c.p.c.
La mancata impugnazione di un capo può determinare acquiescenza; la Corte non ha però fondato la decisione su tale profilo.
art. 346 c.p.c.
Le domande e le eccezioni non riproposte si intendono rinunciate; nel caso concreto il tema non ha retto la decisione impugnata.
art. 101, comma 2, c.p.c.
Il giudice non può porre a fondamento della decisione questioni rilevate d'ufficio senza instaurare il contraddittorio; la Corte ha accolto la censura nella parte in cui la sentenza impugnata aveva fondato la decisione su profili non correttamente trattati nel contraddittorio.
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la decisione impugnata è stata cassata anche per mancato rispetto di tali principi.
artt. 1362 c.c. e segg.
L'interpretazione del contratto richiede l'accertamento della comune volontà delle parti sulla base del testo e del complessivo contesto negoziale; non sono ammissibili criteri arbitrari o aspecifici.
art. 1363 c.c.
Le clausole vanno interpretate nel loro complesso, non isolatamente.
art. 1366 c.c.
L'interpretazione deve rispettare il criterio di buona fede, valorizzando coerentemente l'assetto di interessi perseguito dalle parti.
art. 1292 c.c.
Richiamato per la disciplina della solidarietà passiva nel contesto della transazione con uno solo dei debitori.
art. 1311 c.c.
Richiamato nel quadro dei rapporti tra obbligati solidali e liberazione del debitore transigente.
art. 1322 c.c.
L'autonomia contrattuale consente alle parti di modulare la transazione, anche limitandola alla quota del coobbligato stipulante.
art. 1325 c.c.
Richiamato per i requisiti essenziali del contratto, in relazione alla validità dell'accordo transattivo.
art. 1343 c.c.
Richiamato in relazione alla causa del contratto e alla censura di nullità di alcune clausole transattive.
art. 1418 c.c.
Richiamato per la nullità delle clausole; la Corte ha ritenuto che le previsioni contestate fossero in realtà espressione lecita dell'autonomia negoziale.
art. 1965 c.c.
Richiamato per la nozione di transazione e per la necessità di reciproche concessioni dirette a comporre una lite o prevenire una controversia.
art. 115 c.p.c.
Richiamato a sostegno della censura di erronea valutazione delle risultanze documentali e negoziali.
art. 116 c.p.c.
Richiamato a sostegno della censura di non corretta valutazione della prova documentale e delle scritture transattive.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la regolazione delle spese di lite, poi assorbita dalla cassazione con rinvio.
art. 92 c.p.c.
Richiamato in relazione alla censura sulle spese di lite, rimasta assorbita.
art. 209 l.fall.
Richiamato come base procedurale dell'opposizione allo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
art. 98 l.fall.
Richiamato per l'opposizione allo stato passivo nella procedura concorsuale.
art. 61 l.fall.
Richiamato in relazione alla possibilità di insinuazione per l'intero credito in presenza di transazione riguardante solo la quota di un coobbligato.
Massime di principio
- In tema di transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, il profittamento ex art. 1304 c.c. da parte degli altri condebitori è possibile solo se la transazione abbia ad oggetto l'intero debito; se l'accordo riguarda la sola quota del debitore stipulante, gli effetti restano circoscritti a quest'ultimo.
- L'accertamento dell'oggetto della transazione tra creditore e coobbligato deve essere compiuto dal giudice di merito mediante un'autonoma indagine sulla comune volontà delle parti e sul contenuto complessivo delle clausole, secondo i canoni di ermeneutica degli artt. 1362 e seguenti c.c.
- La motivazione per relationem è legittima solo quando consenta di comprendere l'oggetto della lite, le ragioni della decisione e il percorso argomentativo autonomo del giudice; una mera trascrizione di altra sentenza, senza confronto con le difese e senza adattamento al caso concreto, integra motivazione solo apparente.
- Nel giudizio di rinvio la Corte deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può sostituire tale accertamento con una motivazione stereotipata o con il richiamo a precedenti non calati nelle peculiarità della controversia.
- La circostanza che il corrispettivo pattuito in transazione sia superiore alla quota interna del condebitore non consente, da sola, di qualificare l'accordo come transazione sull'intero debito; tale dato non è decisivo senza un esame complessivo della volontà negoziale.
- Le pattuizioni che limitano la transazione alla posizione del solo coobbligato stipulante non sono di per sé nulle, ma possono costituire legittima espressione dell'autonomia contrattuale e rilevare nell'interpretazione dell'accordo.
- In presenza di un accordo transattivo relativo alla posizione di un singolo coobbligato solidale, il creditore conserva, salvo diversa volontà chiaramente espressa, i diritti verso gli altri obbligati per il residuo del credito.
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