Cassazione Penale, Sentenza n. 29526/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lemma Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello (05/04/2023) che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato relativo a condotte sino al 24/12/2009 (art. 314 c.p.), rideterminato la pena per le condotte fino a settembre 2013 a 2 anni e 6 mesi di reclusione e sostituito la pena detentiva con lavoro di pubblica utilità, con conferma delle statuizioni civili. Prima della decisione della Cassazione è stato depositato il certificato di morte di Lemma (decesso il 14/02/2024), fatto che ha inciso sulla procedibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per la sopravvenuta morte dell'imputato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha rilevato che, per effetto del decesso intervenuto prima del passaggio in giudicato, il reato è estinto ai sensi dell'art. 150 c.p.; le statuizioni di condanna civilistiche contenute nella sentenza penale cadono ex lege e non è possibile liquidare le spese processuali in favore della parte civile nel processo penale.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Norma relativa al reato contestato; la Corte ha preso atto che alcune condotte erano state ritenute prescritti dalla Corte d'Appello nel giudizio precedente
art. 545-bis cod. proc. pen.
Norma che consente la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; applicata dalla Corte di appello nella rideterminazione della pena
art. 150 cod. pen.
Principio secondo cui la morte dell'imputato estingue il reato; la Corte di Cassazione ha ritenuto che il decesso estinto il reato e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 3, n. 18021 del 18/01/2024 (Santoro, Rv. 286271 - 01)
Sez. 3, n. 18021 del 18/01/2024
Precedente richiamato in punto di conseguenze della morte dell'imputato: cessazione del rapporto processuale penale e delle eventuali statuizioni civilistiche nel processo penale, con impossibilità di liquidare le spese processuali
Massime di principio
- La morte dell'imputato intervenuta prima del passaggio in giudicato rende improcedibile il ricorso e determina l'estinzione del reato ex art. 150 c.p.; il giudice di legittimità annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
- Le statuizioni civilistiche contenute nella sentenza penale cadono ex lege se il processo penale cessa per morte dell'imputato intervenuta prima del giudicato; di conseguenza non è possibile liquidare le spese processuali in favore della parte civile nel processo penale.
- Se si è interessati a ottenere un ristoro patrimoniale dopo la morte dell'imputato, la parte civile dovrà valutare azioni in sede civile autonoma, poiché le eventuali condanne civili penali cadono con l'estinzione del reato.
- La documentazione del decesso (certificato di morte) va tempestivamente depositata in cancelleria: la scoperta del decesso modifica la situazione processuale e può rendere improcedibili atti già proposti.
- Se la morte interviene dopo il passaggio in giudicato, la situazione è diversa: l'estinzione del reato non cancella automaticamente ogni effetto civile consolidato; pertanto è necessario verificare lo stato processuale al momento del decesso.
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