Cassazione Civile, Ordinanza n. 31013/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'importazione, nell'anno 2012, di merci acquistate da una società estera collegata alla società italiana importatrice. L'Agenzia delle dogane, a seguito di acquisizione di informazioni e verifiche sul contratto di licenza relativo ai marchi apposti sui prodotti, ha ritenuto che i diritti di licenza/royalties pagati dalla società importatrice alla licenziante dovessero essere inclusi nel valore in dogana delle merci, poiché costituenti una condizione di vendita. Ha quindi proceduto a revisione dell'accertamento, rideterminando la base imponibile dei dazi e notificando un avviso di rettifica con sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, mentre la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo non provata l'esistenza di un potere di controllo diretto o indiretto del titolare del marchio sui produttori tali da integrare la condizione di vendita. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del Reg. CEE n. 2913/1992 e degli artt. 157, 159, 160 e 162 del Reg. CEE n. 2454/1993, in relazione all'art. 143 DAC e all'allegato 23, sostenendo che il giudice regionale aveva erroneamente escluso che le royalties costituissero una condizione di vendita, nonostante gli indici di controllo emergenti dai contratti (scelta del produttore, approvazione preventiva della produzione, approvazione di campioni e imballaggi, verifiche di conformità, divieti e poteri ispettivi).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha richiamato la disciplina unionale sul valore in dogana e il principio secondo cui i diritti di licenza si aggiungono al valore di transazione quando ricorrono cumulativamente: mancata inclusione nel prezzo, riferibilità alle merci valutate e pagamento come condizione di vendita. Ha spiegato che, in tema di marchi, la verifica della "condizione di vendita" implica accertare se il venditore sia disposto a vendere senza il pagamento delle royalties, e che il controllo del licenziante può risultare anche da poteri di fatto di orientamento sulla produzione, scelta del produttore, restrizioni di vendita, approvazioni e poteri ispettivi. Ha quindi osservato che la CTR non aveva fatto corretta applicazione di tali criteri, limitandosi a una motivazione tautologica e omettendo di confrontarsi con gli elementi contrattuali e fattuali evidenziati dall'Ufficio. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 Reg. CEE n. 2913/1992
diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare
i diritti di licenza si aggiungono al valore di transazione quando costituiscono condizione della vendita e si riferiscono alle merci importate, purché non siano già inclusi nel prezzo pagato o da pagare.
art. 157, comma 2, Reg. CEE n. 2454/1993
si deve aggiungere un corrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se tale pagamento si riferisce alle merci oggetto della valutazione e costituisce una condizione di vendita delle merci in causa
sulla base della norma di attuazione, l'aggiunta delle royalties al prezzo è subordinata a requisiti cumulativi, tra cui la condizione di vendita.
art. 159 Reg. CEE n. 2454/1993
soltanto se: il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione; le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica; l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore
per i marchi di fabbrica la condizione di vendita è specificata attraverso ulteriori indici, relativi a commercializzazione del bene, riferibilità del diritto al marchio e assenza di libertà di approvvigionamento.
art. 160 Reg. CEE n. 2454/1993
le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento
se il pagamento delle royalties è dovuto a un terzo, la rilevanza ai fini doganali sussiste solo se il venditore o un soggetto a esso legato impone tale pagamento.
art. 143 DAC e allegato 23
si considera che una persona ne controlli un'altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda
il controllo rilevante ai fini doganali ha contenuto ampio e può essere anche di fatto, comprendendo poteri di orientamento e non solo di coercizione formale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Nel valore in dogana delle merci importate, i diritti di licenza devono essere aggiunti al prezzo di transazione quando siano riferibili alle merci valutate e il loro pagamento costituisca una condizione della vendita, secondo una verifica concreta dei rapporti tra venditore, licenziante e acquirente.
- La "condizione di vendita" non richiede necessariamente un vincolo formale espresso: può risultare da un controllo anche di fatto del titolare dei diritti immateriali sul produttore o sul venditore, tale da rendere l'importazione subordinata al pagamento delle royalties.
- In materia di marchi e royalties, il giudice di merito deve confrontarsi con tutti gli indici fattuali e contrattuali rilevanti del controllo del licenziante; una motivazione che si limiti a negare in modo apodittico o tautologico tali elementi è censurabile per falsa applicazione della disciplina doganale.
- Ai fini della corretta determinazione del valore doganale occorre valorizzare il valore economico reale della merce importata, includendo anche gli elementi immateriali che ne esprimono o contribuiscono a esprimerne il valore, quando la normativa unionale ne imponga l'inclusione.
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