Circolare numero 50 del 18-2-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica gli importi giornalieri o convenzionali da assumere a base di calcolo per le prestazioni economiche di malattia, maternità e assicurazione tubercolosi riferite a periodi di paga compresi nell'anno 1995. Le indicazioni riguardano diverse categorie di lavoratori: soci di cooperative, lavoratori agricoli a tempo determinato, addetti ai servizi domestici e familiari, nonché lavoratrici autonome del settore agricolo, artigiano e commercio. Sono precisati importi, decorrenze e alcune regole particolari, tra cui l'applicazione provvisoria delle retribuzioni 1994 per gli agricoli a tempo determinato e il criterio dell'anno solare precedente per la maternità delle coltivatrici dirette, mezzadre e colone.
Retribuzioni di riferimento per malattia, maternità e TBC nell'anno 1995
Retribuzioni da assumere a riferimento per le prestazioni economiche del 1995
La circolare individua i valori retributivi da utilizzare per la liquidazione delle prestazioni di malattia, maternità e assicurazione tubercolosi riferite a periodi di paga compresi nell'anno 1995. Il documento distingue le diverse categorie di assicurati interessati e precisa, per ciascuna, il parametro di calcolo, la decorrenza e le eventuali regole particolari di applicazione.
Soci di società ed enti cooperativi
Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, di cui al DPR 30 aprile 1970, n. 602, art. 4, i trattamenti economici previdenziali di malattia, maternità e TBC relativi a eventi indennizzabili con periodi di paga inclusi nel 1995 devono essere liquidati sulla base di L. 33.030, nella misura percentuale prevista dalla normativa vigente.
La circolare precisa che tale criterio si applica agli eventi insorti dal 1 febbraio 1995, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro sia iniziato nel mese di gennaio 1995. Le sedi INPS devono informare le società e gli enti cooperativi interessati e procedere alle integrazioni delle prestazioni eventualmente già liquidate con le precedenti misure.
Lavoratori agricoli a tempo determinato
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, nelle more della pubblicazione dei decreti recanti i salari convenzionali per l'anno in corso, le indennità di malattia, maternità e assicurazione tubercolosi devono essere calcolate in via provvisoria e salvo conguaglio sulle retribuzioni convenzionali valide per il 1994, come richiamate nella circolare n. 255 del 20 settembre 1994.
Addetti ai servizi domestici e familiari
Dal 1 gennaio 1995 le retribuzioni orarie convenzionali per i lavoratori domestici e familiari risultano variate in relazione all'indice del costo della vita, in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Per le prestazioni di maternità da erogare sulla base di retribuzioni di pertinenza del 1995, i valori da considerare sono i seguenti:
- L. 8.690 per retribuzioni orarie effettive fino a L. 9.780;
- L. 9.780 per retribuzioni orarie effettive da L. 9.781 fino a L. 11.950;
- L. 11.950 per retribuzioni orarie effettive oltre L. 11.950;
- L. 6.310 per rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
La circolare precisa inoltre che tali retribuzioni convenzionali non si applicano all'indennità giornaliera antitubercolare, che resta corrisposta in misura fissa.
Coltivatrici dirette, mezzadre e colone; lavoratrici autonome
Per gli eventi indennizzabili con inizio nell'anno 1995, e per le coltivatrici dirette, mezzadre e colone con data effettiva del parto nel 1995, ai fini delle prestazioni previste dalla legge 546/1987 devono essere utilizzati i seguenti parametri:
- L. 50.540 per coltivatrici dirette, colone e mezzadre, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 1994 per gli operai agricoli a tempo indeterminato;
- L. 52.970 per lavoratrici autonome artigiane, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 1995 per la qualifica di impiegato dell'artigianato;
- L. 46.410 per lavoratrici autonome esercenti attività commerciali, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per il 1995 per la qualifica di impiegato del commercio.
La circolare richiama inoltre che, per le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, il parametro indicato vale anche quando il periodo indennizzabile ante partum sia iniziato nel 1994, purché il parto sia avvenuto nel 1995. Viene infine richiamato il precedente messaggio n. 24691 del 4 dicembre 1991, che aveva precisato l'applicazione del criterio dell'anno solare immediatamente precedente la data effettiva del parto per le lavoratrici autonome CD-CM, con possibilità di riesame entro il termine di prescrizione annuale del diritto.
Punti principali
Soci di società ed enti cooperativi
Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, di cui al DPR 602/1970, art. 4, le prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi riferite a eventi indennizzabili con periodi di paga inclusi nel 1995 vanno liquidate, nella misura percentuale prevista, sulla base di L. 33.030. La regola opera per gli eventi insorti dal 1 febbraio 1995, salvo che il rapporto di lavoro sia iniziato nel mese di gennaio 1995. Le sedi devono informare le cooperative interessate e disporre le eventuali integrazioni per prestazioni già liquidate con misure precedenti.
Lavoratori agricoli a tempo determinato
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, in attesa della pubblicazione dei decreti sui salari convenzionali dell'anno in corso, le indennità di malattia, maternità e assicurazione tubercolosi devono essere calcolate in via provvisoria e salvo conguaglio sulle retribuzioni convenzionali valide per il 1994. La circolare richiama la precedente n. 255 del 20 settembre 1994.
Lavoratori domestici e familiari
Dal 1 gennaio 1995 le retribuzioni orarie convenzionali per gli addetti ai servizi domestici e familiari sono variate in base all'indice del costo della vita, ai sensi dell'art. 19 della legge 153/1969. Per le prestazioni di maternità da erogare su retribuzioni di pertinenza del 1995, devono essere utilizzati i seguenti valori: L. 8.690 fino a retribuzioni orarie effettive di L. 9.780; L. 9.780 da L. 9.781 a L. 11.950; L. 11.950 oltre L. 11.950; L. 6.310 per rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali. Tali retribuzioni convenzionali non rilevano ai fini dell'indennità giornaliera antitubercolare, che resta in misura fissa.
Coltivatrici dirette, mezzadre e colone; lavoratrici autonome del commercio e dell'artigianato
Per gli eventi indennizzabili iniziati nel 1995, oppure per le coltivatrici dirette, mezzadre e colone con data effettiva del parto nel 1995, ai fini della legge 546/1987 si assumono i seguenti parametri: L. 50.540 per coltivatrici dirette, colone e mezzadre; L. 52.970 per lavoratrici autonome artigiane; L. 46.410 per lavoratrici autonome esercenti attività commerciali. Gli importi corrispondono ai limiti minimi di retribuzione giornaliera richiamati nelle circolari e tabelle indicate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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