Sentenza n. 39/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determina n.40 del 18 settembre 2025, con la quale ACA spa aggiudicava a Poste Italiane spa il servizio di recapito delle fatture del servizio idrico integrato, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Poiché la ricorrente ha rinunciato al ricorso, il giudizio è stato dichiarato estinto ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lettera c), c.p.a., senza esame dei motivi di merito. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, ritenendo sussistenti giuste ragioni.
Atto impugnato: determina di aggiudicazione del servizio di recapito delle fatture del servizio idrico integrato a Poste Italiane spa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente impugnava l'aggiudicazione deducendo la violazione dell'art. 3 del d.lgs. 36/2023, dell'art. 22 del disciplinare di gara e dei principi di separazione tra offerta tecnica ed economica, di segretezza dell'offerta economica e di parità di trattamento. Deduceva inoltre eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed errore di fatto. Dopo avere acquisito e visionato la documentazione richiesta nel corso del giudizio, la ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 36/2023
La norma è stata invocata dalla ricorrente tra i parametri di legittimità dell'aggiudicazione, ma il TAR non ne ha esaminato il merito a seguito della rinuncia al ricorso.
art. 22 del Disciplinare
La disposizione della lex specialis è stata invocata in relazione ai principi di separazione tra offerta tecnica ed economica, segretezza dell'offerta economica e parità di trattamento; il relativo motivo non è stato esaminato nel merito.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito al TAR, verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, di definire il giudizio nel merito con sentenza semplificata nella camera di consiglio fissata per l'istanza cautelare.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso ha determinato l'estinzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di estinzione conseguente alla rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando sia ritualmente dichiarata e il giudice ne accerti i presupposti processuali; in tal caso non occorre esaminare i motivi di merito dedotti contro l'atto amministrativo.
- Quando la causa è matura per la decisione e il contraddittorio e l'istruttoria risultano completi, il giudice amministrativo può definire il giudizio con sentenza semplificata nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate qualora il giudice ravvisi giuste ragioni per derogare al criterio della soccombenza.
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