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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12900/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Khivicha Gubaevi era stato dichiarato colpevole dal Giudice di pace di Bari per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (permanenza sul territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento/decreto di espulsione) e condannato a multa. In cassazione il difensore ha sollevato tre censure principali: 1) nullità del procedimento per mancata/ridotta notificazione del decreto di citazione e quindi violazione del diritto di difesa e dell'art. 6 CEDU, con contestazione della legittimità della dichiarazione di assenza dell'imputato (violazione degli artt. 420-bis e 420-quater c.p.p.); 2) illegittima acquisizione e utilizzazione di atti di polizia giudiziaria ripetibili (comparazione delle impronte) senza consenso della difesa, con conseguente inutilizzabilità della prova ai sensi dell'art. 431 c.p.p.; 3) omissione di pronuncia sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. Inoltre il ricorso ha posto questioni relative all'assenza di prova di un rapporto effettivo tra l'imputato e il difensore d'ufficio, che avrebbe dovuto impedire di ritenere acquisita la conoscenza del processo.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso e ha accolto, in via dirimente, il primo motivo: ha ritenuto viziata la instaurazione del contraddittorio e illegittima la dichiarazione di irreperibilità/assenza dell'imputato perché il giudice di pace non ha osservato le prescrizioni dell'art. 420-quater c.p.p. (rinvio e notifica personale a cura della polizia giudiziaria o, in mancanza, sospensione del processo) e non ha acquisito prova dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato nonostante la nomina del difensore d'ufficio. Tale nullità ha investito gli atti successivi fino alla sentenza (art. 185 c.p.p.), con conseguente annullamento della sentenza impugnata. Le altre censure sono state assorbite. La Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice a quo in diversa persona fisica, con indicazione di procedere rispettando la disciplina degli artt. 420-bis e 420-quater in relazione all'art. 484 c.p.p. e di adottare gli atti conseguenziali a seconda dell'esito della nuova fase.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Norma sostanziale che punisce la permanenza sul territorio nazionale in violazione dell'ordine di allontanamento/decreto di espulsione; era il titolo di reato contestato all'imputato nella sentenza di primo grado

  • art. 420-bis c.p.p.

    Richiamato quale parte del quadro normativo sul giudizio in assenza; disciplina ipotesi nelle quali il processo può svolgersi senza l'imputato

  • art. 420-quater c.p.p.

    Norma centrale per la decisione: impone che, se l'imputato non è presente, il giudice rinvii l'udienza e disponga la notificazione personale dell'avviso da parte della polizia giudiziaria; quando ciò non è possibile e non si applica l'art. 129, il giudice disponga la sospensione del processo. La sua violazione ha determinato la nullità della dichiarazione di assenza e l'annullamento della sentenza

  • art. 420-ter c.p.p.

    Parte del medesimo complesso normativo richiamato come riferimento per i limiti allo svolgimento del processo in assenza

  • art. 431 c.p.p.

    Norma relativa all'acquisizione di atti di indagine ripetibili; la difesa aveva censurato l'acquisizione della comparazione delle impronte senza consenso, prospettando inutilizzabilità, ma la Corte ha assorbito la questione dopo aver annullato per vizio del contraddittorio

  • art. 552, comma 3 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla notifica del decreto di citazione; la difesa ha censurato la mancata notifica rituale all'imputato e la conseguente mancanza di effettiva conoscenza del procedimento

  • art. 129 c.p.p.

    Norma citata come ipotesi in cui può essere pronunciata sentenza anche in assenza; la Corte sottolinea che l'art. 420-quater opera fuori dai casi previsti dagli artt. 420-bis e 420-ter e fatte salve le ipotesi di cui all'art. 129

  • art. 335 c.p.p.

    Riferimento fatto dalla difesa in tema di momento di instaurazione formale del procedimento (iscrizione nel registro delle notizie di reato) e conoscenza dell'imputato

  • art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Norma indicata dalla Corte come regolatrice del regime dell'impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunciate in unico grado (distinta dalla disciplina dell'art. 606 c.p.p.)

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    Norma richiamata dal Procuratore generale per sostenere limitazioni di motivi di ricorso; la Corte ha escluso la sua applicazione al caso delle sentenze del giudice di pace pronunciate in unico grado

  • art. 484 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'applicabilità delle norme sull'assenza (art. 420-quater) al giudizio di primo grado

  • art. 185 c.p.p.

    Principio per cui la nullità si trasmette agli atti consequenziali fino alla sentenza; motivo per cui la nullità della dichiarazione di assenza ha investito l'intero giudizio fino alla sentenza impugnata

  • art. 604, comma 5-bis c.p.p.

    Richiamato come riferimento per la qualificazione della nullità e per i possibili effetti sulle impugnazioni successive

Massime di principio

  • Se l'imputato non è presente in giudizio, il giudice di primo grado deve applicare l'art. 420-quater c.p.p.: tentare la notifica personale tramite polizia giudiziaria e, se ciò non è possibile, sospendere il processo salvo le ipotesi tassative in cui si può procedere in sua assenza.
  • La mera nomina di un difensore d'ufficio non equivale automaticamente a prova dell'effettivo rapporto professionale o della conoscenza da parte dell'imputato del procedimento: il giudice deve verificare elementi che dimostrino la reale conoscenza del processo da parte dell'imputato prima di ritenere acquisita la sua presenza nel contraddittorio.
  • La violazione delle regole sull'instaurazione del contraddittorio e della notificazione può determinare la nullità della dichiarazione di assenza e contaminare gli atti successivi fino alla sentenza (art. 185 c.p.p.), imponendo l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
  • In procedimenti davanti al giudice di pace in unico grado, il regime di impugnazione è disciplinato dall'art. 37 d.lgs. 274/2000 e non dalle limitazioni previste per l'appello in altri articoli (es. art. 606 c.p.p. comma 2-bis); quindi va verificata la corretta normativa di impugnazione applicabile.
  • Le obiezioni sulle prove di polizia giudiziaria ripetibili (es. comparazioni dattiloscopiche) devono essere tempestivamente sollevate; sebbene la Corte in questo caso abbia assorbito la questione per effetto della nullità procedurale, in generale va valutata l'utilizzabilità degli atti acquisiti senza il consenso e la loro ammissibilità nel dibattimento.
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe documentare l'assenza di contatto tra imputato e difensore (per es. dichiarazioni del difensore, verbali di ricerche vane) e chiedere l'applicazione dell'art. 420-quater o la sospensione del processo, per evitare la dichiarazione di assenza illegittima.

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