Cassazione Civile, Ordinanza n. 11717/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un docente ha chiesto l'accertamento del diritto all'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2017/2020 nella classe di concorso A-55, sostenendo di essere in possesso di diploma di conservatorio di pianoforte del vecchio ordinamento e di poter accedere all'insegnamento anche senza il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. In via consequenziale ha domandato il risarcimento del danno per la mancata inclusione, assumendo che, se inserito, avrebbe ottenuto un incarico di supplenza di 18 ore settimanali poi attribuito ad altra docente con punteggio inferiore. La Corte d'appello ha rigettato le domande ritenendo, da un lato, che per la classe A-55 fosse necessario anche il diploma di scuola secondaria superiore e, dall'altro, che il danno non fosse provato perché risultava la presenza di altro docente con punteggio superiore, sicché non era certo che il ricorrente avrebbe comunque ottenuto l'incarico. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 4 L. 508/1999, del d.l. 212/2002, del d.P.R. 19/2016 e del d.m. 259/2017, sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso il valore abilitante del diploma con la sua validità ai fini dell'accesso all'insegnamento; 2) violazione della tabella A del d.P.R. 19/2016 e del d.m. 259/2017, assumendo che il requisito del titolo congiunto per la classe A-55 fosse frutto di errore nella riformulazione della tabella; 3) vizio motivazionale e travisamento delle prove sulla domanda risarcitoria, deducendo che non fosse controversa l'assegnazione delle supplenze a docenti con punteggio inferiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello era sorretta da una duplice autonoma ratio decidendi: la correttezza del diniego di inserimento in graduatoria per mancanza del titolo di studio richiesto per la classe A-55 e, comunque, l'insussistenza del nesso causale e della prova del danno risarcibile. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità, mancata specifica individuazione del vizio denunciato, difetto di specificità nel richiamo agli atti e richiesta di una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Poiché il terzo motivo attingeva una delle rationes autonome della decisione, la sua inammissibilità ha reso irrilevante l'esame delle altre censure. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 L. 508/1999
Il primo comma conserva la validità dei titoli di vecchio ordinamento ai fini dell'accesso all'insegnamento; il secondo collega il valore abilitante dei titoli fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, con esigenza del diploma di scuola secondaria superiore per il valore abilitante.
art. 6 D.L. 212/2002 conv. in L. 268/2002
Richiamato come norma modificativa del sistema dei titoli di conservatorio.
art. 64 D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008
Richiamato come fonte che ha rimesso alla regolamentazione la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, compresa la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso.
d.P.R. n. 19/2016
Tabella A, classe di concorso A-55
Ha individuato i titoli necessari per l'accesso alla classe di concorso A-55, richiedendo, oltre al diploma di conservatorio, anche il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
d.M. n. 259/2017
Richiamato quale intervento di riformulazione della tabella delle classi di concorso.
art. 366 n. 4 cod. proc. civ.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica dei motivi e dei vizi denunciati; la critica generica è inammissibile.
art. 366 n. 6 cod. proc. civ.
È onere del ricorrente indicare specificamente documenti e atti su cui fonda il motivo.
art. 360 cod. proc. civ.
I motivi devono essere ricondotti alle categorie tassative del ricorso per cassazione.
art. 132 cod. proc. civ.
Richiamato nel discorso sul vizio motivazionale, ma il ricorrente non ne aveva denunciato la violazione in modo specifico.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
L. 24.12.2012 n. 228
Richiamata quale norma che ha modificato il regime del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, autosufficiente e riconducibile a una delle categorie tassative di censura previste dall'art. 360 c.p.c.; una critica generica o che richieda alla Corte un'integrazione del motivo è inammissibile.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, il ricorso deve investire specificamente tutte le rationes; l'inammissibilità o l'infondatezza di una sola censura relativa a una di esse rende inammissibile o inutile l'esame delle altre.
- Il vizio motivazionale oggi deducibile in cassazione riguarda solo anomalie estreme della motivazione, non la sua insufficienza o la diversa lettura delle prove; è quindi inammissibile il motivo che miri a una rivalutazione del merito istruttorio.
- In tema di accesso all'insegnamento e graduatorie, la disciplina speciale sui titoli di studio va letta secondo la normativa di riordino del settore e le tabelle regolamentari vigenti, che possono richiedere titoli ulteriori rispetto al solo diploma di conservatorio per specifiche classi di concorso.
- La domanda risarcitoria per mancata inclusione in graduatoria richiede la prova del nesso causale tra l'illegittima esclusione e la concreta perdita dell'incarico; in presenza di punteggi superiori di altri aspiranti, il danno non è automaticamente presunto.
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