Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18111/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società consorziata aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito complessivo di euro 254.543,64 per premi, contributi o ristorni maturati negli anni 2014, 2015 e 2016, in base ai rapporti regolati dallo statuto e dal regolamento del consorzio. Il giudice delegato aveva escluso il credito e il tribunale, investito dell'opposizione, aveva rigettato la domanda ritenendo che i ristorni e i premi fossero riconoscibili solo in presenza di utili di gestione e che, per il periodo considerato, il consorzio fosse in grave perdita; per i premi del 2014 aveva inoltre rilevato l'inidoneità della documentazione prodotta, perché costituita da atti contabili interni non opponibili alla curatela ai sensi dell'art. 2710 c.c. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2615-ter c.c., sostenendo che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto i soci illimitatamente responsabili e che, in una società a responsabilità limitata, sarebbero nulle le clausole che impongono ai consorziati di ripianare ogni perdita; 2) violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1363, 1366, 1369, 1370 e 1371 c.c., per avere il tribunale assimilato ai ristorni anche i premi e per avere interpretato in modo non conforme a buona fede la clausola regolamentare sui ristorni; 3) violazione degli artt. 1363, 1366, 1369, 1710, 1712 e 1713 c.c., per non avere qualificato il rapporto relativo agli altri ristorni come mandato senza rappresentanza; 4) omessa motivazione e violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., per una motivazione ritenuta perplessa e incomprensibile sul richiamo al mandato e sulla mancanza di un obbligo della mandataria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non confrontante con la reale ratio decidendi del decreto impugnato, perché il tribunale non aveva affermato una responsabilità illimitata dei soci, ma aveva escluso in radice i fatti costitutivi del credito per mancanza dei presupposti regolamentari e statutari per la distribuzione di ristorni e premi in assenza di utili. Ha poi dichiarato inammissibili, congiuntamente, il secondo, il terzo e il quarto motivo, ribadendo che l'interpretazione di contratti e atti negoziali è attività di fatto riservata al giudice di merito e che in cassazione non è consentito contrapporre una diversa interpretazione, salvo dedurre specifiche violazioni dei canoni legali di ermeneutica con puntuale indicazione del modo in cui il giudice se ne sia discostato. La Corte ha inoltre osservato che il tribunale aveva fornito un'interpretazione specifica e plausibile dell'art. 10.3 del regolamento, qualificando il richiamo al mandato come descrittivo delle sole attività di riscossione del consorzio nell'interesse dei consorziati, senza alterare la natura sociale e mutualistica del rapporto principale. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il fallimento intimato non ha svolto difese; è stato dato atto altresì dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2615-ter c.c.

    La società ricorrente lo invocava per sostenere la compatibilità del modello consortile con la responsabilità limitata dei soci; la Corte ha ritenuto il motivo inconferente rispetto alla ratio decidendi, poiché il tribunale non aveva fondato il rigetto su una responsabilità illimitata dei soci.

  • artt. 1363, 1366, 1369, 1370 e 1371 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare l'interpretazione del regolamento; la Corte ha ribadito che l'interpretazione contrattuale è giudizio di fatto del merito e che in cassazione non può essere sostituita una diversa lettura del testo negoziale.

  • artt. 1710, 1712 e 1713 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza; la Corte ha escluso che la censura potesse tradursi in una richiesta di nuova qualificazione giuridica del rapporto.

  • art. 360, comma 1, c.p.c., n. 3

    Il controllo di legittimità sulla violazione di legge non consente di prospettare, sotto tale veste, una diversa interpretazione del contratto o dell'atto negoziale.

  • art. 360, comma 1, c.p.c., n. 5

    La censura motivazionale non è ammissibile quando si risolve nella richiesta di un nuovo apprezzamento del materiale probatorio o di una diversa lettura della motivazione, qui peraltro ritenuta compiuta e intellegibile.

  • art. 111 Cost.

    La doglianza sul minimo costituzionale della motivazione è stata respinta, perché il tribunale aveva espresso in modo chiaro e coerente il proprio percorso argomentativo.

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    La motivazione del decreto è stata ritenuta sufficiente e non apparente.

  • art. 2710 c.c.

    La documentazione contabile interna alla parte ricorrente non era opponibile alla curatela fallimentare ai fini della prova del credito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale base normativa dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • L'interpretazione di contratti, regolamenti o altri atti negoziali appartiene al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione nei limiti oggi consentiti; non è invece ammesso sollecitare una nuova interpretazione più favorevole.
  • Per dedurre la violazione delle regole ermeneutiche non basta richiamare astrattamente gli articoli del codice civile: occorre indicare specificamente quale canone sia stato violato e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
  • Se il giudice di merito fornisce una delle interpretazioni plausibili del testo negoziale, la parte soccombente non può dolersi in cassazione del fatto che sia stata preferita un'altra opzione interpretativa.
  • Quando il credito insinuato al passivo dipende da presupposti contrattuali o regolamentari, il creditore deve provare l'effettiva sussistenza di tali presupposti; in assenza di utili o di altra condizione pattuita, la pretesa può essere esclusa.
  • La documentazione contabile interna della parte non è, di per sé, opponibile alla procedura fallimentare per dimostrare il credito, se non supportata da elementi esterni idonei a provarne l'esistenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.