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Sentenza

Sentenza del 05/02/2016 n. 57 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa al recupero dell'IVA e degli accessori dovuti per l'anno 2006, sostenendo che la società debitrice era stata sciolta e cancellata dal registro delle imprese e che, pertanto, egli avrebbe potuto rispondere dei debiti sociali soltanto nei limiti della quota di liquidazione. Ha inoltre dedotto l'illegittimità della pretesa per violazione dell'art. 2495 c.c., ritenendo necessaria la prova di dolo o colpa grave del liquidatore o del socio.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato la legittimità della cartella. Ha ritenuto che, essendo il debito fondato sulla precedente sentenza che aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento, nella controversia sulla cartella potessero essere dedotti soltanto i suoi vizi propri, non questioni già precluse riguardanti l'accertamento, l'estinzione della società o la trasmissibilità del debito. In ogni caso, ha affermato che la cancellazione della società non elimina i rapporti giuridici pendenti, determinando un fenomeno successorio. Il socio accomandatario risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali ai sensi della disciplina delle società in accomandita semplice. Inoltre, un atto pubblico aveva attribuito al ricorrente le attività sociali e posto a suo carico tutti i debiti della società. Il ricorrente è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 2495 c.c., come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 6 del 2003

    La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, [...] ferma restando la responsabilità dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.

    Il ricorrente invocava questa norma per sostenere che, dopo la cancellazione della società, non fosse possibile agire nei confronti della società o del liquidatore senza provare dolo o colpa grave. La Commissione ha tuttavia ritenuto la questione preclusa nella fase di impugnazione della cartella e comunque non decisiva rispetto alla responsabilità illimitata del socio accomandatario.

  • Art. 2312, comma 2, c.c.

    L'Ufficio lo ha richiamato per sostenere la responsabilità dei soci della società in accomandita semplice dopo lo scioglimento e la cancellazione, secondo il regime di responsabilità proprio della loro posizione societaria.

  • Art. 2313 c.c.

    La norma è stata utilizzata per affermare che il socio accomandatario risponde illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali. Pertanto, la cancellazione della società non limita la responsabilità del socio che già rispondeva illimitatamente durante la vita della società.

  • Sentenza della Corte di cassazione n. 6070 del 2013

    La cancellazione della società dal registro delle imprese non comporta l'eliminazione dei rapporti giuridici pendenti, ma produce un fenomeno successorio: i debiti possono trasferirsi ai soci nei limiti di quanto riscosso in liquidazione oppure illimitatamente quando il socio era già illimitatamente responsabile.

Massime di principio

  • L'impugnazione di una cartella derivante da un precedente accertamento definito con sentenza sfavorevole consente, di regola, di contestare soltanto i vizi propri della cartella; le questioni relative alla fondatezza o alla legittimità dell'accertamento restano precluse.
  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese non fa automaticamente venir meno i debiti sociali: i rapporti pendenti possono proseguire nei confronti dei soci secondo un meccanismo successorio.
  • Nelle società in accomandita semplice occorre distinguere tra accomandante e accomandatario: il primo risponde normalmente nei limiti della quota conferita o di liquidazione, mentre l'accomandatario risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali.
  • Gli accordi tra soci possono regolare internamente l'assunzione dei debiti, ma non sono di per sé opponibili all'amministrazione tributaria se questa non vi ha partecipato; l'ente può agire secondo la responsabilità prevista dalla legge.
  • Quando il socio assume espressamente, con atto pubblico, attività e passività della società o prosegue l'attività in forma individuale, tale atto può costituire un ulteriore fondamento della sua responsabilità per i debiti sociali.

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