Sentenza n. 538/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza n. 66/2025 del Tribunale di Pesaro “Ottenimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente a favore del docente a tempo determinato/precario”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e aveva liquidato le somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme riconosciute da una sentenza del Tribunale di Pesaro, passata in giudicato e regolarmente notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva accertato il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici considerati. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. L'Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha contestato la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha ordinato al Ministero e alle articolazioni amministrative intimate di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo l'intervento su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e l'esecuzione entro i successivi 120 giorni. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione riconosciuto nella sentenza posta in esecuzione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso in ottemperanza contro l'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza da eseguire.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina richiamata sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è procedibile nei confronti di un'amministrazione pubblica quando, dopo la notificazione del titolo giudiziale, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996 prima della sua proposizione.
- In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e non eseguito, l'amministrazione deve darvi integrale esecuzione, salvo dedurre e dimostrare l'eventuale adempimento, anche parziale, o specifiche ragioni ostative alla pretesa.
- Quando l'amministrazione rimane inerte dopo l'accertamento dell'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
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