Sentenza n. 3488/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia dei seguenti provvedimenti, atti e documenti: 1. “Ordinanza n. 34 del 24/02/2025”, avente ad “oggetto: … demolizione opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi (ex art. 31 DPR 380/2001 e smi)”, emessa dal Comune di Gragnano (Napoli) in pregiudizio dello “immobile sito in Gragnano alla via Quarantola n. 10, identificato al Catasto fabbricati al foglio 14 particella 227 sub 20” (“unità”); 2. “Relazione Tecnica di Accertamento” del 12.2.2024, del Comune di Gragnano (Napoli), Settore VI – Edilizia Privata e Urbanistica – Servizio Controllo del Territorio, stesa a seguito di sopralluogo del 15.1.2024; 3. ogni altro provvedimento e/o atto e/o documento, anche non noto, presupposto e/o conseguente e/o comunque collegato, anche in via mediata, a quelli specificamente impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa al mutamento non autorizzato della destinazione d’uso del sottotetto e alla realizzazione di due verande
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari dell’immobile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale che ingiungeva il ripristino dello stato dei luoghi per un immobile al piano sottotetto, sostenendo di averlo acquistato in buona fede e che gli abusi risalissero a epoca anteriore all’acquisto. Hanno dedotto l’erronea individuazione dei destinatari, poiché non erano committenti né autori degli abusi; la violazione dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento, anche in ragione del tempo trascorso, degli accessi eseguiti dal Comune e del pagamento di ICI e IMU; il difetto di istruttoria e motivazione; nonché la violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. È stata inoltre contestata la necessità di notificare l’ordinanza a tutti i condomini, assumendo che gli interventi riguardassero parti comuni. Nel corso del giudizio, le due verande sono state rimosse e la richiesta di accesso ex art. 116 c.p.a. è stata integralmente soddisfatta. La controversia è quindi rimasta limitata alla legittimità dell’ordine relativo al mutamento della destinazione d’uso del sottotetto e alle difformità di altezze, superfici e volumetrie.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a., essendo stata integralmente evasa. Ha preso atto della rimozione delle verande e ha esaminato l’impugnazione per la parte residua. Ha respinto la censura relativa alla mancata notificazione dell’ordinanza a tutti i condomini, rilevando che gli abusi riguardavano la proprietà esclusiva e che i destinatari dell’ordine sono il proprietario e, se individuato, il responsabile dell’abuso; l’eventuale carenza di notificazione agli altri condomini inciderebbe comunque sull’efficacia e non sulla legittimità dell’atto. Ha ritenuto legittimo l’accertamento della destinazione abitativa del sottotetto in assenza di titolo edilizio: i titoli del 1976 e del 1977 non contemplavano l’uso abitativo del sesto livello e il certificato di abitabilità riguardava altri piani. Il mutamento di destinazione d’uso, comportando variazione degli standard e incremento di altezze, superfici e volumetria, integra una variazione essenziale rilevante ai sensi degli artt. 31 e 32 d.P.R. n. 380/2001. È stata respinta anche la censura fondata sulla buona fede e sull’acquisto incolpevole: l’ordine di demolizione ha carattere reale e può essere rivolto al proprietario attuale anche se non autore dell’abuso; gli atti notarili, il pagamento dei tributi, il decorso del tempo e l’inerzia comunale non legittimano l’abuso né determinano un affidamento tutelabile. È stata respinta la doglianza sull’omessa comunicazione di avvio, poiché l’ordine demolitorio costituisce esercizio di attività vincolata e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990. È stata invece accolta la censura sulla carenza di specificità dell’ordine: il Comune non aveva indicato con sufficiente precisione le altezze, superfici e volumetrie non assentite risultanti dal raffronto tra i titoli edilizi e la planimetria catastale. L’ordinanza è stata quindi annullata limitatamente all’ordine di ripristino relativo ad altezze, superfici lorde e volumetria, con salvezza dell’ulteriore attività amministrativa. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La norma consente di ingiungere il ripristino dello stato dei luoghi in presenza di interventi eseguiti in assenza di titolo edilizio, comprese le variazioni essenziali richiamate dall’art. 32.
art. 32 d.P.R. 380/2001
Il mutamento di destinazione d’uso con variazione degli standard urbanistici è stato qualificato come variazione essenziale, rilevante ai fini dell’ordine ripristinatorio.
art. 21-octies l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non determina l’illegittimità dell’ordine demolitorio quando si tratta di attività vincolata e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 7 l. 241/1990
La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio è stata respinta in ragione dell’applicazione dell’art. 21-octies alla sanzione edilizia vincolata.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il richiamo ai doveri di buona fede e correttezza non consente di consolidare un affidamento tutelabile sulla conservazione di un abuso edilizio.
art. 116 c.p.a.
La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile per cessata materia del contendere, essendo stata integralmente soddisfatta dall’amministrazione.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione o ripristino di un abuso edilizio ha carattere reale e può essere legittimamente adottato nei confronti dell’attuale proprietario, anche se non è autore, committente o responsabile materiale dell’abuso e anche se l’acquisto è avvenuto in epoca successiva alla sua realizzazione.
- Il mutamento abusivo della destinazione d’uso del sottotetto che comporti variazione degli standard urbanistici e incremento di altezze, superfici o volumetrie costituisce variazione essenziale e legittima l’adozione dell’ordine di ripristino ai sensi degli artt. 31 e 32 d.P.R. 380/2001.
- Il decorso del tempo, l’inerzia dell’amministrazione, gli accessi comunali, il pagamento dei tributi e le dichiarazioni contenute nell’atto notarile non possono consolidare un affidamento tutelabile alla conservazione di un abuso edilizio mai assistito da titolo.
- L’ordine di demolizione, quale atto vincolato, non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati né una motivazione autonoma sul pubblico interesse; la mancata comunicazione di avvio del procedimento non ne determina l’illegittimità quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
- L’ordine di ripristino deve individuare con sufficiente precisione le opere e le difformità da eliminare, indicando, quando necessario, le altezze, superfici e volumetrie non assentite, così da consentire al destinatario di ottemperare in modo determinato e verificabile.
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