Sentenza del 06/03/2018 n. 1459 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ricorso avverso intimazione di pagamento - Litisconsorzio necessario tra Agente della Riscossione ed Ente impositore - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato ritenuto ammissibile. Non sussiste litisconsorzio necessario tra Agente della riscossione ed ente impositore: il contribuente può impugnare l'atto esattivo, a propria scelta, nei confronti di uno solo dei due soggetti. Spetta poi all'unico soggetto convenuto valutare e, se necessario, provvedere alla chiamata in causa dell'altro, soprattutto quando le contestazioni riguardano fatti propri di quest'ultimo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato un'intimazione di pagamento senza chiamare in giudizio sia l'Agente della riscossione sia l'ente impositore. La questione riguardava la sussistenza o meno di un litisconsorzio necessario tra i due soggetti nel processo tributario relativo ad atti della riscossione, anche quando le contestazioni riguardino fatti imputabili all'ente non originariamente citato.
Norme richiamate
Art. 14 del d.lgs. n. 546/1992
La disposizione disciplina il litisconsorzio nel processo tributario, ma non impone, per le controversie relative ad atti della riscossione, la necessaria partecipazione congiunta dell'Agente della riscossione e dell'ente impositore.
Cassazione civile, sentenza n. 14125/2016
Conferma che il contribuente può rivolgere l'impugnazione dell'atto esattivo alternativamente contro l'Agente della riscossione o contro l'ente impositore, senza che il ricorso sia inammissibile per la mancata citazione dell'altro soggetto.
Massime di principio
- Nelle controversie contro atti della riscossione, Agente della riscossione ed ente impositore non devono necessariamente essere citati entrambi a pena di inammissibilità.
- Il contribuente può scegliere di convenire il soggetto al quale attribuisce la responsabilità dell'illegittimità dell'atto o dei fatti contestati.
- Se il soggetto convenuto ritiene che la controversia riguardi anche responsabilità o fatti imputabili all'altro ente, spetta a lui chiederne la chiamata in causa.
- La scelta del resistente può incidere sulla corretta individuazione delle responsabilità e sull'efficacia della decisione, ma la mancata citazione iniziale di uno dei due soggetti non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso.
- È comunque opportuno individuare con precisione se la contestazione riguarda la formazione del tributo, normalmente riferibile all'ente impositore, oppure le modalità della riscossione, normalmente riferibili all'Agente della riscossione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 mar 2018Sentenza del 06/03/2018 n. 87 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 6 mar 2018Sentenza del 06/03/2018 n. 88 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 6 mar 2018Sentenza del 06/03/2018 n. 99 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 6 mar 2018Sentenza del 06/03/2018 n. 212 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 6 mar 2018Sentenza del 06/03/2018 n. 298 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 6 mar 2018Sentenza del 06/03/2018 n. 480 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →