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Sentenza

Sentenza n. 756/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento del decreto della Prefettura di Salerno prot. n.-OMISSIS- del-OMISSIS-, notificato a mani in data -OMISSIS-, con il quale è stato negato al ricorrente il rinnovo del porto di pistola per difesa personale, istanza presentata in data-OMISSIS- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202500945

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, deducendo violazione dell'art. 42 del T.U.L.P.S., dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per carenza e genericità della motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e omessa valutazione delle osservazioni difensive. Ha sostenuto che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente esplicitato le ragioni dell'insussistenza del dimostrato bisogno, nonostante le esigenze connesse alla sua attività lavorativa, comportante la gestione di ingenti incassi e quindi un asserito rischio di furti e rapine. Ha inoltre lamentato l'assenza di situazioni sopravvenute idonee a giustificare un esito diverso rispetto ai precedenti rinnovi e un difetto di istruttoria per il mancato svolgimento di un'apposita informativa da parte degli organi di polizia.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha rilevato che il porto di pistola per difesa personale costituisce un'autorizzazione eccezionale, subordinata alla prova, gravante sul richiedente, di un'attuale ed eccezionale esigenza di difesa personale non altrimenti surrogabile. La precedente concessione o i precedenti rinnovi non attribuiscono un diritto al rinnovo né impongono all'amministrazione di dimostrare un mutamento sopravvenuto delle circostanze, poiché ogni rinnovo richiede una nuova valutazione attuale dei presupposti e consente anche una rivalutazione discrezionale di circostanze già considerate. Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego, che aveva escluso la presenza di rischi specifici, concreti e attuali per l'incolumità del richiedente, qualificando come potenziali e indeterminati i rischi allegati. L'amministrazione aveva inoltre esaminato le controdeduzioni e svolto un supplemento istruttorio presso la Questura, la quale aveva confermato le informazioni precedenti e rilevato l'assenza di denunce per aggressioni, intimidazioni, estorsioni o minacce. Le mansioni lavorative nel settore della logistica e della movimentazione di merci, l'effettuazione di prelevamenti di contante e la movimentazione di somme rilevanti sono state ritenute insufficienti, in assenza di episodi specifici, a dimostrare un attuale e differenziato pericolo personale. Le valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza, espressione di ampia discrezionalità tecnica, sono risultate immuni da manifesta illogicità, travisamento dei fatti o carenze istruttorie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 42 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza non inferiore a centimetri 65

    La licenza di porto di pistola per difesa personale è un'autorizzazione eccezionale, rilasciabile solo quando il richiedente dimostri un'attuale ed eccezionale esigenza di difesa personale non altrimenti surrogabile. Il requisito deve essere verificato in occasione di ogni rinnovo.

  • art. 42, comma 1, ultimo periodo, R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    la licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale

    La validità annuale impone all'autorità di pubblica sicurezza una verifica periodica e aggiornata dei presupposti del titolo, senza che i precedenti rinnovi costituiscano un diritto quesito o un affidamento al rinnovo perpetuo.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il diniego deve esporre le ragioni concrete dell'insussistenza del dimostrato bisogno; nel caso esaminato l'obbligo motivazionale è stato ritenuto assolto mediante l'indicazione dell'assenza di rischi specifici, concreti e attuali e il richiamo agli esiti dell'istruttoria della Questura.

  • art. 699 c.p.

    Il porto d'armi si configura come deroga al divieto generale di portare armi, sicché l'autorizzazione ha carattere eccezionale.

  • art. 4 l. n. 110/1975

    La disciplina conferma il carattere derogatorio ed eccezionale dell'autorizzazione al porto di armi per difesa personale.

  • art. 97 Cost.

    La censura riferita ai principi di imparzialità e buon andamento non è stata ritenuta fondata, avendo l'amministrazione svolto un'istruttoria adeguata e motivato il diniego.

Massime di principio

  • Il rilascio o il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale richiede la prova, gravante sul richiedente, di un'attuale ed eccezionale esigenza di difesa personale non altrimenti surrogabile; la mera buona condotta, l'assenza di precedenti penali o l'affidabilità personale non sono sufficienti.
  • La mera appartenenza a una categoria professionale, lo svolgimento di attività esposte a rischi generici, la movimentazione di denaro o di beni di valore e l'operatività in zone ritenute pericolose non dimostrano, di per sé, il bisogno qualificato di portare un'arma, in assenza di episodi specifici e attuali indicativi di un concreto pericolo per l'incolumità personale.
  • In sede di rinnovo, l'autorità di pubblica sicurezza deve compiere una nuova valutazione attuale dei presupposti del titolo e può negare il rinnovo anche senza un mutamento sopravvenuto delle circostanze, mediante una rivalutazione discrezionale di elementi già considerati, purché fondata su un'istruttoria adeguata e su una motivazione accurata.
  • I precedenti rilasci o rinnovi della licenza di porto d'armi non generano un diritto quesito né un legittimo affidamento al rinnovo perpetuo e non determinano un'inversione o un aggravamento dell'onere probatorio a carico dell'amministrazione; il richiedente deve dimostrare nuovamente, a ogni istanza, l'attualità del dimostrato bisogno.
  • Le valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza sulla sussistenza del pericolo e sull'opportunità del rilascio o rinnovo del porto d'armi, caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta illogicità, del palese travisamento dei fatti e dell'inadeguatezza dell'istruttoria o della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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