Cassazione Civile, Ordinanza n. 16114/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una banca aveva agito in revocatoria ordinaria per far dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto con cui una fideiussore aveva costituito un fondo patrimoniale su beni immobili di sua proprietà insieme al coniuge, sostenendo che tale atto fosse stato compiuto in pregiudizio delle ragioni creditorie nascenti dalla garanzia prestata per l'esposizione della ditta del coniuge. La convenuta aveva resistito e, in via riconvenzionale o comunque difensiva, aveva chiesto di accertare l'esistenza di una società di fatto tra il coniuge e altri familiari, assumendo che ciò avrebbe escluso la reale necessità di agire nei suoi confronti e avrebbe mostrato l'ampia capienza di altri patrimoni. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della revocatoria e il rigetto della domanda sull'esistenza della società di fatto. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) omessa considerazione della reiterazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni in primo grado; 2) errata valutazione della dichiarazione ricognitiva del coniuge come prova dell'esistenza della società di fatto; 3) erronea applicazione dei principi sulla revocatoria nei confronti del fideiussore, sostenendo che il debito non fosse ancora rilevante al momento dell'atto dispositivo e che mancasse la prova della scientia damni; 4) errata lettura della finalità della domanda sulla società di fatto e dell'insussistenza dell'eventus damni; 5) violazione di correttezza e buona fede e asserito abuso per frazionamento del credito; 6) illegittimità della condanna alle spese. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, rilevando in particolare che le richieste istruttorie non erano state specificamente reiterate alla nuova udienza di precisazione delle conclusioni dopo l'interruzione del giudizio, che la prova dell'esistenza della società di fatto era stata esclusa nei due gradi di merito, che la fideiussione integra un credito ai fini dell'azione revocatoria e che per gli atti gratuiti è sufficiente la conoscenza o conoscibilità del pregiudizio, mentre la doglianza sulle spese era meramente consequenziale al merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla rinuncia implicita alle istanze istruttorie non reiterate specificamente, alla prova dell'esistenza di una società di fatto, alla revocabilità dell'atto dispositivo compiuto dalla fideiussore dopo il sorgere della garanzia e del credito, alla presunta mancanza dell'eventus damni e alla dedotta violazione di buona fede e correttezza. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulle spese perché sostanzialmente volto a rimettere in discussione l'esito di merito. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla controricorrente, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte non ravvisa nel caso violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte non accoglie le doglianze sulla valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso; la valutazione delle prove e delle presunzioni resta riservata al giudice di merito se adeguatamente motivata.
art. 229 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso; non è dato cogliere una specifica applicazione decisoria autonoma nel testo.
art. 2735 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla dichiarazione ricognitiva; la Corte ritiene che essa non fosse di per sé sufficiente a provare la società di fatto.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte conferma che l'onere di provare la società di fatto e i fatti impeditivi dedotti grava sulla parte che li allega.
art. 360 c.p.c.
Utilizzato quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità, specie sul vizio motivazionale e sulla doppia conforme.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorrente che invochi il vizio di cui all'art. 360, n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrare che siano diverse.
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria è applicabile anche rispetto agli atti del fideiussore; rileva l'esistenza del credito e, per gli atti gratuiti, la sola conoscenza o conoscibilità del pregiudizio.
art. 111 c.p.c.
Richiamato per la costituzione in giudizio della cessionaria del credito a seguito di cessione del credito in blocco.
legge n. 130 del 1999
Richiamata per la cessione in blocco di crediti pro soluto nell'ambito della cartolarizzazione.
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
Richiamato per la cessione in blocco di rapporti giuridici bancari e delle relative garanzie.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 1175 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla correttezza e buona fede; la Corte esclude una condotta abusiva della banca nel caso concreto.
art. 1956 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso; nel testo è usato dalla ricorrente in tema di garanzia e credito, senza accoglimento della censura.
art. 2304 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte non accoglie la tesi relativa ai soci occulti e alla pretesa capienza del patrimonio sociale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La parte che abbia visto rigettate in primo grado le proprie richieste istruttorie deve reiterarle in modo specifico al momento della precisazione delle conclusioni; il generico richiamo agli atti difensivi non basta e le richieste non reiterate si intendono rinunciate, con conseguente impossibilità di riproporle in appello.
- In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le ragioni di fatto poste a base di entrambe le decisioni e non dimostra che esse siano diverse.
- L'azione revocatoria ordinaria può colpire anche gli atti dispositivi compiuti dal fideiussore, poiché la fideiussione integra un credito rilevante ai fini dell'art. 2901 c.c.; non occorre che il credito sia già esigibile, essendo sufficiente la sua esistenza.
- Per gli atti a titolo gratuito, ai fini della revocatoria è sufficiente la conoscenza o anche la mera conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie; il relativo accertamento può essere compiuto dal giudice di merito anche mediante presunzioni semplici adeguatamente motivate.
- La deduzione di una diversa e più favorevole capienza patrimoniale di terzi o di una società di fatto non può fondare il rigetto della revocatoria se tale società non sia stata provata in modo idoneo nei gradi di merito.
- Le censure che mirano a contestare la valutazione delle prove, l'utilizzo delle presunzioni o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito non sono scrutinabili in cassazione se sollecitano una nuova valutazione del materiale istruttorio.
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