Cassazione Penale, Sentenza n. 7315/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP in relazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p. Le difese hanno denunciato violazione dell'art. 273 c.p.p. e carenza/contraddittorietà della motivazione: a loro avviso il Tribunale non avrebbe dimostrato adeguatamente l'esistenza e l'operatività della "locale" di 'ndrangheta a Roma, il programma criminoso condiviso, la forza intimidatrice del vincolo associativo e le condizioni di assoggettamento/omertà; la motivazione si sarebbe fondata in modo apodittico su conversazioni intercettate e su precedenti condanne di esponenti calabresi, con contraddizioni sulla data di costituzione della locale (2015 vs 2016) e carenza di prove sul ruolo effettivo e contributo del CONDINA. Inoltre si è censurata l'applicazione della custodia carceraria ritenuta presunta ex lege e non adeguatamente valutata rispetto a misure meno afflittive; le difese hanno fatto riferimento anche a violazioni degli artt. 125, 274, 275 e 309 c.p.p.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione ampia, coerente e priva di illogicità, adeguatamente motivando la sussistenza di gravi indizi in relazione alla contestazione di associazione di tipo mafioso e delle esigenze cautelari. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (non sostituzione della valutazione del giudice di merito) e ha condiviso la ricostruzione secondo cui la "locale" romana trae origine e legittimazione dalla casa madre (famiglia Alvaro), riproducendo metodologia e struttura proprie della 'ndrangheta; per tali ragioni non era richiesta la prova di una esteriore capacità intimidatrice quando opera il collegamento con la casa madre e la fama criminale acquisita. Sono stati valorizzati elementi indiziari concreti (conversazioni intercettate, videoregistrazioni, tabulati telefonici, partecipazione alla "mangiata", attribuzione di una "dote", rapporti di fiducia con il promotore CARZO, conoscenza di informazioni segrete, episodi sintomatici e rapporti con altre consorterie locali) ritenuti idonei a dimostrare la partecipazione stabile e l'apporto operativo del CONDINA. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato l'applicabilità della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. per i reati di stampo mafioso; la difesa non ha fornito elementi idonei a superare tale presunzione. Di conseguenza è stata confermata la custodia cautelare in carcere e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte evidenzia che il nucleo della fattispecie risiede nel terzo comma che congiunge metodo e finalità e che la configurabilità del reato non richiede sempre l'esternazione della forza intimidatrice quando esiste collegamento con la casa madre e fama criminale consolidata
art. 273 cod. proc. pen.
Norma che richiede la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per la custodia; la Corte ricorda che in Cassazione l'insussistenza di gravi indizi è rilevabile solo se si traduce in violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione
art. 275 cod. proc. pen.
Prevede presunzioni in materia di esigenze cautelari per i reati di associazione mafiosa; la Corte richiama la presunzione relativa/assoluta introdotta e osserva che, se non superata dalla difesa, impone l'applicazione della misura custodiale
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dalle difese in relazione al procedimento cautelare; la Corte non ha ritenuto violato il principio invocato alla luce della motivazione resa dal Tribunale
art. 274 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalle difese in tema di motivazione e prova; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia spiegato adeguatamente le ragioni della gravità indiziaria
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato dalle difese (probabilmente in relazione alla disciplina delle misure cautelari): la Corte non ha rilevato violazioni formali o logiche nella misura adottata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese
legge n. 47 del 2015
Riforma richiamata in relazione alla disciplina cautelare per i reati di stampo mafioso e alla presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p.; la Corte ne sottolinea l'effetto sul regime probatorio e cautelare
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione del giudice di merito è limitato: si può ottenere annullamento solo per violazione di legge o manifesta illogicità/travisamento della prova; proposte alternative di valutazione degli stessi indizi difficilmente ottengono accoglimento
- Per le locali di 'ndrangheta collegate a una casa madre storica non è sempre necessario provare una esteriore manifestazione di forza intimidatrice: il collegamento, la fama criminale e la riproduzione della metodologia mafiosa possono rendere oggettiva la capacità di condizionamento
- Elementi indiziari di natura diversa (intercettazioni, videoregistrazioni, tabulati, partecipazione a riunioni di cosca, attribuzione di "dote", rapporti di fiducia) possono, considerati nel loro insieme, costituire base sufficiente per l'affermazione della partecipazione stabile al sodalizio
- In caso di contestazione di reati di stampo mafioso opera una presunzione favorevole circa l'esistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia cautelare; grava sulla difesa l'onere di fornire elementi concreti per superare tale presunzione
- Le critiche difensive che si risolvono nella mera prospettazione di letture alternative delle risultanze investigative, senza dimostrare travisamento della prova o illogicità manifesta, risultano generalmente inammissibili in sede di legittimità
- Nelle ipotesi di delocalizzazione delle mafie ("locali"), la valutazione del pericolo per l'ordine pubblico può concentrarsi sulla colonizzazione del tessuto economico e sulla capacità di penetrazione sistematica, non solo su episodi di violenza eclatante
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