Ordinanza ingiunzione o revoca n. 502 del 26/10/2023
Provvedimento del 26 ottobre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato un reclamo relativo a un impianto di videosorveglianza installato presso un condominio dall’amministratore senza preventiva delibera assembleare. All’esito dell’istruttoria ha ritenuto illecito il trattamento, in quanto svolto in assenza del presupposto di liceità e in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, disponendo il divieto del trattamento da parte dell’amministratore. È stata inoltre irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro e ordinata la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante. È stata invece archiviata la parte del procedimento relativa alla mancata risposta alla richiesta di informazioni, per mancata prova della ricezione della comunicazione inviata via e-mail ordinaria.
Condominio: videosorveglianza installata dall’amministratore senza delibera assembleare e trattamento illecito di immagini
Videosorveglianza condominiale installata senza delibera: illecito del trattamento e sanzione all’amministratore
Il Garante ha esaminato un reclamo contro l’installazione di un impianto di videosorveglianza presso un condominio, disposta dall’amministratore in assenza della delibera assembleare prevista dall’art. 1122-ter c.c. Il procedimento ha portato alla dichiarazione di illiceità del trattamento effettuato dall’amministratore, al divieto del trattamento e all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro.
Origine del reclamo e attività istruttoria
Il procedimento è stato avviato a seguito di reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un condomino, che lamentava la presenza di telecamere installate nel condominio senza idonei presupposti di legittimità. L’Ufficio ha chiesto informazioni all’amministratore ai sensi dell’art. 157 del Codice, ma la richiesta non ha ricevuto riscontro. Successivamente è stato delegato il Nucleo tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza per notificare l’avvio del procedimento sanzionatorio e acquisire informazioni.
L’ispezione del 17 novembre 2021 ha accertato che nel condominio erano presenti due telecamere esterne, attive e funzionanti, con ripresa del parcheggio, del cancello di accesso e parziale visione della strada pubblica. Le telecamere erano state installate nel novembre 2020. I condomini erano stati informati tramite e-mail del 6 novembre 2020; inoltre, erano presenti cartelli informativi ai sensi dell’art. 13 GDPR, ma privi dell’indicazione del titolare del trattamento.
Archiviazione del profilo relativo alla mancata risposta al Garante
Quanto alla contestazione relativa alla mancata risposta alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità, il Garante ha preso atto della dichiarazione della parte secondo cui la nota non era stata ricevuta, osservando che la comunicazione era stata inviata a un indirizzo e-mail ordinario, non certificato. In assenza di prova contraria, il procedimento avviato per la violazione dell’art. 157 del Codice è stato archiviato.
Quadro normativo richiamato
Il Garante ha ricordato che la videosorveglianza costituisce trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e deve rispettare i principi generali di cui all’art. 5 GDPR, in particolare:
- il principio di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a);
- il principio di limitazione delle finalità.
Sono state richiamate le Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati mediante dispositivi video, che richiedono la specificazione delle finalità del trattamento e un’informativa adeguata agli interessati. È stato inoltre richiamato il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, con riferimento alla necessità di cartelli informativi idonei a rendere gli interessati consapevoli della sorveglianza in atto.
Sul piano della base giuridica, il Garante ha ricordato che, in concreto, la videosorveglianza può fondarsi soprattutto sull’art. 6, par. 1, lett. f), GDPR, cioè sul legittimo interesse, purché sussista una situazione reale, attuale e adeguatamente bilanciata con i diritti e le libertà degli interessati.
Videosorveglianza in ambito condominiale e ruolo della delibera
In ambito condominiale, l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni richiede la delibera dell’assemblea ai sensi dell’art. 1122-ter c.c., con le maggioranze previste dall’art. 1136, secondo comma, c.c. La delibera è lo strumento con cui i condomini definiscono le principali caratteristiche del trattamento, incluse modalità, finalità, tempi di conservazione e soggetti autorizzati alla visione delle immagini.
Il Garante ha rilevato che, nel caso esaminato, l’amministratore aveva avviato l’installazione delle telecamere senza la preventiva delibera, limitandosi in assemblea a invitare i condomini a produrre preventivi. Tale condotta è stata considerata eccedente i poteri dell’amministratore, il quale, come mandatario, può eseguire le delibere assembleari e gestire l’ordinaria amministrazione, ma non sostituirsi all’assemblea su una decisione che richiede specifica approvazione.
Individuazione del titolare del trattamento
Dalla documentazione emersa, il Garante ha ritenuto che, nel caso concreto, non fosse il condominio ma l’amministratore a qualificarsi come titolare del trattamento. Ciò perché l’amministratore aveva disposto l’installazione, definito l’angolo visuale delle telecamere e gestito la visualizzazione delle immagini tramite un’applicazione sul proprio smartphone, accessibile con credenziali note solo a lui.
Illiceità del trattamento
L’Autorità ha concluso che il trattamento dei dati personali effettuato tramite il sistema di videosorveglianza era illecito, poiché:
- era stato realizzato senza la delibera condominiale richiesta dalla normativa civilistica;
- non era sorretto da un idoneo presupposto di liceità ai sensi dell’art. 6 GDPR;
- non risultava giustificato da un legittimo interesse effettivo e attuale dell’amministratore;
- violava i principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR.
Il Garante ha precisato che il legittimo interesse a tutelare la proprietà da furti o atti vandalici avrebbe potuto eventualmente essere perseguito dal condominio, ma non dall’amministratore in via autonoma e in assenza dei presupposti richiesti.
Provvedimento correttivo: divieto del trattamento
Poiché non erano emerse successive comunicazioni attestanti l’adozione della delibera condominiale, il Garante ha disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il divieto del trattamento mediante il sistema di videosorveglianza effettuato dall’amministratore. È stata però lasciata ferma la possibilità che il trattamento venga svolto dal condominio, previa adozione della deliberazione richiesta dall’art. 1122-ter c.c.
Sanzione amministrativa pecuniaria
In applicazione degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR, nonché dell’art. 166 del Codice, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR.
Nella determinazione dell’importo sono stati considerati, ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR:
- la natura, gravità e durata della violazione;
- la circostanza aggravante che l’adempimento omesso è espressamente previsto dall’art. 1122-ter c.c.;
- la mancata produzione, da parte dell’interessato, di documentazione idonea a dimostrare l’adozione di misure correttive o della delibera richiesta;
- l’assenza di precedenti specifici in materia di protezione dei dati personali.
Il Garante ha richiamato anche l’art. 83, par. 1 e par. 3, GDPR, precisando che la sanzione deve essere effettiva, proporzionata e dissuasiva e che, in caso di più violazioni collegate, l’importo complessivo non può superare il massimo edittale previsto per la violazione più grave.
Pubblicazione e adempimenti successivi
Il provvedimento è stato pubblicato sul sito internet del Garante, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento n. 1/2019. È stato inoltre disposto che l’amministratore comunichi, entro 30 giorni dalla notifica, le iniziative intraprese per dare attuazione a quanto prescritto e fornisca un riscontro documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice; l’eventuale mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.
Tutela giurisdizionale
Avverso il provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e accertamenti
Il procedimento trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un condomino, che lamentava l’installazione di un impianto di videosorveglianza nel condominio in assenza di idonei presupposti di legittimità. L’istruttoria ha accertato la presenza di due telecamere esterne attive e funzionanti, con ripresa dell’area parcheggio, del cancello di accesso e parziale visione della strada pubblica. Le telecamere erano state installate nel novembre 2020 senza delibera assembleare; i condomini erano stati avvisati via e-mail e erano presenti cartelli informativi, ma privi dell’indicazione del titolare del trattamento.
Archiviazione della violazione relativa alla richiesta di informazioni
Il Garante aveva contestato anche la mancata risposta alla richiesta di informazioni formulata ai sensi dell’art. 157 del Codice. Tuttavia, preso atto della dichiarazione della parte secondo cui la nota non era stata ricevuta e rilevato che la comunicazione era stata inviata a un indirizzo e-mail ordinario, senza prova contraria, è stata disposta l’archiviazione del procedimento avviato per tale profilo.
Qualificazione del trattamento e presupposti di liceità
L’Autorità ha richiamato il fatto che la videosorveglianza costituisce trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e deve rispettare i principi dell’art. 5 GDPR, in particolare liceità, correttezza e trasparenza. Sono state richiamate le Linee guida EDPB n. 3/2019 e il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, con riferimento alla necessità di informativa adeguata e di una base giuridica idonea ex art. 6 GDPR, tipicamente il legittimo interesse ex art. 6, par. 1, lett. f).
Ruolo della delibera condominiale e individuazione del titolare
In ambito condominiale, l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni richiede la delibera assembleare prevista dall’art. 1122-ter c.c. Il Garante ha osservato che, in mancanza di tale delibera, l’amministratore ha agito al di fuori dei propri poteri. Inoltre, poiché era stato lo stesso amministratore a disporre installazione, angolo visuale e accesso alle immagini tramite smartphone con credenziali personali, l’Autorità ha ritenuto che, nel caso concreto, il titolare del trattamento fosse l’amministratore e non il condominio.
Illiceità del trattamento e misure adottate
Il trattamento è stato dichiarato illecito per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR, in assenza di un valido presupposto di liceità e di un legittimo interesse effettivo e attuale dell’amministratore. Il Garante ha quindi disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il divieto del trattamento mediante il sistema di videosorveglianza, precisando che il trattamento potrà essere eventualmente effettuato dal condominio solo previa adozione della delibera richiesta dall’art. 1122-ter c.c.
Sanzione, criteri di quantificazione e pubblicazione
Ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR e dell’art. 166 del Codice, è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro. Nella quantificazione il Garante ha considerato la natura, gravità e durata della violazione, il fatto che l’adempimento omesso è espressamente previsto dal codice civile, la mancata documentazione di misure correttive successive alla contestazione e l’assenza di precedenti specifici. È stata disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante.
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