Cassazione Penale, Sentenza n. 24034/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto a Teresa Prota il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione riducendo l'indennizzo del 20% per una ritenuta colpa lieve. Il Ministero deduceva vizi di motivazione: a) la Corte avrebbe escluso in modo apparente la condizione ostativa del dolo o della colpa grave, pur ricavandone elementi (conversazioni in carcere e disponibilità ad occultare somme) che configurerebbero una condotta più grave o dolosa; b) mancata e insufficiente motivazione sulla quantificazione della riduzione dell'indennizzo (perché limitata al 20%).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso quanto al primo motivo, ritenendo viziata la motivazione della Corte d'Appello che aveva descritto condotte idonee a integrare un profilo rilevante (ai fini dell'ostatività) e poi le aveva contraddittoriamente qualificate come "colpa lieve" senza adeguata spiegazione. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma ex ante degli elementi probatori per verificare se il comportamento del ricorrente abbia contribuito a creare l'apparenza di fondatezza dell'accusa. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo esame; alla Corte d'Appello è stata demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. La Corte ne ricorda l'applicazione subordinata all'esclusione di dolo o colpa grave del soggetto che ha subito la detenzione.
art. 416 e 416-bis cod. pen.
art. 416 e art. 416-bis c.p.
Rilevati nei fatti come reati contestati; servono a inquadrare il tipo di indagine e gli elementi che hanno determinato le misure cautelari, ma la valutazione della responsabilità penale resta distinta da quella sulla riparazione.
art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385
art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385
Citato nella contestazione di finalità dei fatti (operazioni finanziarie): rilevante ai fini del quadro fattuale ma non direttamente interpretato dalla Corte di Cassazione sul punto della riparazione.
Giurisprudenza (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, Maltese)
Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, Maltese Rv. 259082
Principio richiamato: il giudice della riparazione valuta ex ante, in modo autonomo rispetto al processo di merito, se il comportamento del detenuto abbia contribuito a creare l'apparenza della configurabilità del reato.
Giurisprudenza (Sez. U n. 43 del 13/12/1995, Sarnataro)
Sez. U n. 43 del 13/12/1995, Sarnataro Rv. 203636-01
Definizione del concetto di ostatività della colpa come macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme tale da poter prevedere l'intervento dell'autorità giudiziaria; distingue colpa grave, colpa lieve e dolo.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve svolgere una valutazione autonoma ed ex ante degli elementi raccolti all'epoca delle indagini per verificare se il comportamento dell'indagato abbia contribuito a creare l'apparenza di fondatezza dell'accusa; non è richiesta una nuova valutazione sulla responsabilità penale definitiva.
- La qualifica della condotta come "dolosa" richiede prova di un comportamento volontario e consapevole idoneo, sulla base delle comuni regole di esperienza, a determinare l'intervento coercitivo dell'autorità; altrimenti si valuta la colpa: se macroscopica o grave può escludere la riparazione, se lieve può giustificare una riduzione dell'indennizzo ma occorre motivazione adeguata.
- Se il giudice descrive fatti che oggettivamente lasciano emergere una condotta rilevante ai fini dell'ostatività (es. partecipazione a conversazioni sull'occultamento di proventi del reato), non è ammissibile una qualificazione generica e contraddittoria come "colpa lieve" senza spiegare il passaggio logico.
- In situazioni analoghe, l'organo resistente (es. Ministero) può ottenere l'annullamento dell'atto di riparazione se dimostra che la motivazione del giudice non ha adeguatamente motivato il nesso tra fatti e qualificazione della colpa/dolo o la misura della riduzione dell'indennizzo.
- Per i richiedenti: evitare comportamenti che possano essere interpretati come collaborativi nell'occultamento di prove o proventi illeciti; in presenza di conversazioni problematiche è utile produrre elementi che dimostrino inattendibilità o estraneità nonché assunzioni di distanza immediate.
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